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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23114/2022 del 14/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'Appello di Napoli del 07/10/2020. Il ricorso di Maurizio Bove denunciava violazione di legge e difetto di motivazione rispetto al riconoscimento della responsabilità per omicidio colposo in violazione delle norme sulla circolazione stradale: si contestava l'insufficienza della motivazione circa velocità e adeguamento alle condizioni atmosferiche, la valutazione del "bull-bar" non omologato e la mancanza di prova dell'imprudenza dell'imputato; inoltre si contestava il diniego delle circostanze attenuanti generiche e la mancata concessione della sospensione condizionale della pena. Le parti civili (figli della vittima) lamentavano, invece, la mancata liquidazione delle spese sostenute nella fase dell'udienza preliminare e la violazione del principio di soccombenza nella ripartizione delle spese.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di Maurizio Bove, confermando, di massima, la condanna per omicidio colposo con le conseguenti statuizioni civili e la determinazione della pena (pena di poco superiore al minimo edittale, ritenuta adeguatamente motivata; esclusa la sospensione condizionale perché la pena supera i due anni). Ha, invece, accolto il ricorso delle parti civili limitatamente all'omessa pronuncia sulla liquidazione delle spese sostenute nella fase dell'udienza preliminare: ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata per tale censura e ha disposto la liquidazione delle suddette spese in complessivi euro 2.000,00 oltre accessori, da porre a carico dell'imputato. La Cassazione ha inoltre condannato il ricorrente Bove al pagamento delle spese processuali di legittimità e di una somma alla Cassa delle ammende nonché alla rifusione delle spese di questo giudizio a favore delle parti civili.

Norme richiamate

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Il ricorso non può fondarsi sulla mera enunciazione di violazione di tale norma quando l'inosservanza non sia sanzionata in modo tale da integrare nullità rilevante ai fini dell'art. 606 c.p.p.; il Collegio richiama giurisprudenza sul limite di tale censura in Cassazione.

  • art. 533 cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente come regola dell'accertamento "oltre ogni ragionevole dubbio"; la Corte ha ritenuto che la motivazione delle decisioni di merito fosse adeguata e congrua rispetto a quel parametro.

  • art. 589, comma 2, cod. pen.

    Norma incriminatrice dell'omicidio colposo; applicata in relazione alle violazioni della disciplina della circolazione stradale che hanno determinato la morte della pedone.

  • artt. 141 e 142 codice della strada

    Richiamate le norme sulla condotta di guida e sulle regole di comportamento in presenza dei pedoni; la mancata adeguata condotta del conducente in condizioni di traffico intenso e pioggia è stata ritenuta causa della responsabilità.

  • art. 62-bis cod. pen.

    Riguarda le circostanze attenuanti generiche; la Corte ha ritenuto non riconoscibili le attenuanti generiche per la gravità della condotta e l'assenza di elementi positivi rilevanti.

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri di determinazione della pena; la Corte ha confermato la discrezionalità del giudice di merito nella determinazione del quantum entro i limiti edittali, ritenendo adeguata la motivazione per il poco oltre il minimo applicato.

  • art. 541, comma 1, cod. proc. pen.

    Norma sull'impugnazione e sulle spese; richiamata dalla parti civili nella censura circa la mancata liquidazione delle spese della fase precedente.

  • art. 153 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato dalle parti civili in tema di onere delle spese processuali; la Corte ha esaminato la mancata pronuncia e disposto la liquidazione.

  • art. 91, comma 1, cod. proc. civ.

    Principio della soccombenza invocato dalle parti civili; la Corte ha comunque ritenuto dovuta la liquidazione delle spese della fase di udienza preliminare e ha provveduto alla stessa.

  • art. 83 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Norma richiamata dalla Corte di merito sulla liquidazione delle spese; i ricorrenti contestavano la pertinenza, ma la Cassazione ha comunque disposto la liquidazione a favore delle parti civili.

  • art. 130 cod. proc. pen.

    Richiamato nella giurisprudenza citata: la procedura prevista non è sempre idonea a rimediare omissioni complesse quali la mancata pronuncia su liquidazione di spese, che può giustificare l'intervento della Cassazione.

  • art. 620, lett. l) cod. proc. pen.

    Norma applicata dalla Corte di Cassazione per procedere all'annullamento parziale della sentenza impugnata e per la liquidazione delle spese della fase di udienza preliminare.

  • art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    Limite alle doglianze utilizzabili in Cassazione: la mancata osservanza di norme processuali è rilevante solo se prevista come causa di nullità o sanzione specifica; invocata per escludere il rilievo di certe censure processuali del ricorrente.

Massime di principio

  • La Cassazione non è sede per rilievi processuali generici: le censure devono confrontarsi con le ragioni della decisione impugnata e con le sanzioni previste per l'eventuale inosservanza normativa (art. 606 c.p.p.).
  • La determinazione della pena entro i limiti edittali rientra nella discrezionalità del giudice di merito; se la pena è applicata in misura prossima al minimo e la motivazione è congrua, la scelta è difficilmente sindacabile in Cassazione.
  • La mancata pronuncia del giudice sulla liquidazione delle spese di una fase processuale non è un’“emenda automatica" e può giustificare l'annullamento della sentenza impugnata: la Corte di legittimità può disporre la liquidazione se l'omissione non è da imputare a errore meramente formale.
  • La presenza di dispositivi non omologati installati su un veicolo (es. "bull-bar") può essere considerata elemento che aggrava gli effetti dell'impatto e rilevare ai fini della responsabilità del conducente in caso di investimento di pedone.
  • Il concorso di colpa della vittima, valutato percentualmente, non esclude automaticamente la responsabilità del conducente se quest'ultima rimane provata; la quantificazione della percentuale compete al giudice di merito.
  • La sospensione condizionale della pena è preclusa quando la pena concreta supera il limite previsto dalla legge (oltre 2 anni), indipendentemente dalla richiesta di attenuanti generiche.
  • Per proporre ricorso in Cassazione con successo è essenziale motivare concretamente le censure e non limitarsi ad affermazioni assertive o a ripetere argomentazioni già esaminate dai giudici di merito.

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