Sentenza n. 67/2026 - Bologna, Sezione 2
per l'ottemperanza della sentenza n. 934/2024 del Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro, pubblicata in data 04.07.2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza n. 934/2024 del Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro
Esito
Favorevole al ricorrente (parte vittoriosa)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per ottenere l'ottemperanza alla sentenza n. 934/2024 del Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro, passata in giudicato e notificata al Ministero ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione. Il Ministero, nonostante la notificazione e il decorso del termine, è rimasto inadempiente e non si è costituito in giudizio.
La decisione
Il TAR ha ritenuto fondato il ricorso e lo ha accolto, accertando la perdurante inadempienza del Ministero rispetto alle statuizioni contenute nella sentenza definitiva del giudice ordinario. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare esecuzione alla sentenza entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione amministrativa della pronuncia, detraendo quanto eventualmente già corrisposto. Ha inoltre nominato sin d'ora, per il caso di ulteriore inadempimento e su istanza della ricorrente, un commissario ad acta nel Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna o in un funzionario da questi delegato, da insediare entro i successivi novanta giorni. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 1.500, oltre spese generali e oneri accessori, nonché alla restituzione del contributo unificato se versato, con distrazione in favore dei difensori.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La disposizione costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del giudicato, prevedendo anche misure sostitutive mediante commissario ad acta.
Massime di principio
- L'inadempimento dell'amministrazione all'obbligo di eseguire una sentenza passata in giudicato, dopo la notificazione effettuata ai fini della decorrenza del termine dilatorio per l'esecuzione, legittima l'interessato a proporre ricorso per ottemperanza.
- In accoglimento del ricorso per ottemperanza, il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione di dare esecuzione al giudicato entro un termine perentorio, detraendo le somme o le utilità eventualmente già corrisposte.
- Il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a intervenire su istanza dell'interessato in caso di ulteriore inadempimento dell'amministrazione, fissando anche il termine per l'esercizio dei poteri sostitutivi.
Come è indicizzato
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