Cassazione Penale, Sentenza n. 4605/2024 del 01/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Istanza personale volta alla declaratoria di nullità della sentenza pronunciata dal Tribunale di Casale Monferrato il 20/10/2010 e confermata dalla Corte di Appello di Torino l'11/12/2017, per il motivo che il ricorrente sarebbe stato all'oscuro del processo a suo carico (mancata conoscenza/notifica del decreto di citazione) e perché sarebbe venuto meno il rapporto fiduciario con il difensore che lo aveva assistito.
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile. La Corte di Cassazione ha ritenuto che l'istanza impugnata fosse mera reiterazione di analoga istanza già rigettata con ordinanza del 25/01/2021, senza che il ricorrente avesse indicato né specificato la documentazione cui si riferiva né dimostrato che essa costituisse un "novum" capace di incidere sulla precedente valutazione. La Corte ha richiamato il principio del ne bis in idem processuale e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 420-bis c.p.p.
Richiamata in relazione alla declaratoria di nullità della sentenza; nella decisione la norma è stata evocata come quadro normativo per le impugnazioni/nullità ma la Corte ha ritenuto che non fosse stato prodotto alcun elemento nuovo rispetto alla precedente valutazione
art. 604, comma 5-bis c.p.p.
Invocato dal ricorrente nell'ambito del motivo di cassazione; la Corte non ha ritenuto dimostrata la mancata conoscenza del giudizio né la mancata notifica del decreto di citazione, non avendo il ricorrente specificato documenti nuovi
art. 606, lett. b) c.p.p.
Dispositivo richiamato come riferimento procedurale per il motivo di cassazione (violazione di legge); la Corte ha comunque dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di novità e per mancata confutazione motivata del precedente provvedimento
art. 616 c.p.p.
Norma applicata per la condanna alle spese processuali e per l'irrogazione della sanzione pecuniaria (3.000 euro) a favore della Cassa delle Ammende, in conseguenza dell'inammissibilità del ricorso
Massima/precedente (Sez. 6, n. 3586 del 26/11/1993, dep. 07/02/1994, Busterna)
Richiamata come principio consolidato: la regola del ne bis in idem processuale vale come limite generale contro reiterazioni inutili di istanze già decise, estendendosi alle varie fasi e strumenti processuali
Massime di principio
- Una istanza che ripropone fatti o documenti già esaminati e rigettati dalla corte meritoria è in genere dichiarata inammissibile per ne bis in idem processuale; per evitare l'inammissibilità è necessario produrre un vero "novum" documentale o probatorio
- Il ricorrente deve indicare con precisione quale sia la documentazione prodotta e spiegare in che modo essa modifica la valutazione già compiuta dalla Corte; dichiarazioni generiche non sono sufficienti
- Se si contesta la conoscenza del processo per mancata notifica, occorre produrre prove specifiche della mancata notificazione o elementi che rendano credibile l'impossibilità di venire a conoscenza (es. assenza di domicilio processuale, impossibilità materiale a ricevere notifiche), e contrastare espressamente la motivazione del provvedimento precedente
- La perdita del rapporto fiduciario con il difensore può essere rilevante solo se comprovata e se dimostra concretamente che il difensore non ha rappresentato l'interesse o che non è stata assicurata la conoscenza degli atti; anche in questo caso la documentazione deve essere chiara e produrre effetti nuovi rispetto a quanto già valutato
- In caso di reiterazione di istanze infondate o meramente ripetitive si rischiano condanne alle spese e sanzioni pecuniarie (anche a favore della Cassa delle Ammende), pertanto è opportuno valutare attentamente la sussistenza di elementi nuovi prima di riproporre identiche domande
- Nella preparazione del ricorso per cassazione è essenziale confrontarsi punto per punto con la motivazione del provvedimento impugnato, indicando espressamente le ragioni per cui tale motivazione sarebbe errata o insufficiente
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 1 feb 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 4307/2024 del 01/02/2024
- Sentenza penale · 1 feb 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 4309/2024 del 01/02/2024
- Sentenza penale · 1 feb 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 4311/2024 del 01/02/2024
- Sentenza penale · 1 feb 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 4312/2024 del 01/02/2024
- Sentenza penale · 1 feb 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 4314/2024 del 01/02/2024
- Sentenza penale · 1 feb 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 4315/2024 del 01/02/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →