Sentenza n. 7637/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Campania, Sezione staccata di Salerno, n. 2060/2024, che aveva annullato il parere negativo della Soprintendenza del 27 gennaio 2015 sull’istanza comunale di accertamento postumo di compatibilità paesaggistica delle opere realizzate per il Centro internazionale per lo studio delle migrazioni
Esito
Favorevole al ricorrente (amministrazione statale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Ministero della cultura e la Soprintendenza hanno appellato la sentenza del TAR che aveva annullato il parere negativo reso sull’accertamento postumo di compatibilità paesaggistica. Con un unico motivo hanno dedotto violazione e falsa applicazione dell’art. 167, comma 4, lett. a), d.lgs. 42/2004: il TAR avrebbe attribuito rilievo alle varianti di assestamento del 2005-2006, mai assentite paesaggisticamente, e avrebbe erroneamente ritenuto che l’autorizzazione del 2004 alla sola traslazione dell’edificio comprendesse anche le successive modifiche architettoniche e planovolumetriche. Secondo gli appellanti, l’opera realizzata presentava nuovi volumi e un incremento di superficie rispetto al progetto paesaggisticamente assentito, ostativi alla compatibilità postuma. Il Comune ha eccepito l’inammissibilità dell’appello per mancata impugnazione di autonome rationes e per asserita contestazione tardiva della verificazione; nel merito ha chiesto la conferma della sentenza, sostenendo che l’ubicazione sul pianoro era stata assentita nel 2004 e che le modifiche successive costituivano adattamenti necessari alla morfologia del sito. Ha riproposto i motivi di primo grado: errato approccio e difetto di istruttoria; erronea contestazione dell’ubicazione; mancata considerazione della natura pubblica e della funzione dell’opera, della dichiarazione di pubblica utilità e della proporzionalità; violazione del contrarius actus e incompetenza della Soprintendenza; difetto di motivazione; insufficienza della documentazione, erroneo parametro di confronto, insussistenza o irrilevanza degli incrementi, impatto visivo limitato e mancata valutazione delle misure di mitigazione.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto le eccezioni preliminari del Comune: l’appello investiva la ratio decisiva della sentenza, ossia il parametro di raffronto e la rilevanza delle varianti non assentite; inoltre, la mancata formulazione di osservazioni alla bozza della verificazione non precludeva la contestazione delle conseguenze giuridiche tratte dal giudice dagli accertamenti tecnici. Ha accolto l’unico motivo d’appello. L’autorizzazione del 2004 riguardava la traslazione dell’edificio e non comprendeva le successive modifiche progettuali; la necessità tecnica di adattare il progetto alla diversa morfologia del sito non equivaleva al loro assenso paesaggistico. Le varianti 2005-2006 potevano essere utilizzate per ricostruire l’opera effettivamente eseguita, ma non come parametro dei volumi e delle superfici legittimamente assentiti. La verificazione aveva riscontrato nuovi vani, un incremento volumetrico e un aumento, sia pure contenuto, della superficie in pianta. Ai sensi dell’art. 167, comma 4, lett. a), tali incrementi costituiscono condizione ostativa oggettiva all’accertamento postumo, indipendentemente dalla loro limitata visibilità, dall’integrazione nel terreno, dalla natura pubblica dell’opera o dalla possibilità di mitigazione. La successiva disciplina dell’art. 36-bis d.P.R. 380/2001 non incideva sulla legittimità del parere del 2015, da valutare secondo la normativa vigente al momento della sua adozione. Il Consiglio ha confermato che l’ubicazione sul pianoro corrispondeva a quella assentita nel 2004 e che la diversa indicazione in planimetria era un errore materiale; tale presupposto erroneo non eliminava però l’autonoma ragione ostativa degli incrementi non autorizzati. Ha quindi respinto le censure riproposte dal Comune, salvo quella sull’ubicazione, fondata ma inidonea a determinare l’annullamento. Ha riformato la sentenza del TAR e respinto il ricorso originario. Spese del doppio grado compensate; spese della verificazione definitivamente a carico del Comune, nella misura già liquidata dal TAR.
Norme richiamate
art. 167, comma 4, lett. a), d.lgs. 42/2004
Ai sensi dell’art. 167, comma 4, lett. a), del d.lgs. n. 42 del 2004, l’accertamento postumo della compatibilità paesaggistica è ammesso per i lavori realizzati in assenza o in difformità dall’autorizzazione paesaggistica che non abbiano determinato la creazione di superfici utili o volumi ovvero l’aumento di quelli legittimamente realizzati.
Il parametro per verificare la creazione o l’aumento di superfici e volumi è costituito dalle opere effettivamente comprese negli assensi paesaggistici. La necessità tecnica di modificare un progetto non rende tali modifiche implicitamente autorizzate; varianti prive di assenso possono documentare l’opera eseguita, ma non ampliare il titolo paesaggistico. La creazione o l’incremento di superfici o volumi rispetto al progetto assentito preclude l’accertamento postumo, indipendentemente dalla visibilità o dall’integrazione dei volumi nel terreno.
art. 101, comma 2, c.p.a.
L’accoglimento del gravame impone, per effetto devolutivo, l’esame dei motivi del ricorso di primo grado non scrutinati o non compiutamente esaminati dal primo giudice e ritualmente riproposti dal Comune di Centola ai sensi dell’art. 101, comma 2, c.p.a.
In appello, l’accoglimento del gravame comporta l’esame dei motivi di primo grado non esaminati o non compiutamente esaminati, purché ritualmente riproposti ai sensi dell’art. 101, comma 2, c.p.a.
art. 66, comma 4, c.p.a.
Le spese della verificazione, ai sensi dell’art. 66, comma 4, c.p.a., devono invece essere poste definitivamente a carico del Comune di Centola, in applicazione del criterio della soccombenza, avuto riguardo all’esito complessivo della controversia, nella misura già liquidata dal giudice di primo grado.
Le spese della verificazione possono essere poste definitivamente a carico della parte soccombente, considerando l’esito complessivo della controversia.
Massime di principio
- Ai fini dell’art. 167, comma 4, lett. a), d.lgs. 42/2004, gli incrementi di superficie e volume vanno verificati rispetto alle opere comprese nell’assenso paesaggistico. La conformità dell’opera eseguita a varianti successive prive di autorizzazione può dimostrarne la consistenza, ma non rende tali varianti parte del titolo paesaggistico.
- La necessità tecnica di adattare un progetto alla morfologia del sito non equivale all’assenso paesaggistico delle modifiche che ne derivano: la legittimazione paesaggistica presuppone che tali modifiche siano state sottoposte alla valutazione dell’autorità e comprese nell’oggetto dell’assenso.
- La preclusione all’accertamento postumo prevista dall’art. 167, comma 4, lett. a), opera in presenza di creazione o incremento di superfici utili o volumi rispetto a quelli legittimamente assentiti, anche se i nuovi volumi sono interrati, poco visibili o suscettibili di mitigazione.
- La natura pubblica dell’opera e l’interesse alla sua conservazione non consentono di superare la condizione ostativa fissata dall’art. 167, comma 4; il principio di proporzionalità non può derogare a un limite legale all’ammissibilità dell’accertamento postumo.
- Il mancato esercizio del potere di annullamento di un’autorizzazione paesaggistica non ne estende l’oggetto oltre gli elaborati sottoposti alla valutazione; un successivo parere negativo sulle opere ulteriori non ritira i precedenti assensi e non richiede la loro previa rimozione in autotutela.
- La mancata presentazione di osservazioni alla bozza di una verificazione può rilevare rispetto alla contestazione degli accertamenti materiali, ma non preclude in appello la critica delle conseguenze giuridiche che il giudice ha tratto da quegli accertamenti.
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