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Sentenza

Sentenza n. 6872/2026 - Roma, Sezione 5Q

per l'annullamento del provvedimento dell’Ambasciata d’Italia in Iran, prot. 2023-01660 emesso in data 27.10.2024 con il quale l’Ambasciata di Teheran comunicava il rigetto della domanda di accesso in Italia per motivi di studio presentava dal sig. -OMISSIS- e di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o allo stesso comunque connesso.

Giustizia amministrativa202413996

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a., prendendo atto della dichiarazione resa dal ricorrente nel corso del giudizio. Non è stata esaminata la legittimità del diniego dell'Ambasciata. Le spese di lite sono state compensate, in ragione della definizione in rito.

TAR Lazio - Roma, Sez. V quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego dell'Ambasciata d'Italia in Iran della domanda di accesso in Italia per motivi di studio

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente aveva impugnato il provvedimento dell'Ambasciata d'Italia in Iran che aveva respinto la sua domanda di ingresso in Italia per motivi di studio, chiedendone l'annullamento insieme agli atti presupposti, conseguenti e connessi. Nel corso del giudizio, con memoria depositata il 1° aprile 2026, ha dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse alla definizione della causa nel merito.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse

    Il ricorso è improcedibile quando, per il venir meno sopravvenuto dell'interesse, non sussiste più una concreta utilità nella decisione di merito.

  • art. 60 c.p.a.

    La sentenza è stata pronunciata in forma semplificata nella camera di consiglio, previa audizione delle parti.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Costituisce il presupposto, richiamato nel dispositivo, per l'oscuramento delle generalità della parte interessata a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Sono richiamati quale ulteriore base normativa per la tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • La dichiarazione del ricorrente di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione di merito comporta la dichiarazione di improcedibilità del ricorso, quando non residui una concreta utilità derivante dalla pronuncia giudiziale.
  • La dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse definisce il giudizio senza esame dei vizi dedotti contro il provvedimento impugnato; le spese possono essere compensate in ragione della definizione in rito.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilitàEmersione, decreto flussi e nulla osta
RamiProcesso amministrativoImmigrazione e cittadinanza
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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