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Sentenza

Sentenza del 09/07/2018 n. 2818 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia

Processo tributario-Cancellazione della società dal registro delle imprese - capacità di stare in giudizio - non sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La questione riguarda gli effetti della cancellazione della società dal registro delle imprese sulla sua capacità processuale. Secondo il principio richiamato, dalla cancellazione consegue l'estinzione della società e, pertanto, la perdita della capacità di stare in giudizio, salvo l'eccezionale fictio iuris prevista dall'art. 10 della legge fallimentare.

La decisione

La società cancellata non può validamente costituirsi in giudizio né proseguire una controversia in proprio, poiché è priva di capacità processuale. La relativa posizione giuridica deve essere valutata nei confronti dei soggetti eventualmente subentrati, quali soci, liquidatori o altri aventi causa, secondo le circostanze del caso. Fa eccezione l'ipotesi prevista dall'art. 10 della legge fallimentare, che considera la società ancora assoggettabile a fallimento per il periodo stabilito dalla legge.

Norme richiamate

  • Legge fallimentare, art. 10

    La dichiarazione di fallimento può essere pronunciata entro un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese, se l'insolvenza si è manifestata anteriormente alla medesima o entro l'anno successivo.

    La norma costituisce un'eccezione alla regola dell'estinzione della società cancellata, mediante una fictio iuris limitata alla possibilità di dichiararne il fallimento nel periodo previsto.

  • Cassazione civile, sentenza n. 23954 del 24 novembre 2016

    La cancellazione dal registro delle imprese determina l'estinzione della società e la conseguente perdita della capacità di stare in giudizio, salvo l'eccezione prevista dalla legge fallimentare.

Massime di principio

  • La cancellazione dal registro delle imprese comporta normalmente l'estinzione della società e la perdita della sua capacità processuale.
  • Dopo la cancellazione, un atto processuale proposto dalla società estinta o nei suoi confronti può essere dichiarato inammissibile o comunque non validamente instaurato.
  • Per individuare i soggetti legittimati al processo occorre verificare la posizione di soci, liquidatori, successori o altri aventi causa della società estinta.
  • Le eccezioni alla perdita della capacità processuale devono essere previste espressamente dalla legge e non possono essere estese oltre i casi stabiliti.
  • La fictio iuris dell'art. 10 della legge fallimentare opera esclusivamente nei limiti e per le finalità previste dalla disciplina concorsuale.

Testo integrale

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