Cassazione Penale, Sentenza n. 30599/2022 del 03/08/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza del Tribunale di Firenze per violazione di legge, deducendo che il Tribunale ha applicato in modo erroneo la riduzione della pena prevista per il rito abbreviato: anziché ridurre la pena della metà come previsto dall'art. 442, comma 2, cod. proc. pen., la Corte territoriale ha operato una riduzione di un terzo.
La decisione
La Corte di legittimità ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato senza rinvio la sentenza limitatamente alla determinazione della pena. La Cassazione ha rideterminato la pena in Euro 1500 di ammenda, motivando il calcolo sulla base della sentenza impugnata: pena base Euro 4500, ridotta per le circostanze attenuanti generiche a Euro 3000, quindi ridotta per il rito abbreviato alla metà, ossia Euro 1500. Le altre statuizioni della sentenza sono rimaste invariate.
Norme richiamate
decreto legislativo n. 152 del 2006, art. 256, comma 1, lett. a)
Individuazione del tipo contravvenzionale contestato (illecito in materia ambientale) come fattispecie ratione materiae oggetto della condanna.
codice di procedura penale, art. 442, comma 2
La Corte interpreta la norma come prevedente per il rito abbreviato una riduzione della pena della metà (e non di un terzo), applicabile anche alle contravvenzioni; la riduzione va calcolata dopo l'operazione delle attenuanti che hanno già modificato la pena base.
codice di procedura penale, art. 620
Consente alla Corte di cassazione, annullando la sentenza impugnata limitatamente alla pena, di determinare direttamente la pena finale senza rinvio, sulla base del contenuto della sentenza impugnata.
D.L. n.137/2020, art. 23, comma 8
Norma processuale richiamata per il trattamento del ricorso (procedimento trattato ai sensi dell'articolo indicato).
Massime di principio
- La riduzione della pena prevista per il rito abbreviato ai sensi dell'art. 442, comma 2, cod. proc. pen. è pari alla metà e si applica anche alle contravvenzioni: va quindi sempre verificato che il calcolo della pena sia stato eseguito con questa misura di sconto.
- Per determinare correttamente la pena finale si deve procedere in ordine: pena base -> applicazione delle circostanze attenuanti/accertate -> applicazione della riduzione prevista per il rito (metà). Errori nell'ordine o nella misura della riduzione possono essere impugnati per violazione di legge.
- Quando la Cassazione annulla una sentenza limitatamente alla determinazione della pena e il resto della decisione è incontestato, ai sensi dell'art. 620 c.p.p. la Corte può rideterminare direttamente la pena senza rinvio, sulla base degli elementi già presenti nella sentenza impugnata.
- In casi di contravvenzione con rito abbreviato, il difensore dovrebbe controllare espressamente il calcolo numerico della pena (pena base, sconto per attenuanti, sconto per rito) e proporre impugnazione se la riduzione applicata non corrisponde a quanto previsto dalla legge.
- La scelta del Tribunale di applicare una riduzione diversa (ad esempio un terzo) può derivare da prassi erronee o da confusione con altre norme; è importante richiamare espressamente la norma corretta in ricorso e fornire il calcolo aritmetico per dimostrare l'errore.
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