Cassazione Civile, Ordinanza n. 36009/2021 del 22/11/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
A seguito di verifica fiscale e processo verbale di constatazione, l'Ufficio emetteva avviso di accertamento per maggiori IRES, IRAP e IVA relative all'anno 2007, rideterminando i ricavi. La società impugnava l'atto, ma sia la CTP sia la CTR respingevano il ricorso ritenendo legittimo l'accertamento induttivo e inattendibile la contabilità, anche per la prospettata perdita di documentazione per incendio e per la presenza di un doppio libro giornale. In cassazione la società articolava quattro motivi: 1) violazione dell'art. 112 c.p.c. per ultrapetizione, sostenendo che il giudice d'appello avesse deciso sulla legittimità del metodo induttivo, tema non controverso; 2) violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c. per omesso esame di una perizia asseverata sulla percentuale di ricarico e per mancata applicazione del principio di non contestazione; 3) omesso esame del fatto decisivo relativo alla natura dell'attività svolta (commercio all'ingrosso o al dettaglio); 4) omessa pronuncia su tutti i motivi di appello riproposti.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha escluso il vizio di ultrapetizione perché la CTR, pur richiamando la legittimità dell'accertamento induttivo, si era limitata a confermare la valutazione di inattendibilità della contabilità e a rilevare che la società non aveva addotto elementi idonei a scalfire l'operato dell'Ufficio. Ha poi dichiarato inammissibili il secondo, terzo e quarto motivo: la questione relativa all'art. 115 c.p.c. era nuova, non essendo stata tempestivamente dedotta in appello; le ulteriori doglianze erano formulate in modo non coerente con il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c., che riguarda l'omesso esame di fatti storici decisivi e non di meri elementi istruttori; inoltre la CTR aveva comunque valutato unitariamente le censure dell'appellante, qualificandole come mere petizioni di principio. La soccombenza ha comportato la condanna della ricorrente alle spese e l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 39, comma 2, lett. d), d.P.R. n. 600/1973
costituisce il fondamento dell'accertamento induttivo utilizzato dall'Ufficio in presenza di contabilità ritenuta inattendibile
art. 112 c.p.c.
il vizio di ultrapetizione non sussiste quando il giudice si limita a confermare la legittimità dell'operato dell'Ufficio rispetto alle censure effettivamente dedotte
art. 115 c.p.c.
la censura è inammissibile se prospettata per la prima volta solo in memoria e non già nell'atto di appello
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
è il parametro invocato per denunciare nullità processuali, ma non consente di trasformare in vizio di ultrapetizione una valutazione di merito coerente con l'oggetto della domanda
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
il vizio riguarda l'omesso esame di un fatto storico decisivo e non l'omessa considerazione di singoli elementi istruttori
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
ricorrendone i presupposti, comporta l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 1, comma 17, L. n. 228/2012
ha introdotto la previsione applicata dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la censura di ultrapetizione richiede che il giudice abbia deciso su un thema decidendum diverso da quello devoluto; non sussiste se la decisione si limita a valorizzare ragioni già implicate dalle difese e dalle conclusioni delle parti.
- Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. non può essere fondato sulla mancata valutazione di singoli mezzi di prova o documenti in quanto tali, ma solo sull'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti.
- Le questioni di diritto o di rito non dedotte tempestivamente nel giudizio di merito non possono essere introdotte per la prima volta in cassazione; la loro novità ne determina l'inammissibilità.
- La motivazione del giudice di merito è sufficiente quando, anche in forma sintetica, consenta di comprendere la ragione del decisum e dia conto della valutazione complessiva delle censure, senza che la Cassazione possa sostituire d'ufficio una diversa e più ampia ricostruzione dei fatti.
- In materia di accertamento fiscale, l'inattendibilità della contabilità e l'emersione di elementi sintomatici gravi possono legittimare il ricorso al metodo induttivo, con onere del contribuente di fornire allegazioni e prove specifiche idonee a confutare la pretesa tributaria.
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