Sentenza n. 334/2026 - Torino, Sezione 3
per l'ottemperanza della sentenza n. 17/2025, emessa nel giudizio R.G. n. 2073/2024 del Tribunale di Torino Sezione Lavoro, pubblicata in data 08.01.2025, notificata il 22.01.2025 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 2.000,00 , quale contributo per la formazione del docente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata o parziale esecuzione della sentenza del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, che aveva ordinato l'accredito di euro 2.000,00 sulla Carta Elettronica del Docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'integrale esecuzione della sentenza n. 17/2025 del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, passata in giudicato, con la quale il Ministero dell'Istruzione e del Merito era stato condannato a corrispondere, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, l'importo nominale di euro 2.000,00 quale contributo per la formazione. Nelle more della camera di consiglio, il Ministero ha dato esecuzione solo parziale al giudicato, limitatamente all'annualità 2019-2020. Il ricorrente ha pertanto insistito per l'ottemperanza con riferimento alle annualità 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., per l'annualità 2019-2020, poiché il Ministero aveva provveduto, seppure soltanto dopo la proposizione del ricorso. Per le annualità 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 ha ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato e di corrispondere le somme dovute entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Ha nominato sin d'ora il Ragioniere Generale dello Stato quale commissario ad acta, con facoltà di delega, attribuendogli il compito di provvedere in sostituzione dell'amministrazione in caso di inutile decorso del termine assegnato. Il Ministero è stato condannato alla rifusione delle spese di lite, liquidate in euro 800,00 oltre accessori, alla distrazione in favore del procuratore antistatario e alla restituzione del contributo unificato secondo legge. Il TAR ha inoltre disposto la trasmissione del fascicolo alla Procura regionale della Corte dei conti per il Piemonte, in ragione dei potenziali profili di danno erariale.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Fondamento dell'azione di ottemperanza per ottenere l'esecuzione del giudicato amministrativo o, come nella fattispecie, del titolo esecutivo giudiziale rilevante per l'amministrazione.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Consente di dichiarare cessata la materia del contendere per la parte della pretesa soddisfatta dall'amministrazione nelle more del giudizio.
art. 93 c.p.c.
Consente la distrazione delle spese in favore del difensore che si sia dichiarato antistatario.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, l'adempimento solo parziale del titolo giudiziale determina la cessazione della materia del contendere limitatamente alla parte effettivamente soddisfatta, mentre il giudice deve ordinare l'esecuzione per la parte residua ancora inadempiuta.
- Il giudice dell'ottemperanza può assegnare all'amministrazione un termine per l'integrale esecuzione del giudicato e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta destinato a intervenire, in sostituzione dell'amministrazione, in caso di inutile decorso del termine.
- L'esecuzione del titolo giudiziale intervenuta soltanto dopo la proposizione del ricorso non esclude la condanna dell'amministrazione alle spese, quando l'iniziativa processuale si sia resa necessaria per ottenere l'adempimento.
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