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Sentenza

Sentenza n. 171/2026 - Catania, Sezione 5

per l’impugnazione e l’annullamento - della diffida al Consiglio Comunale di Lipari prot. 35146 del 18/09/2025, notificata in pari data a mezzo pec con la quale il commissario ad acta ha intimato ai componenti del civico consesso di Lipari di provvedere all’approvazione del Bilancio di Previsione 2025/2027 e di tutti gli atti propedeutici e/o connessi prescritti dalle vigenti disposizioni in materia entro il termine massimo di giorni venti dall’adunanza da Ella contestualmente disposta per il prossimo 23 settembre 2025, nonché di ogni altro atto presupposto o consequenziale, ivi compresa, per quanto qui rilevi, anche la stessa Convocazione del Consiglio Comunale prot. 35143 del 18/09/2025 adottata in attivazione del potere sostitutivo, con la quale, in pretesa “esecuzione del Decreto Assessoriale n° 171/Servizio 3 del 9 aprile 2025 recante “nomina Commissario ad Acta per l’approvazione dei bilanci di previsione 2025-2027 nei Comuni della Città Metropolitana di Messina”, la commissaria ad acta ha posto all’odg del Consiglio Comunale di Lipari i seguenti argomenti: 1. - Presa d’atto del Piano Economico Finanziario (P.E.F.) del Servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani del Comune di Lipari per l’anno 2025 e previsionale per le annualità 2026-2027: 2. - Approvazione del programma triennale delle opere pubbliche per il triennio 2025/2027, elenco annuale delle opere pubbliche per l’anno 2025 e programma triennale delle forniture e servizi 2025/2027; 3. - Servizio idrico integrato – Gestione in economia e approvazione piano dei costi e dei ricavi 2025 e previsione per il biennio successivo. Presa d’atto. 4. - Approvazione Bilancio di previsione finanziario 2025/2027, del DUP e della nota integrativa (Bilancio armonizzato di cui all’art. 9 del D.lgs. 118/2011) Tutto ciò, nonostante l’esistenza di parere “NON FAVOREVOLE” espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti - ai sensi e per gli effetti dell’art. 239 del D.Lgs 267/2000 - tanto in relazione al P.E.F. Rifiuti, quanto sul P.E.F. Idrico e sul Piano Triennale delle OO.PP. oltre che sullo stesso Bilancio di Previsione 2025-2027 predisposto dalla Giunta Comunale che in conseguenza delle riscontrate contraddittorietà manifeste e delle carenze istruttorie da essi riportate viene ritenuto dall’Organo di Revisione Contabile del Comune come incompleto sotto l’aspetto istruttorio e conseguentemente definito “IMPROCEDIBILE” in base al Verbale n° 14 del 01/08/2025; - nonché ancora della Deliberazione di Giunta Municipale n. 87 del 04 luglio 2025 di approvazione in giunta del bilancio di previsioni e relativi allegati;

Giustizia amministrativa202501914

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Diffida del commissario ad acta al Consiglio comunale di Lipari per l'approvazione del bilancio di previsione 2025/2027 e degli atti propedeutici, convocazione del Consiglio comunale e deliberazione della Giunta municipale di approvazione dello schema di bilancio

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (ente locale e amministrazioni vigilanti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il Presidente del Consiglio comunale e un cittadino elettore hanno impugnato la diffida e la convocazione adottate dal commissario ad acta nell'ambito del potere sostitutivo regionale, nonché la deliberazione della Giunta municipale di approvazione dello schema di bilancio e dei relativi allegati. Hanno dedotto, in particolare, che il Collegio dei revisori aveva espresso pareri non favorevoli o aveva rilevato l'improcedibilità degli atti per carenze istruttorie e documentali; che la diffida avrebbe esposto i consiglieri al rischio di responsabilità contabile o di decadenza; che non erano state adeguatamente pubblicizzate le convocazioni e le modifiche all'ordine del giorno; che la proposta di bilancio non era stata trasmessa ai capigruppo consiliari; e che era stato violato il regolamento comunale di contabilità, che prevedeva una specifica sessione di bilancio. Nelle more, il Consiglio comunale ha approvato gli atti richiesti con deliberazioni del 24 settembre 2025. Il Presidente del Consiglio comunale ha quindi chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere, l'accertamento dell'illegittimità originaria ai fini della soccombenza virtuale e il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali asseritamente derivanti dalla lesione dello ius ad officium. Il cittadino elettore ha agito senza allegare uno specifico vantaggio personale, prospettando sostanzialmente la tutela della legalità dell'azione amministrativa.

La decisione

Il TAR ha estromesso la Prefettura, non essendo stata proposta alcuna domanda nei suoi confronti. Ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, distinguendo tale esito dalla cessazione della materia del contendere: l'approvazione consiliare degli atti ha reso inutile la pronuncia demolitoria, ma non ha comportato la piena soddisfazione extragiudiziale della pretesa. Il Collegio ha comunque esaminato le questioni rilevanti ai fini delle spese e della domanda risarcitoria, ritenendo inammissibili le domande demolitorie. Quanto al cittadino elettore, ha escluso la legittimazione e l'interesse a ricorrere, poiché il processo amministrativo non consente l'azione diretta alla sola tutela della legalità senza una specifica utilità personale; ha inoltre escluso l'azione popolare prevista dall'art. 9, comma 1, d.lgs. 267/2000, non ricorrendo né un'azione spettante all'ente locale né l'inerzia dell'ente nell'esercitarla. Sul piano oggettivo, ha ritenuto non immediatamente lesivi gli atti impugnati: la diffida era un mero avviso ricognitivo delle conseguenze già previste dall'art. 109-bis O.R.EE.LL. in caso di mancata approvazione del bilancio; la convocazione commissariale era un atto endoprocedimentale privo di autonoma lesività; la deliberazione della Giunta di approvazione dello schema di bilancio non produceva effetti giuridici autonomamente lesivi. La domanda risarcitoria è stata comunque ritenuta non accoglibile, anche perché proposta con memoria non notificata e, soprattutto, per mancata allegazione e prova del danno-conseguenza. Il danno non patrimoniale non può considerarsi in re ipsa e la liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c. può operare soltanto sul quantum, non sulla prova dell'an debeatur. Le spese sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Consente la definizione del giudizio per sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

    Richiamato quale base processuale della decisione.

  • art. 9, comma 1, d.lgs. 267/2000

    Prevede l'azione popolare sostitutiva degli elettori, subordinata all'esistenza di un'azione spettante all'ente locale e all'inerzia dell'ente; presupposti ritenuti insussistenti.

  • art. 109-bis O.R.EE.LL.

    Disciplina le conseguenze della mancata approvazione degli atti di bilancio entro il termine previsto; la diffida è stata ritenuta meramente ricognitiva di tali effetti normativi.

  • art. 239 d.lgs. 267/2000

    Richiamato con riguardo ai pareri del Collegio dei revisori dei conti sugli atti di bilancio.

  • art. 141, comma 1, lett. c), d.lgs. 267/2000

    Richiamato dai ricorrenti in relazione alla prospettata decadenza o scioglimento del Consiglio comunale.

  • art. 1226 c.c.

    se il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare

    La liquidazione equitativa riguarda esclusivamente la quantificazione del danno e non supplisce alla mancata prova della sua esistenza.

Massime di principio

  • La sopravvenuta adozione dell'atto o il sopravvenuto adempimento che facciano venir meno l'utilità concreta della pronuncia determinano l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, non la cessazione della materia del contendere, quando non risulti una piena e comprovata soddisfazione extragiudiziale della pretesa.
  • Nel processo amministrativo non è ammissibile un'azione diretta alla sola tutela astratta della legalità dell'azione amministrativa: il ricorrente deve allegare e dimostrare una specifica utilità personale, concreta e attuale derivante dall'accoglimento del ricorso.
  • L'azione popolare degli elettori prevista dall'art. 9, comma 1, d.lgs. 267/2000 presuppone sia l'esistenza di un'azione giudiziale spettante all'ente locale sia l'inerzia dell'ente nell'esercitarla; in mancanza di tali presupposti l'elettore non è legittimato ad agire in sostituzione.
  • Una diffida che si limiti a richiamare le conseguenze già direttamente ed esaustivamente stabilite dalla legge per l'inadempimento di un obbligo è un atto meramente ricognitivo e non immediatamente lesivo, impugnabile eventualmente insieme al successivo provvedimento sfavorevole.
  • La convocazione di un organo collegiale, quando abbia natura meramente endoprocedimentale e non produca effetti giuridici autonomamente lesivi, non è immediatamente impugnabile; analogamente, l'atto con cui la Giunta approva lo schema di bilancio non è lesivo se non incide autonomamente sulla sfera giuridica del ricorrente.
  • Il danno non patrimoniale non è in re ipsa e deve essere allegato e provato dal richiedente; la liquidazione equitativa prevista dall'art. 1226 c.c. può intervenire solo per determinare il quantum di un danno già dimostrato, non per provarne l'esistenza.

Come è indicizzato

MaterieControlli e finanza localeRegolamenti e atti amministrativi generaliLegittimazione e interesse a ricorrereEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiEnti locali e organizzazione amministrativaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereSopravvenuta carenza di interesseRisarcimento del danno da attività amministrativaOnere della prova e principio dispositivo

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