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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36009/2021 del 22/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

A seguito di verifica fiscale e processo verbale di constatazione, l'Ufficio emetteva avviso di accertamento per maggiori IRES, IRAP e IVA relative all'anno 2007, rideterminando i ricavi. La società impugnava l'atto, ma sia la CTP sia la CTR respingevano il ricorso ritenendo legittimo l'accertamento induttivo e inattendibile la contabilità, anche per la prospettata perdita di documentazione per incendio e per la presenza di un doppio libro giornale. In cassazione la società articolava quattro motivi: 1) violazione dell'art. 112 c.p.c. per ultrapetizione, sostenendo che il giudice d'appello avesse deciso sulla legittimità del metodo induttivo, tema non controverso; 2) violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c. per omesso esame di una perizia asseverata sulla percentuale di ricarico e per mancata applicazione del principio di non contestazione; 3) omesso esame del fatto decisivo relativo alla natura dell'attività svolta (commercio all'ingrosso o al dettaglio); 4) omessa pronuncia su tutti i motivi di appello riproposti.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha escluso il vizio di ultrapetizione perché la CTR, pur richiamando la legittimità dell'accertamento induttivo, si era limitata a confermare la valutazione di inattendibilità della contabilità e a rilevare che la società non aveva addotto elementi idonei a scalfire l'operato dell'Ufficio. Ha poi dichiarato inammissibili il secondo, terzo e quarto motivo: la questione relativa all'art. 115 c.p.c. era nuova, non essendo stata tempestivamente dedotta in appello; le ulteriori doglianze erano formulate in modo non coerente con il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c., che riguarda l'omesso esame di fatti storici decisivi e non di meri elementi istruttori; inoltre la CTR aveva comunque valutato unitariamente le censure dell'appellante, qualificandole come mere petizioni di principio. La soccombenza ha comportato la condanna della ricorrente alle spese e l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 39, comma 2, lett. d), d.P.R. n. 600/1973

    costituisce il fondamento dell'accertamento induttivo utilizzato dall'Ufficio in presenza di contabilità ritenuta inattendibile

  • art. 112 c.p.c.

    il vizio di ultrapetizione non sussiste quando il giudice si limita a confermare la legittimità dell'operato dell'Ufficio rispetto alle censure effettivamente dedotte

  • art. 115 c.p.c.

    la censura è inammissibile se prospettata per la prima volta solo in memoria e non già nell'atto di appello

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    è il parametro invocato per denunciare nullità processuali, ma non consente di trasformare in vizio di ultrapetizione una valutazione di merito coerente con l'oggetto della domanda

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    il vizio riguarda l'omesso esame di un fatto storico decisivo e non l'omessa considerazione di singoli elementi istruttori

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    ricorrendone i presupposti, comporta l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • art. 1, comma 17, L. n. 228/2012

    ha introdotto la previsione applicata dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la censura di ultrapetizione richiede che il giudice abbia deciso su un thema decidendum diverso da quello devoluto; non sussiste se la decisione si limita a valorizzare ragioni già implicate dalle difese e dalle conclusioni delle parti.
  • Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. non può essere fondato sulla mancata valutazione di singoli mezzi di prova o documenti in quanto tali, ma solo sull'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti.
  • Le questioni di diritto o di rito non dedotte tempestivamente nel giudizio di merito non possono essere introdotte per la prima volta in cassazione; la loro novità ne determina l'inammissibilità.
  • La motivazione del giudice di merito è sufficiente quando, anche in forma sintetica, consenta di comprendere la ragione del decisum e dia conto della valutazione complessiva delle censure, senza che la Cassazione possa sostituire d'ufficio una diversa e più ampia ricostruzione dei fatti.
  • In materia di accertamento fiscale, l'inattendibilità della contabilità e l'emersione di elementi sintomatici gravi possono legittimare il ricorso al metodo induttivo, con onere del contribuente di fornire allegazioni e prove specifiche idonee a confutare la pretesa tributaria.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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