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Sentenza

Sentenza n. 990/2026 - Bari, Sezione 1

per l'annullamento 1. del Decreto prot. n. -OMISSIS- notificato a mezzo posta con raccomandata a.r. il 15.7.2025, con il quale l’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia ha escluso la ricorrente dalla procedura concorsuale del concorso per titoli ed esami indetto con DDG n. -OMISSIS-, per le classi di concorso “-OMISSIS-” - “Discipline letterarie dell’istruzione secondaria di I grado” e “-OMISSIS-” - “Discipline letterarie dell’istruzione secondaria di II grado”; 2. del Decreto prot. n. -OMISSIS-, con il quale l’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia ha approvato e pubblicato la graduatoria regionale di merito per la classe di concorso “-OMISSIS-” - “Discipline letterarie dell’istruzione secondaria di I grado”, nonché della graduatoria regionale di merito per la classe di concorso “-OMISSIS-” - “Discipline letterarie dell’istruzione secondaria di I grado” allegata a detto decreto, nella parte in cui la ricorrente non è stata inclusa nella suddetta graduatoria quale candidata vincitrice; 3. del Decreto prot. n.-OMISSIS-, con il quale l’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia ha approvato e pubblicato la graduatoria regionale di merito per la classe di concorso “-OMISSIS-” - “Discipline letterarie dell’istruzione secondaria di II grado”, nonché della graduatoria regionale di merito per la classe di concorso “-OMISSIS-” - “Discipline letterarie dell’istruzione secondaria di II grado” allegata a detto decreto, nella parte in cui la ricorrente non è stata inclusa nella suddetta graduatoria quale candidata vincitrice; 4. del Decreto prot. n. -OMISSIS-, con il quale l’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia per quanto di interesse ha disposto l’integrazione delle graduatorie regionali di merito per le classi di concorso “-OMISSIS-” - “Discipline letterarie dell’istruzione secondaria di I grado” e “-OMISSIS-” - “Discipline letterarie dell’istruzione secondaria di II grado”, nonché delle relative graduatorie integrate regionali di merito allegate a detto decreto, nelle parti in cui la ricorrente non è stata inclusa nelle suddette graduatorie integrate qua-le candidata vincitrice; 5. del Decreto prot. n. -OMISSIS-, con il quale l’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia per quanto di interesse ha disposto l’integrazione delle graduatorie regionali di merito per le classi di concorso “-OMISSIS-” - “Discipline letterarie dell’istruzione secondaria di I grado” e “-OMISSIS-” - “Discipline letterarie dell’istruzione secondaria di II grado”, nonché delle relative graduatorie integrate regionali di merito allegate a detto decreto, nelle parti in cui la ricorrente non è stata inclusa nelle suddette graduatorie integrate quale candidata vincitrice; 6. del Decreto prot. n. -OMISSIS-, con il quale l’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia per quanto di interesse ha disposto l’integrazione della graduatoria regionale di merito per la classe di concorso “-OMISSIS-” - “Discipline letterarie dell’istruzione secondaria di I grado”, nonché della relativa graduatoria integrata regionale di merito allegata a detto decreto, nella parte in cui la ricorrente non è stata inclusa nella suddetta graduatoria integrata quale candidata vincitrice; 7. quale atto presupposto, del DDG n. -OMISSIS-, nella parte lesiva degli interessi della ricorrente; 8. di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo degli interessi della ricorrente; - per la condanna delle Amministrazioni resistenti alla riammissione della ricorrente alla procedura concorsuale ed al suo inserimento nelle graduatorie finali per “-OMISSIS-” e “-OMISSIS-”, nella posizione e con il punteggio spettante; - per la condanna delle Amministrazioni resistenti al risarcimento del danno ingiusto derivante dall’illegittimo esercizio dell’attività amministrativa.

Giustizia amministrativa202501742

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Bari, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: esclusione dalla procedura concorsuale per l'insegnamento e conseguente mancato inserimento nelle graduatorie regionali di merito

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni scolastiche)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, candidata al concorso per due classi di concorso relative alle discipline letterarie dell'istruzione secondaria di primo e secondo grado, aveva superato la prova scritta e le prove orali, conseguendo punteggi che, unitamente ai titoli, le avrebbero consentito di risultare vincitrice. L'Amministrazione l'ha tuttavia esclusa ritenendo privo di valore legale uno dei requisiti di accesso: 12 CFU in Lingua e Letteratura Latina, conseguiti presso una Scuola Superiore per Mediatori Linguistici. La ricorrente ha dedotto, in primo luogo, violazione e falsa applicazione delle disposizioni del bando e della disciplina sulle scuole superiori per mediatori linguistici, carenza di istruttoria e motivazione, erronea valutazione dei presupposti, violazione dei principi del favor partecipationis e della meritocrazia. Ha sostenuto che la materia fosse inserita nel proprio piano di studi e che i crediti fossero stati attestati dalla scuola. In secondo luogo, ha dedotto violazione degli artt. 3 e 18 l. 241/1990, falsa presupposizione, carenza motivazionale e violazione del legittimo affidamento, richiamando le precedenti convalide del titolo da parte dell'amministrazione scolastica, il servizio prestato e la precedente partecipazione a un concorso senza esclusione. Le amministrazioni hanno eccepito, tra l'altro, il difetto di interesse, la mancata notifica ai controinteressati e il difetto di legittimazione passiva di alcune amministrazioni, chiedendo comunque il rigetto nel merito.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso, prescindendo dall'esame delle eccezioni preliminari perché infondato nel merito. Ha ritenuto legittima l'esclusione, osservando che la disciplina delle Scuole Superiori per Mediatori Linguistici ha carattere eccezionale e tassativo: tali scuole sono abilitate a erogare corsi triennali equipollenti alla classe L-12 e, nei casi previsti, corsi di secondo ciclo equipollenti alla classe LM-94, nonché i relativi titoli nei limiti stabiliti dalla normativa e dagli atti di riconoscimento o accreditamento. Il riconoscimento non abilita automaticamente le scuole a organizzare ulteriori corsi autonomi o a rilasciare CFU extra-curriculari con valore legale. Il Collegio ha rilevato che la ricorrente non aveva dimostrato né l'inserimento dei 12 CFU contestati nel percorso formativo previamente autorizzato della scuola né di averli conseguiti come studentessa interna nell'ambito del corso autorizzato, avendo prodotto soltanto la certificazione del superamento di un singolo esame. Pertanto, l'Amministrazione ha correttamente considerato tali CFU privi di valore legale e la ricorrente priva di uno dei requisiti specifici di accesso. Il favor partecipationis e il principio meritocratico non possono estendere la partecipazione oltre i requisiti prescritti. È stata respinta anche la censura sull'affidamento: le precedenti convalide dei titoli, il servizio prestato e la precedente partecipazione concorsuale non costituivano un comportamento amministrativo idoneo a creare una posizione di vantaggio certa, univoca e consolidata; inoltre, la disciplina sui titoli era risalente e conoscibile. Ricorso respinto e spese integralmente compensate per la peculiarità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 2, d.m. 38/2002

    le Scuole superiori per mediatori linguistici rilasciano titoli di studio conseguibili al termine di corsi di studi superiori di durata triennale, equipollenti ai diplomi di laurea della classe L-12

    La disposizione delimita l'equipollenza dei titoli rilasciati dalle SSML ai corsi triennali della classe L-12 e non abilita ulteriori percorsi formativi autonomi.

  • art. 2, comma 9, d.m. 38/2002

    Il decreto di riconoscimento indica la sede nella quale la scuola è abilitata [...] ad istituire e ad attivare corsi di studi superiori di durata triennale

    L'abilitazione della singola scuola è circoscritta ai corsi e alla sede indicati nel provvedimento di riconoscimento.

  • art. 4, comma 1, d.m. 38/2002

    Il provvedimento di riconoscimento abilita la Scuola ad istituire e ad attivare corsi di diploma per mediatori linguistici e determina il numero massimo dei corsi e degli allievi

    Il riconoscimento ha portata costitutiva e definisce i limiti quantitativi e formativi dell'attività autorizzata.

  • art. 6, commi 1 e 2, d.m. 38/2002

    I corsi attivati nelle Scuole superiori per mediatori linguistici [...] hanno durata triennale, corrispondente a 180 crediti formativi universitari

    I CFU sono riconoscibili nell'ambito del corso triennale autorizzato e secondo il relativo percorso formativo.

  • art. 7, comma 1, d.m. 38/2002

    Le suddette Scuole adottano il regolamento didattico dei corsi di studio in conformità agli obiettivi formativi qualificanti e alle attività formative indispensabili individuate per la classe [...] L-12

    L'offerta formativa deve rimanere conforme agli obiettivi e alle attività formative della classe L-12.

  • art. 4, commi 1, 5 e 6, d.m. 59/2018

    I titoli di studio rilasciati all'esito dei corsi di secondo ciclo sono equivalenti alle lauree magistrali della classe LM-94 [...] ai soli fini professionali e concorsuali inerenti all'interpretariato, alla traduzione ed alla mediazione linguistica

    Anche i corsi di secondo ciclo sono ammessi solo nei limiti dell'accreditamento e dell'equivalenza funzionale prevista dalla norma.

  • art. 7 d.m. 59/2018

    procedura di accreditamento, ivi inclusi i relativi requisiti

    L'attivazione dei corsi di secondo ciclo richiede uno specifico accreditamento ministeriale.

  • art. 9 d.m. 59/2018

    Il provvedimento di accreditamento [...] abilita le scuole [...] ad istituire e ad attivare corsi di studio di secondo ciclo e determina il numero massimo dei corsi e degli allievi

    L'accreditamento delimita l'abilitazione della scuola anche quanto ai corsi e al numero degli studenti.

  • art. 14 delle Disposizioni preliminari al Codice civile

    Le disposizioni eccezionali sulla competenza delle SSML sono di stretta interpretazione e non possono essere applicate analogicamente.

  • art. 3 l. 241/1990

    Richiamato dalla ricorrente con riferimento all'obbligo di motivazione; la censura è stata respinta perché il decreto di esclusione è stato ritenuto puntualmente motivato.

  • art. 18 l. 241/1990

    Richiamato dalla ricorrente nell'ambito della censura sulla violazione della disciplina procedimentale; la doglianza è stata respinta.

  • legge 11 ottobre 1986, n. 697

    Costituisce la disciplina originaria del riconoscimento dei diplomi rilasciati dalle Scuole superiori per interpreti e traduttori.

Massime di principio

  • Le Scuole Superiori per Mediatori Linguistici, in quanto istituzioni non universitarie, possono erogare e certificare con valore legale esclusivamente i percorsi formativi espressamente previsti dalla disciplina di riconoscimento o accreditamento: corsi triennali equipollenti alla classe L-12 e, nei casi autorizzati, corsi di secondo ciclo equipollenti alla classe LM-94 nei limiti stabiliti dalla legge.
  • Il riconoscimento o accreditamento ministeriale di una Scuola Superiore per Mediatori Linguistici non comporta un'abilitazione implicita all'organizzazione di corsi ulteriori o autonomi e al rilascio di CFU extra-curriculari con valore legale; per tali attività occorre una specifica base normativa e autorizzatoria.
  • Ai fini dell'ammissione a un concorso pubblico, i crediti formativi conseguiti presso una Scuola Superiore per Mediatori Linguistici sono utilizzabili solo se riconducibili al percorso formativo autorizzato e se il candidato dimostra il relativo inserimento nel corso e nei limiti dell'abilitazione della scuola; la mera certificazione del superamento di un singolo esame non è sufficiente.
  • Il principio del favor partecipationis non consente di ammettere a una procedura concorsuale candidati privi di un requisito sostanziale di accesso previsto dalla disciplina applicabile.
  • Il legittimo affidamento richiede un comportamento positivo dell'amministrazione idoneo a creare una situazione di vantaggio certa e univoca, l'affidamento in buona fede e il consolidamento della situazione nel tempo; precedenti convalide di titoli, servizio prestato o ammissione a precedenti procedure non fondano affidamento tutelabile quando la carenza di valore legale del titolo deriva da disciplina normativa risalente e conoscibile.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciRequisiti di partecipazione ed esclusione
RamiPubblico impiego e concorsiIstruzione e università
SottomaterieRequisiti di ammissione ed esclusione dal concorso
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneLegittimo affidamentoDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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