Sentenza del 08/01/2018 n. 49 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Conferimento d'azienda - rimanenze - valutazione - prezzo di costo - neutralità dell'operazione - continuità dei valori - è necessaria. Conferimento d'azienda - violazione di regole contabili - accertamento ex art. 39, co. 1, lett. d, d.P.R. 600/1973 - consegue - accertamento sul socio qualificato - consegue.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL'accertamento è stato ritenuto giustificato: la violazione delle regole contabili e l'assenza di continuità tra i valori della conferente e quelli della conferitaria legittimano il recupero della maggiore imposta sulle differenze di valore. Il recupero può estendersi anche al socio qualificato per i proventi percepiti e non dichiarati.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il conferimento di un ramo d'azienda, costituito principalmente da rimanenze di produzione, era stato contabilizzato dalla società conferitaria a valori notevolmente superiori ai prezzi di costo sostenuti dalla conferente, violando il principio di continuità dei valori contabili e la necessaria neutralità fiscale dell'operazione. Tale discrasia è stata ritenuta idonea a fondare un accertamento analitico-induttivo ai sensi dell'art. 39, comma 1, lett. d), del d.P.R. 600/1973. La maggiore valorizzazione ha inoltre comportato il recupero fiscale dei proventi attribuiti al socio qualificato, riconducibili all'art. 44 del d.P.R. 917/1986, ma non indicati nella dichiarazione dei redditi.
Norme richiamate
Art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 600/1973
accertamento analitico-induttivo fondato su violazioni contabili, irregolarità o incongruenze della contabilità
La presenza di una rilevante e ingiustificata divergenza tra i valori contabili delle società coinvolte può costituire presunzione grave, precisa e concordante idonea a legittimare l'accertamento.
Art. 44, d.P.R. 917/1986
proventi riconducibili alla categoria dei redditi di capitale
I proventi percepiti dal socio qualificato devono essere dichiarati secondo la disciplina fiscale applicabile; la loro omissione consente il recupero a tassazione.
Principio di neutralità fiscale e continuità dei valori contabili nel conferimento d'azienda
Il conferimento d'azienda deve, in assenza di specifiche ragioni economiche e documentali, mantenere la continuità dei valori fiscalmente riconosciuti. La rivalutazione delle rimanenze a prezzi significativamente superiori al costo può generare materia imponibile non giustificata e legittimare l'accertamento.
Massime di principio
- Nel conferimento d'azienda, i beni trasferiti devono essere valorizzati in modo coerente con i valori contabili e fiscali della conferente; scostamenti rilevanti richiedono una motivazione economica e adeguata documentazione.
- La valorizzazione delle rimanenze a prezzi molto superiori al costo, se non supportata da elementi oggettivi, può essere considerata una violazione contabile idonea a fondare un accertamento analitico-induttivo.
- La neutralità dell'operazione non impedisce il controllo dell'Amministrazione finanziaria: se il conferimento produce una rivalutazione artificiosa o non giustificata, le differenze possono essere recuperate a tassazione.
- Quando la maggiore valorizzazione determina proventi attribuiti ai soci, il recupero fiscale può riguardare anche il socio qualificato, se tali somme sono imponibili e non sono state indicate nella dichiarazione.
- Per evitare contestazioni, occorre conservare perizie, documentazione sui prezzi di mercato, inventari, scritture contabili e una chiara motivazione delle eventuali differenze tra valori civilistici e fiscali.
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