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Sentenza

Sentenza n. 1456/2026 - Milano, Sezione 2

per l’annullamento - in parte qua, della comunicazione in data 20 aprile 2023, P.G. 0227910.U, con cui il Comune di Milano ha informato la ricorrente del rilascio del permesso di costruire in sanatoria relativo all’immobile sito a Milano, Via Plezzo n. 10, nella parte in cui ha qualificato come ammesse a sanatoria anche le opere in carpenteria metallica, mentre il progetto ne aveva previsto l’integrale demolizione con finalità di ripristino e di conformazione al preesistente stato autorizzato, e ha, quindi, determinato il contributo di costruzione dovuto ai sensi dell’art. 43 della legge regionale n. 12 del 2005, quantificandolo in complessivi € 416.730,68, di cui: (i) € 79.703,05 (settantanovemilasettecentotre/05) a titolo di oblazione ai sensi dell’art. 36 del D.P.R. n. 380 del 2001 per opere già eseguite; (ii) € 163.038,64 (centosessantatremilatrentootto/64) a titolo di monetizzazione [di cui € 121.520,00 (centoventunomilacinquecentoventi/00) per monetizzazione di dotazioni arboree e € 41.518,64 (quarantunomilacinquecentodiciotto/64) per monetizzazione delle dotazioni territoriali]; (iii) € 173.988,99 (centosettantremilanovecentoottantootto/99) a titolo di contributo di costruzione per opere da eseguirsi; - del permesso di costruire in sanatoria in data 19 aprile 2023, P.G. 00000072.U, nella solta parte in cui il Comune di Milano ha qualificato come ammesse a sanatoria anche le opere in carpenteria metallica, mentre il progetto ne aveva previsto l’integrale demolizione con finalità di ripristino e di conformazione al preesistente stato autorizzato, e ha, quindi, determinato il contributo dovuto ai sensi dell’art. 43 della legge regionale n. 12 del 2005, computandolo in complessivi € 416.730,68, di cui: (i) € 79.703,05 (settantanovemilasettecentotre/05) a titolo di oblazione ai sensi dell’art. 36 del D.P.R. n. 380 del 2001 per opere già eseguite; (ii) € 163.038,64 (centosessantatremilatrentootto/64) a titolo di monetizzazione [di cui € 121.520,00 (centoventunomilacinquecentoventi/00) per monetizzazione di dotazioni arboree e € 41.518,64 (quarantunomilacinquecentodiciotto/64) per monetizzazione delle dotazioni territoriali]; (iii) € 173.988,99 (centosettantremilanovecentoottantootto/99) a titolo di contributo di costruzione per opere da eseguirsi; - e di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti a quelli sopra impugnati, ivi espressamente incluse la motivata proposta del Responsabile del procedimento redatta in data 30 marzo 2023 e la relazione predisposta dal Servizio Oneri ai fini del computo del contributo di costruzione e della oblazione; - e per il conseguente accertamento della insussistenza del credito avanzato dal Comune di Milano e, in subordine, per l’estinzione del medesimo diritto di credito fino alla reciproca concorrenza del diritto di credito della ricorrente.

Giustizia amministrativa202301216

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: permesso di costruire in sanatoria del 19 aprile 2023 e relativa comunicazione, limitatamente alla qualificazione come sanabili delle opere in carpenteria metallica e alla determinazione dell’oblazione e degli oneri di urbanizzazione

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (titolare intervento edilizio)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente aveva presentato nel 2019 una SCIA alternativa al permesso di costruire e aveva avviato demolizioni e opere strutturali in carpenteria metallica. Dopo la sospensione dei lavori per ragioni ambientali ed edilizie, aveva chiesto l’annullamento della SCIA e, nel 2020, aveva presentato un’istanza di permesso di costruire per la regolarizzazione delle demolizioni eseguite senza titolo e per la realizzazione di un nuovo edificio destinato a scuola di formazione. Nel procedimento aveva chiarito che le opere in carpenteria metallica, rappresentate negli elaborati soltanto per descrivere lo stato dei luoghi, non erano destinate a essere mantenute né sanate, ma integralmente demolite prima della ricostruzione. Il Comune, tuttavia, le aveva ricomprese nell’oggetto della sanatoria, applicando un’oblazione di euro 79.703,05 e determinando complessivamente il contributo in euro 416.730,68. La ricorrente ha dedotto, quanto all’oblazione, la violazione dell’art. 36 del d.P.R. n. 380/2001, difetto di istruttoria, travisamento, difetto di motivazione, illogicità e arbitrarietà. In via subordinata ha contestato i criteri di quantificazione dell’oblazione. Ha inoltre impugnato la determinazione degli oneri di urbanizzazione, sostenendo che l’edificio avrebbe dovuto essere assoggettato alle tariffe previste per le attrezzature culturali di interesse generale e non a quelle per attività direzionali e commerciali, con applicazione delle riduzioni previste dalla legislazione regionale e statale. Ha infine dedotto l’illegittima determinazione del contributo per mancata compensazione di somme già versate in relazione alla SCIA del 2019.

La decisione

Il ricorso è stato accolto parzialmente nei suoi effetti sostanziali. Il primo motivo è stato accolto: le opere in carpenteria metallica, benché realizzate senza titolo, erano destinate alla demolizione definitiva e non alla conservazione; la loro rimozione spontanea non modificava in modo stabile la realtà materiale e giuridica dell’immobile e non poteva costituire oggetto di sanatoria né giustificare l’oblazione. Il permesso è stato quindi annullato nella parte in cui aveva imposto l’oblazione di euro 79.703,05. Il motivo subordinato sulla quantificazione dell’oblazione è stato assorbito. È stato accolto anche il motivo relativo agli oneri di urbanizzazione: l’edificio destinato a istituzioni formative riconosciute, pur non costituendo opera di urbanizzazione in senso stretto, rientra tra le attrezzature culturali di interesse generale cui si applicano le tariffe ridotte previste dall’Allegato 3 della deliberazione consiliare n. 73/2007. Il mancato convenzionamento con il Comune non è requisito costitutivo di tale qualificazione. Gli Uffici comunali dovranno quindi rideterminare gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria applicando le tariffe per le attrezzature culturali di interesse generale e le riduzioni del 60% e del 20% previste, rispettivamente, dall’art. 44, comma 8, della legge regionale n. 12/2005 e dall’art. 17, comma 4-bis, del d.P.R. n. 380/2001. Il motivo relativo alla mancata compensazione delle somme già versate è stato dichiarato superato, poiché la compensazione è intervenuta durante il giudizio. Il Comune è stato condannato alle spese per euro 2.000, oltre accessori, e alla rifusione del contributo unificato; le spese sono state compensate nei rapporti con l’interveniente ad adiuvandum.

Norme richiamate

  • art. 36 d.P.R. n. 380/2001

    La norma è richiamata quale disciplina della sanatoria edilizia e dell’oblazione.

    Le opere abusive destinate alla demolizione definitiva e non alla conservazione non devono essere ricomprese nella sanatoria né assoggettate alla relativa oblazione; la sanatoria riguarda le opere che incidono sulla realtà materiale e giuridica destinata a permanere.

  • art. 43 l.r. n. 12/2005

    Il contributo dovuto ai sensi dell’art. 43 della legge regionale n. 12 del 2005.

    Costituisce la base normativa regionale per la determinazione del contributo connesso al titolo edilizio, da calcolare secondo la corretta qualificazione dell’intervento e delle relative opere.

  • art. 44, comma 8, l.r. n. 12/2005

    La riduzione deve essere applicata anche agli oneri relativi all’intervento qualificato secondo le tariffe per le attrezzature culturali di interesse generale.

  • art. 17, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001

    riduzione del 20% del contributo di costruzione

    La riduzione, già applicata dal Comune ma su una base tariffaria errata, deve essere mantenuta nel ricalcolo degli oneri.

  • art. 17, comma 3, d.P.R. n. 380/2001

    impianti, attrezzature, opere pubbliche o di interesse generale realizzate dagli enti istituzionalmente competenti nonché per le opere di urbanizzazione, eseguite anche da privati

    L’esenzione dal contributo riguarda le opere di urbanizzazione in senso stretto; le attrezzature culturali di interesse generale estranee a tale categoria beneficiano invece di tariffe ridotte, non dell’esenzione totale.

  • art. 16 d.P.R. n. 380/2001

    contributo di costruzione

    La determinazione del contributo di costruzione costituisce attività paritetica e non autoritativa, riconducibile a un rapporto obbligatorio tra Comune e titolare del permesso.

  • art. 3 l. n. 241/1990

    Non si applica direttamente alla liquidazione degli oneri di urbanizzazione in quanto attività paritetica; la richiesta di pagamento è sufficientemente motivata mediante il richiamo ai parametri e alle tabelle applicati.

  • art. 21-nonies l. n. 241/1990

    La disciplina dell’annullamento d’ufficio non si applica agli atti di determinazione e liquidazione del contributo di costruzione, privi di natura autoritativa.

  • deliberazione Consiglio comunale di Milano n. 73/2007

    Allegato 3 – Tabella opere di interesse generale al di fuori del punto c) dell’art. 17, comma 3, d.P.R. n. 380/2001 – Tabelle A8, A9, C3

    Le istituzioni formative riconosciute e destinate a finalità di interesse generale devono essere assoggettate alle tariffe previste per le attrezzature culturali di interesse generale, anche in assenza di convenzionamento con il Comune.

Massime di principio

  • Le opere edilizie abusive che il privato si è impegnato a demolire integralmente e che non sono destinate a essere mantenute non devono essere ricomprese nell’oggetto della sanatoria né assoggettate alla relativa oblazione, poiché la loro rimozione ripristina la legalità senza consolidare una trasformazione materiale o giuridica permanente.
  • La determinazione e liquidazione del contributo di costruzione costituisce attività paritetica e non esercizio di potestà autoritativa; pertanto, non si applicano direttamente le disposizioni della legge n. 241/1990 sugli atti provvedimentali e sull’autotutela decisoria.
  • La richiesta di pagamento degli oneri di urbanizzazione, trattandosi di attività vincolata basata su operazioni matematiche, è sufficientemente motivata mediante il richiamo ai parametri e alle tabelle applicati.
  • Un edificio destinato a istituzioni formative private riconosciute e operanti per finalità di interesse generale può rientrare nella categoria delle attrezzature culturali di interesse generale, anche senza convenzionamento con il Comune, quando non costituisce un’opera di urbanizzazione in senso stretto.
  • Le attrezzature culturali di interesse generale non qualificabili come opere di urbanizzazione beneficiano delle tariffe ridotte previste dalla disciplina applicabile, ma non dell’esenzione totale dal contributo di costruzione riservata alle opere di urbanizzazione.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioContributo di costruzione e oneriInvalidità del provvedimentoAutotutela
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneEccesso di potereProporzionalità e ragionevolezza

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