Cassazione Penale, Sentenza n. 30566/2024 del 25/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Catania che aveva confermato gli arresti domiciliari disposti dal G.i.p. di Siracusa per il reato di partecipazione ad un'associazione per delinquere e numerosi reati fine (artt. 648-ter e 648-ter.1 c.p.). Lombardo, amministratore di diritto di alcune società riconducibili a Ignazio Cannavò, sostenne di essere mero prestanome senza poteri operativi, di non avere consapevolezza delle operazioni illecite, e di non aver percepito compensi né rapporti con i coindagati. Contestò la gravità indiziaria e le esigenze cautelari, deducendo carenze e contraddittorietà della motivazione e invocando travisamento della prova; richiamò conversazioni intercettate a suo favore e l'intervento limitato nel tempo della sua presenza (tra fine 2019 e inizio 2021).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità e manifesta infondatezza. Ha ritenuto la motivazione del Tribunale puntuale e specifica, richiamando numerose intercettazioni e riscontri che dimostrano la consapevolezza e il ruolo essenziale di Lombardo nell'organizzazione delle attività illecite (uso della sua smartcard, discussioni su presentazione istanze, ricerca di 'teste di legno', pianificazione di richieste di contributi illeciti, presenza nello studio del commercialista). Sui capi relativi alle esigenze cautelari, la Corte ha condiviso la valutazione del Tribunale circa la pluralità e gravità dei reati, la significativa distrazione di risorse pubbliche e il ruolo di promotore del sodalizio. Per l'inammissibilità del ricorso è stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., di una ammenda in favore della cassa delle ammende di euro 3.000, equitativamente fissata per profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
artt. 648-ter e 648-ter.1 c.p.
Le norme sono state richiamate come titolo di reato per l'applicazione della misura cautelare (partecipazione ad associazione per delinquere e reati fine connessi); la Corte ha ritenuto sussistenti gravi indizi in ordine a tali fattispecie in relazione al ruolo e ai comportamenti accertati tramite intercettazioni e riscontri.
art. 581, lett. c) c.p.p.
Richiamata come parametro di riferimento per il requisito di specificità delle doglianze che devono essere svolte con attenzione; la Corte ha richiamato la giurisprudenza sul necessario livello di specificità del ricorso e ha rilevato la genericità del motivo proposto.
art. 23, comma 8, D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 (conv. L. 176/2020) e correlati (art. 94, comma 2, d.lgs. 150/2022 e d.l. 215/2023 conv. L. 18/2024)
Norme procedurali che hanno consentito la trattazione scritta del procedimento in Cassazione per mancata richiesta di discussione orale; la Corte ha applicato tale procedura straordinaria per il rito scritto.
art. 616 c.p.p.
Disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e di una ammenda in favore della cassa delle ammende per l'inammissibilità del ricorso, valutando profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Il ricorso in Cassazione contro provvedimenti cautelari deve essere specifico: deduzioni generiche e la mancata confutazione puntuale della motivazione del giudice di merito comportano inammissibilità.
- La gravità indiziaria può essere adeguatamente fondata su un insieme di elementi tra cui intercettazioni, riscontri documentali e comportamento del presunto indagato; per contestarla è necessario un esame circostanziato e, se si prospetta un "travisamento della prova", dimostrare in modo decisivo e incontestabile la difformità del riportato rispetto al contenuto reale.
- Il ruolo formale di 'amministratore di diritto' non esclude la responsabilità se vi sono elementi che dimostrano partecipazione attiva, uso di strumenti (es. smartcard) o pianificazione di atti illeciti; la mera qualifica nominale non è sufficiente a escludere responsabilità.
- Le esigenze cautelari sono valutate anche in base alla pluralità e gravità dei reati, all'entità del danno o della distrazione di risorse pubbliche e al ruolo svolto nel sodalizio: prove che indicano promozione o organizzazione rafforzano la necessità della misura.
- In sede di impugnazione cautelare la difesa deve confrontarsi punto per punto con la motivazione del giudice, indicando elementi di fatto o di diritto che ne escludano la fondatezza; altrimenti si incorre nel vizio di genericità con rischio di condanna alle spese e a sanzioni pecuniarie.
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