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Sentenza

Sentenza n. 1704/2026 - Firenze, Sezione 3

per l'annullamento della determinazione dirigenziale di diniego n. 937/2021 del 17.05.2021, resa in ordine alla pratica di Condono edilizio S/68295 dal Comune di Firenze, Direzione Urbanistica, Servizio Edilizia Privata, notificata via posta ai ricorrenti in data 25.05.2021; nonché di ogni atto o provvedimento presupposto, connesso e/o conseguente, anche endoprocedimentale ed anche eventualmente non conosciuto ad oggi dai ricorrenti;

Giustizia amministrativa202101075

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego parziale di condono edilizio relativo a una serra, un ripostiglio e una tettoia, con contestuale ordine di demolizione e rimessione in pristino

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato il diniego parziale relativo a una domanda di condono presentata nel 1986 dalla loro dante causa per opere abusive realizzate nel 1956 in area sottoposta a vincolo paesaggistico e a vincolo cimiteriale. Con il primo motivo hanno dedotto l’erronea interpretazione dell’art. 2 della legge n. 983 del 1957, sostenendo che la disposizione consentisse la sanatoria degli edifici esistenti o in corso di costruzione anteriormente al 31 ottobre 1956 senza distinzione tra immobili pubblici e privati. Hanno inoltre lamentato la violazione delle garanzie partecipative, il difetto di istruttoria e di motivazione, per la mancata comunicazione del parere dell’avvocatura comunale e per l’introduzione nel provvedimento finale del riferimento alla fascia di rispetto cimiteriale. Con il secondo motivo, proposto in via subordinata, hanno contestato il diniego relativo alla serra, sostenendo che il Comune avrebbe dovuto considerare la disponibilità manifestata durante l’istruttoria a consentire una riduzione volumetrica del manufatto e che fosse illegittima l’applicazione della disciplina regolamentare comunale sopravvenuta, che aveva escluso la cosiddetta sanatoria giurisprudenziale.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Quanto al primo motivo, ha ritenuto pacifico che i manufatti fossero collocati nella fascia di rispetto cimiteriale e realizzati nel 1956, quando l’art. 338 del r.d. n. 1265 del 1934 imponeva già l’inedificabilità della fascia. Il vincolo cimiteriale è stato qualificato come vincolo conformativo, assoluto e direttamente operante, non subordinato al recepimento negli strumenti urbanistici. Ne deriva l’applicabilità dell’art. 33 della legge n. 47 del 1985 e l’impossibilità di condonare opere realizzate in violazione di un vincolo di inedificabilità imposto anteriormente alla loro esecuzione, senza necessità di una concreta valutazione di compatibilità dell’opera con gli interessi tutelati. L’art. 2 della legge n. 983 del 1957, letto congiuntamente all’art. 1 della medesima legge, non attribuisce un generale diritto alla sanatoria dei manufatti privati anteriori al 31 ottobre 1956, ma prevede una deroga eccezionale subordinata a una valutazione di interesse pubblico e alle condizioni procedimentali previste per la riduzione della fascia cimiteriale. Sono state respinte anche le censure procedimentali: il parere dell’avvocatura comunale esprimeva una valutazione giuridica su una questione già oggetto del contraddittorio e non introduceva nuovi accertamenti di fatto; il riferimento alla fascia minima di cento metri aveva carattere rafforzativo e non costituiva autonoma ragione di diniego. Quanto al secondo motivo, il TAR ha affermato che il condono deve riguardare le opere nello stato in cui sono state realizzate e non può essere subordinato a lavori futuri di adeguamento o riduzione volumetrica. La cosiddetta sanatoria parziale o condizionata mediante opere successive contrasta con i principi di legalità e tassatività dei titoli edilizi. La disponibilità manifestata in una fase istruttoria dal Comune non aveva dato luogo a un provvedimento favorevole e non poteva superare l’assenza dei presupposti per il condono. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 2.000, oltre IVA, CPA e spese generali.

Norme richiamate

  • art. 338 r.d. 27 luglio 1934, n. 1265

    il vincolo dell'inedificabilità assoluta della fascia di rispetto cimiteriale pari a 200 metri

    Il vincolo cimiteriale ha natura conformativa, assoluta e direttamente operante; non consente l’edificazione di opere incompatibili e può essere derogato solo in ipotesi eccezionali e per ragioni di interesse pubblico secondo le condizioni previste dalla legge.

  • artt. 1 e 2 legge 17 ottobre 1957, n. 983

    La disciplina non introduce una generale sanatoria per tutti i fabbricati privati anteriori al 31 ottobre 1956, ma una deroga eccezionale collegata alla procedura di riduzione della fascia cimiteriale e subordinata a una valutazione discrezionale di interesse pubblico.

  • art. 33 legge 28 febbraio 1985, n. 47

    Esclude la sanatoria delle opere abusive realizzate in contrasto con vincoli di inedificabilità imposti anteriormente alla realizzazione delle opere; per il vincolo cimiteriale non è necessaria una valutazione della concreta compatibilità dell’opera con i valori tutelati.

  • art. 33 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380

    È stato richiamato quale base dell’ordine di demolizione e della rimessione in pristino delle opere non condonabili.

  • art. 338, quinto comma, r.d. 27 luglio 1934, n. 1265

    La riduzione della fascia di rispetto cimiteriale è ammessa solo in ipotesi eccezionali, per motivi di interesse pubblico e secondo una valutazione discrezionale dell’autorità competente.

  • art. 338, settimo comma, r.d. 27 luglio 1934, n. 1265

    All’interno della zona di rispetto il procedimento attivabile dai proprietari riguarda esclusivamente il recupero o il cambio di destinazione d’uso di edificazioni preesistenti, non la sanatoria generalizzata di nuovi manufatti abusivi.

Massime di principio

  • Il vincolo cimiteriale previsto dall’art. 338 del r.d. n. 1265 del 1934 costituisce un vincolo conformativo, assoluto e direttamente operante, che determina l’inedificabilità della fascia di rispetto indipendentemente dal recepimento negli strumenti urbanistici.
  • La presenza di un vincolo cimiteriale di inedificabilità imposto anteriormente alla realizzazione dell’opera abusiva impedisce il rilascio del condono ai sensi dell’art. 33 della legge n. 47 del 1985, senza necessità di verificare in concreto la compatibilità del manufatto con gli interessi tutelati dal vincolo.
  • L’art. 2 della legge n. 983 del 1957, letto insieme all’art. 1 della stessa legge, non attribuisce ai proprietari un diritto generalizzato alla sanatoria dei manufatti anteriori al 31 ottobre 1956, ma prevede una deroga eccezionale subordinata a una procedura e a una valutazione di interesse pubblico.
  • Il procedimento di condono deve avere a oggetto le opere abusive nello stato di fatto in cui sono state realizzate; non sono ammissibili sanatorie parziali o condizionate all’esecuzione di opere future dirette a rendere il manufatto conforme alla disciplina edilizia.
  • La mancata comunicazione di un parere legale endoprocedimentale non determina, di per sé, la violazione delle garanzie partecipative quando il parere si limiti a una valutazione giuridica su una questione già oggetto del contraddittorio e non introduca nuovi elementi fattuali decisivi.
  • La disponibilità manifestata dall’amministrazione durante l’istruttoria a valutare un adeguamento dell’opera non genera un affidamento tutelabile né vincola l’amministrazione quando non si sia tradotta nell’adozione di un provvedimento favorevole e riguardi una soluzione non ammissibile nell’ambito del condono.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioAbusi edilizi e sanzioniPartecipazione al procedimento
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiPrincipio di legalità e tipicitàDifetto di istruttoriaPartecipazione procedimentaleProporzionalità e ragionevolezza

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