Ordinanza n. 288/2026 - Catanzaro, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: deliberazione recante avviso e determinazioni conseguenti per la stabilizzazione a tempo indeterminato di due unità di personale tecnico, con sospensione della procedura riferita al ricorrente in attesa dell'esito di un procedimento penale
Esito
Favorevole al resistente (azienda sanitaria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, la deliberazione della Commissione straordinaria dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia relativa alla stabilizzazione a tempo indeterminato di due unità di personale del ruolo tecnico, ai sensi dell'art. 1, comma 268, lettera b), della legge n. 234/2021. Dal testo dell'ordinanza non risultano specificamente riportati i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso. La domanda cautelare era diretta a ottenere la sospensione degli effetti dell'atto, che aveva sospeso la procedura di stabilizzazione del rapporto di lavoro del ricorrente, condizionandone la prosecuzione all'esito di un procedimento penale concernente un fatto ritenuto grave dall'Amministrazione.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare, ritenendo, allo stato del procedimento e senza pregiudizio per la decisione di merito, non dimostrato il periculum in mora. L'atto impugnato aveva infatti disposto la sospensione della procedura, non una definitiva esclusione o definizione negativa della posizione del ricorrente, e l'Amministrazione si era riservata ogni rivalutazione della vicenda dopo la conclusione del procedimento penale, previa comunicazione da parte dell'interessato. In assenza di prova del pregiudizio dedotto, il Collegio ha ritenuto prevalenti gli interessi pubblici coinvolti e ha considerato inoltre ristorabile il danno lamentato. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato
La tutela cautelare richiede la verifica dei relativi presupposti, tra cui il periculum in mora; nel caso concreto il requisito non è stato ritenuto sussistente.
art. 1, comma 268, lettera b), legge n. 234/2021
Avviso per la stabilizzazione a tempo indeterminato di n. 2 unità di personale del ruolo tecnico
È la disposizione legislativa richiamata dall'Amministrazione quale base dell'avviso di stabilizzazione; l'ordinanza non ne offre una specifica interpretazione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente
La norma è richiamata quale fondamento della tutela dei dati identificativi della parte.
art. 10 del Regolamento (UE) 2016/679
a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata
La norma è richiamata insieme all'art. 52 d.lgs. 196/2003 per disporre l'oscuramento dei dati identificativi del ricorrente.
Massime di principio
- In sede cautelare, la sospensione dell'atto amministrativo richiede la dimostrazione concreta e attuale del periculum in mora; la mera allegazione del pregiudizio, non adeguatamente provata, non è sufficiente.
- Il periculum in mora può essere escluso quando l'atto contestato sospende temporaneamente una procedura e non determina una definitiva perdita della posizione giuridica del destinatario, soprattutto se l'Amministrazione si è riservata una successiva rivalutazione all'esito di un procedimento pendente.
- Nel bilanciamento cautelare, in mancanza di prova di un pregiudizio grave e irreparabile, possono prevalere gli interessi pubblici coinvolti nell'esercizio del potere amministrativo.
- La ristorabilità del danno lamentato costituisce un elemento contrario alla configurabilità del periculum in mora, poiché attenua il carattere irreparabile del pregiudizio.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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