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Sentenza

Sentenza del 20/05/2016 n. 10493 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania, deducendo la violazione dell'art. 9-bis della Legge n. 289/2002. Secondo l'Amministrazione, il condono per ritardati o omessi versamenti Irpef relativi agli anni 2001-2002 si perfeziona soltanto con il pagamento integrale dell'importo dovuto entro i termini di legge, anche quando il pagamento è rateizzato. Non è quindi sufficiente il versamento della sola prima rata o di alcune rate. La Corte ha inoltre respinto l'eccezione della contribuente relativa alla nullità della notifica del ricorso, ritenendo valida la relata dell'ufficiale postale e, comunque, sanato l'eventuale vizio per effetto dell'attività difensiva svolta.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ha cassato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale e, decidendo direttamente nel merito, ha rigettato i ricorsi originari della contribuente. Ha stabilito che il condono previsto dall'art. 9-bis della Legge n. 289/2002 richiede il pagamento integrale delle somme dovute nei termini perentori, anche in caso di rateizzazione; il mancato completamento dei versamenti consente all'Amministrazione di recuperare l'imposta originaria. Le spese di tutti i gradi di giudizio sono state integralmente compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 9-bis

    Il condono si perfeziona con la presentazione della dichiarazione integrativa e il pagamento integrale del dovuto nei termini previsti.

    La norma disciplina una forma di definizione agevolata distinta dalle altre sanatorie previste dalla stessa legge. In caso di pagamento rateale, il beneficio si perfeziona soltanto con il versamento di tutte le rate entro i termini perentori; il pagamento della prima rata o di alcune rate non è sufficiente.

  • Legge 27 dicembre 2002, n. 289, artt. 7, 8, 9, 15 e 16

    Le altre forme di condono previste dalla legge presentano una disciplina diversa e possono attribuire efficacia alla definizione anche in presenza del pagamento della prima rata, secondo le rispettive disposizioni. Tale meccanismo non è applicabile automaticamente all'art. 9-bis.

  • Codice civile, art. 2700

    La relata di notifica e le attestazioni dell'ufficiale notificante sono atti pubblici dotati di fede privilegiata quanto alle attività compiute e alle dichiarazioni ricevute, salvo contestazione della loro veridicità nei modi consentiti.

  • Codice di procedura civile, art. 384

    Quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione, dopo aver cassato la sentenza impugnata, può decidere direttamente la controversia nel merito.

Massime di principio

  • Per i condoni tributari occorre verificare la specifica disciplina applicabile: non è possibile estendere a una sanatoria le regole previste per altre forme di definizione agevolata.
  • Quando la legge richiede il pagamento integrale entro termini perentori, il versamento della sola prima rata non conserva il beneficio del condono e l'Amministrazione può recuperare l'imposta originaria.
  • La rateizzazione non equivale al perfezionamento della definizione: il beneficio diventa definitivo soltanto dopo il pagamento di tutte le rate previste e nei termini stabiliti.
  • Le attestazioni contenute nella relata di notifica fanno fede fino a querela di falso per quanto riguarda le attività compiute dall'ufficiale notificante; eventuali vizi della notifica possono comunque essere sanati se il destinatario si costituisce e svolge attività difensiva.
  • In situazioni analoghe è essenziale conservare la documentazione dei pagamenti e verificare sia l'importo complessivo dovuto sia il rispetto di ogni scadenza, poiché il pagamento parziale può non produrre alcun effetto definitorio.

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