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Sentenza

Sentenza n. 67/2026 - Bologna, Sezione 2

per l'ottemperanza della sentenza n. 934/2024 del Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro, pubblicata in data 04.07.2024.

Giustizia amministrativa202501196

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza n. 934/2024 del Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (parte vittoriosa)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per ottenere l'ottemperanza alla sentenza n. 934/2024 del Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro, passata in giudicato e notificata al Ministero ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione. Il Ministero, nonostante la notificazione e il decorso del termine, è rimasto inadempiente e non si è costituito in giudizio.

La decisione

Il TAR ha ritenuto fondato il ricorso e lo ha accolto, accertando la perdurante inadempienza del Ministero rispetto alle statuizioni contenute nella sentenza definitiva del giudice ordinario. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare esecuzione alla sentenza entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione amministrativa della pronuncia, detraendo quanto eventualmente già corrisposto. Ha inoltre nominato sin d'ora, per il caso di ulteriore inadempimento e su istanza della ricorrente, un commissario ad acta nel Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna o in un funzionario da questi delegato, da insediare entro i successivi novanta giorni. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 1.500, oltre spese generali e oneri accessori, nonché alla restituzione del contributo unificato se versato, con distrazione in favore dei difensori.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del giudicato, prevedendo anche misure sostitutive mediante commissario ad acta.

Massime di principio

  • L'inadempimento dell'amministrazione all'obbligo di eseguire una sentenza passata in giudicato, dopo la notificazione effettuata ai fini della decorrenza del termine dilatorio per l'esecuzione, legittima l'interessato a proporre ricorso per ottemperanza.
  • In accoglimento del ricorso per ottemperanza, il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione di dare esecuzione al giudicato entro un termine perentorio, detraendo le somme o le utilità eventualmente già corrisposte.
  • Il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a intervenire su istanza dell'interessato in caso di ulteriore inadempimento dell'amministrazione, fissando anche il termine per l'esercizio dei poteri sostitutivi.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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