Sentenza n. 159/2026 - Bolzano, Sezione 1
per l’annullamento 1) del permesso di costruire n. 28/2025 del 1° settembre 2025 (sottoscritto dal Sindaco in data 23 settembre 2025) rilasciato ai signori Martina e Thomas Leitner dal Comune di Val di Vizze, conosciuto, in seguito ad esercizio del diritto di accesso del 5.12.2025, in data 16.12.2025 2) del richiamato parere della commissione comunale per il territorio e paesaggio del 22.7.2025 annullamento rispettivamente disapplicazione 3) della delibera della Giunta comunale del Comune di val di Vizze n. 418/2023 del 26.9.2023 avente ad oggetto “cup:--- 4° modifica del piano di attuazione per la zona residenziale C3 (zona di ampliamento) `Sailer' in località Prati (approvazione)” 4) della delibera della Giunta comunale del Comune di val di Vizze n. 286 del 21 luglio 2023 di incarico di redazione della modifica del piano di attuazione 5) del parere della commissione comunale per il territorio e paesaggio del Comune di Val di Vizze del 27/06/2023 6) della delibera della Giunta comunale del Comune di Val di Vizze n. 317 del 2 agosto 2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: permesso di costruire n. 28/2025, parere della commissione comunale per il territorio e paesaggio e atti presupposti, compresa la variante al piano di attuazione della zona residenziale C3 “Sailer”
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietaria confinante)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato il permesso di costruire rilasciato ai proprietari delle unità immobiliari adiacenti, nonché la modifica del piano di attuazione e gli ulteriori atti presupposti. Ha dedotto, in primo luogo, la violazione della disciplina provinciale e comunale in materia di pianificazione attuativa, distanze tra edifici, bonus energetico e qualità dell’assetto urbanistico e paesaggistico, oltre a difetto di motivazione, sviamento, carenza istruttoria, carenza di interesse pubblico, contraddittorietà e illogicità. La variante avrebbe introdotto, in modo generico e senza una puntuale disciplina planovolumetrica, la possibilità di derogare alle distanze urbanistiche all’interno dei lotti, lasciando ferme soltanto le distanze civilistiche, al fine di consentire lo sfruttamento dei bonus energetici. Secondo la ricorrente, tale disciplina avrebbe consentito ampliamenti fino a una distanza di circa tre metri dalla parete finestrata della sua abitazione, in violazione della distanza urbanistica di dieci metri prevista dal piano comunale e dall’art. 9 del d.m. n. 1444/1968, oltre a compromettere l’assetto unitario del complesso edilizio a schiera e i diritti dei proprietari delle altre porzioni. Con il secondo motivo ha dedotto specificamente la violazione degli artt. 873 e 907 c.c., dell’art. 9 del d.m. n. 1444/1968 e delle norme comunali sulle distanze. Con il terzo motivo ha contestato il mancato rispetto dei parcheggi per biciclette e lo snaturamento della struttura paesana unitaria dell’edificio. Il Comune e i controinteressati hanno eccepito l’irricevibilità, l’inammissibilità e comunque l’infondatezza del ricorso, sostenendo in particolare la tardività dell’impugnazione della variante del 2023.
La decisione
Il Tribunale ha preliminarmente respinto l’eccezione di irricevibilità. La variante al piano di attuazione, pur essendo stata pubblicata nel 2023, non aveva prodotto una lesione diretta, concreta e attuale, poiché si limitava a introdurre una generica possibilità di deroga alle distanze, mentre la lesione si è concretizzata soltanto con il successivo permesso di costruire. Le prescrizioni di dettaglio destinate a disciplinare la futura attività edilizia sono quindi impugnabili insieme all’atto applicativo che produce l’effettivo pregiudizio. Nel merito, il Collegio ha accolto congiuntamente i primi due motivi, ritenendoli assorbenti rispetto al terzo. In base all’art. 57 della l.p. n. 9/2018, il piano di attuazione deve garantire un uso e un allestimento efficienti e di qualità degli spazi pubblici e privati; la deroga alle distanze del piano comunale è ammissibile soltanto se assicura un equilibrato assetto urbanistico e paesaggistico, considerando le tipologie degli interventi, i caratteri dei luoghi e l’allineamento degli edifici esistenti. La variante impugnata, invece, era motivata esclusivamente dalla volontà di consentire lo sfruttamento dei bonus energetici, senza individuare regole puntuali, valutare le peculiarità della zona o assicurare la qualità dell’assetto insediativo. La previsione generica della deroga alle distanze, con applicazione delle sole distanze civilistiche, demandava ai singoli proprietari la definizione degli ampliamenti e si poneva in contrasto con la funzione propria del piano attuativo e con la distanza di dieci metri prevista dal piano comunale. Gli incentivi energetici non prevalgono sulla pianificazione urbanistica e non impongono una modifica indiscriminata degli strumenti attuativi. Il Tribunale ha quindi annullato la variante al piano di attuazione e, per illegittimità derivata, il permesso di costruire e gli altri provvedimenti impugnati nei termini indicati in motivazione. Il terzo motivo è stato assorbito in applicazione del principio della ragione più liquida. Il Comune e i controinteressati, considerati come un’unica parte, sono stati condannati al pagamento delle spese in favore della ricorrente, liquidate in euro 3.000,00 a carico di ciascuna parte, oltre accessori.
Norme richiamate
art. 57 l.p. n. 9/2018
Con il piano di attuazione viene garantito l’uso e l’allestimento efficiente e di qualità degli spazi pubblici e privati; le distanze possono essere inferiori a quelle del piano comunale solo se idonee ad assicurare un equilibrato assetto urbanistico e paesaggistico.
La deroga alle distanze prevista dal piano di attuazione non è libera, ma deve essere puntualmente giustificata e coerente con l’equilibrato assetto urbanistico e paesaggistico, tenendo conto dei caratteri dei luoghi e dell’allineamento degli edifici esistenti.
art. 18 l.p. n. 9/2018
La Provincia e i Comuni perseguono il raggiungimento di un’elevata qualità insediativa, tra l’altro, in riferimento alla qualità architettonica e paesaggistica e alla sintonia degli interventi con il contesto urbano e paesaggistico.
La pianificazione deve ponderare e valorizzare gli interessi pubblici connessi alla qualità insediativa; la mera finalità di consentire bonus energetici non è sufficiente a giustificare una deroga generalizzata alle distanze.
art. 9 d.m. n. 1444/1968
Distanza minima assoluta di dieci metri tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti per i nuovi edifici ricadenti in zone diverse dal centro storico.
La distanza di dieci metri costituisce il parametro urbanistico di riferimento, derogabile dal piano attuativo solo nel rispetto delle condizioni previste dalla disciplina provinciale.
art. 20 delle norme di attuazione del PUC del Comune di Val di Vizze
Distanza minima tra gli edifici di dieci metri.
La previsione comunale sulle distanze non può essere neutralizzata da una variante generica e priva di adeguata disciplina urbanistica.
art. 15-bis d.P.P. n. 16/2020
In zone dotate di piano di attuazione o di recupero, l’utilizzo del bonus energia deve essere previsto nel relativo piano.
Il bonus energetico non è liberamente e automaticamente utilizzabile; deve essere previsto dal piano nel rispetto delle molteplici finalità urbanistiche e dei parametri della zona.
art. 873 c.c.
Le costruzioni su fondi finitimi, se non unite o aderenti, devono essere tenute a distanza non minore di tre metri, salva una maggiore distanza prevista dai regolamenti locali.
La disciplina civilistica opera quale limite minimo, ma non sostituisce le maggiori distanze urbanistiche stabilite dal piano comunale o dal piano attuativo legittimamente adottato.
art. 55, comma 10, c.p.a.
Ha consentito al Collegio, nella fase cautelare, di fissare direttamente l’udienza per la trattazione del merito.
Massime di principio
- Le prescrizioni di dettaglio di uno strumento urbanistico o attuativo, destinate a disciplinare la futura attività edilizia e suscettibili di ripetuta applicazione, non sono soggette a immediata impugnazione se non producono una lesione diretta, concreta e attuale; diventano impugnabili insieme al titolo edilizio che ne fa applicazione e determina l’effettivo pregiudizio.
- La deroga alle distanze tra edifici prevista da un piano di attuazione è legittima soltanto se puntualmente correlata a un equilibrato assetto urbanistico e paesaggistico, alle tipologie degli interventi, ai caratteri dei luoghi e all’allineamento degli edifici esistenti, oltre che alla qualità degli spazi pubblici e privati.
- Una variante a un piano di attuazione non può limitarsi a consentire genericamente il rispetto delle sole distanze civilistiche, demandando ai singoli proprietari la definizione degli ampliamenti edilizi; la disciplina deve stabilire regole precise e deve considerare le peculiarità della zona e l’assetto complessivo degli edifici.
- Gli incentivi o bonus energetici restano subordinati alla pianificazione urbanistica: la loro previsione normativa non impone né giustifica una modifica indiscriminata del piano di attuazione o la disapplicazione delle distanze urbanistiche.
- L’illegittimità della variante al piano di attuazione determina, per illegittimità derivata, l’illegittimità del permesso di costruire rilasciato sulla sua base.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 31 lug 2026Sentenza n. 926/2026 - Latina, Sezione 1
- Sentenza · 31 lug 2026Sentenza n. 1677/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 31 lug 2026Sentenza n. 1678/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 31 lug 2026Sentenza n. 1679/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 31 lug 2026Sentenza n. 1680/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 31 lug 2026Sentenza n. 1681/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →