Cassazione Civile, Ordinanza n. 11364/2023 del 02/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso intervenuta nelle more del giudizio e della contestuale accettazione da parte del controricorrente, dichiarando estinto il processo. Ha inoltre disposto la compensazione delle spese.
Esito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasceva da una sentenza della Corte d'appello di Milano che aveva confermato la decisione del Tribunale di Milano, dichiarando la nullità di una clausola del CCNL 16.4.2003 e di una clausola dell'accordo 1.3.2006 nella parte in cui escludevano il computo del periodo di apprendistato ai fini dell'anzianità di servizio e dei relativi incrementi retributivi. La società datrice di lavoro proponeva ricorso per cassazione avverso tale decisione. Nel corso del giudizio di legittimità, però, la società rinunciava al ricorso; la rinuncia veniva accettata dal difensore del controricorrente, con richiesta di estinzione del giudizio.
Norme richiamate
art. 19 l. n. 25/1955
La Corte d'appello aveva ritenuto che la norma restasse vigente e inderogabile nel rapporto in esame, imponendo l'equiparazione del periodo di apprendistato al lavoro ordinario ai fini dell'anzianità e degli incrementi retributivi; la Cassazione, tuttavia, non entra nel merito per effetto della rinuncia al ricorso.
Massime di principio
- Quando il ricorrente rinuncia al ricorso per cassazione e la rinuncia è accettata dalla controparte costituita, il giudizio va dichiarato estinto senza esame del merito.
- In presenza di estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso, la Corte può disporre la compensazione delle spese.
- L'estinzione del giudizio di legittimità impedisce qualsiasi pronuncia sulla fondatezza delle censure relative alla validità di clausole collettive o accordi aziendali.
Come è indicizzato
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