Ordinanza n. 8/2026 - Latina, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del decreto della Questura di Latina - Sportello Unico per l’Immigrazione, in data 19.06.2025 notificato in data 03.11.2025 Cat A 12/2025 Prot. N. 310/2025 con il quale veniva decretato il rifiuto al rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato richiesto- 24LT022238- CUI 06WYVG9;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni dell'interno)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto del 19 giugno 2025, notificato il 3 novembre 2025, con cui lo Sportello Unico per l’Immigrazione aveva rifiutato il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, chiedendone cautelativamente la sospensione. Dalla ricostruzione posta a fondamento dell’ordinanza risulta che il contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, della durata di un anno dal 16 novembre 2023 al 15 novembre 2024, era stato stipulato con una società privata, sebbene il contratto di soggiorno avesse autorizzato un rapporto a tempo indeterminato. In base alla Comunicazione Unilav, il rapporto risultava cessato il 23 novembre 2023, dopo soli sette giorni. Non risultava inoltre che lo Sportello Unico avesse recepito modifiche del contratto o rilasciato un nuovo modello 209 per lavoro o per attesa occupazione. Il provvedimento cautelare richiama la tesi secondo cui il permesso per attesa occupazione presuppone la cessazione di un rapporto di lavoro effettivamente e correttamente instaurato, per causa non imputabile al lavoratore, e non può essere rilasciato quando il rapporto non abbia prodotto i suoi effetti o quando la dichiarazione di emersione sia stata rigettata per cause imputabili esclusivamente al datore di lavoro.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare per difetto dei presupposti di cui all’art. 55 c.p.a. Nella sommaria delibazione propria della fase cautelare, il diniego è apparso esente da vizi. Il giudice ha ritenuto decisivo che il rapporto di lavoro risultasse cessato dopo appena sette giorni e che non fosse dimostrata l’instaurazione effettiva di un rapporto coerente con quello autorizzato, né l’adozione di un nuovo modello 209. Ha inoltre richiamato l’orientamento del Consiglio di Stato secondo cui il permesso per attesa occupazione richiede la previa instaurazione di un rapporto di lavoro e opera in caso di cessazione del rapporto, ma non nel diverso caso di rigetto della dichiarazione di emersione per cause imputabili esclusivamente al datore di lavoro. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della natura della controversia e della costituzione meramente formale dell’Avvocatura erariale.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina i presupposti e la decisione sulla domanda cautelare; nel caso concreto il TAR ha ritenuto non sussistenti le condizioni per sospendere il diniego.
art. 22, comma 11, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286
“cessazione” del rapporto di lavoro
È richiamato quale base della possibilità di rilascio del permesso per attesa occupazione in caso di cessazione di un rapporto di lavoro effettivamente instaurato.
art. 22, comma 5-ter, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286
La possibilità di rilascio del permesso per attesa occupazione presuppone, secondo l’orientamento richiamato, che un rapporto di lavoro si sia previamente instaurato.
art. 103, comma 4, d.l. n. 34/2020
Limita l’applicazione dell’art. 22, comma 11, d.lgs. n. 286/1998 al caso della cessazione del rapporto di lavoro e non la estende al rigetto della dichiarazione di emersione imputabile esclusivamente al datore di lavoro.
Massime di principio
- Il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione presuppone che il rapporto di lavoro sia stato effettivamente instaurato e successivamente cessato; non è sufficiente la mera stipulazione del contratto o l’esistenza di una procedura amministrativa finalizzata all’emersione.
- La disciplina del permesso per attesa occupazione, quando applicabile alla regolarizzazione o emersione del lavoro, riguarda la cessazione del rapporto e non si estende al rigetto della dichiarazione di emersione dovuto esclusivamente a responsabilità del datore di lavoro.
- In sede cautelare, il diniego di permesso di soggiorno può essere mantenuto quando, sulla base degli atti disponibili e della sommaria delibazione, risulti che il rapporto di lavoro sia cessato dopo un periodo meramente iniziale e non vi sia prova della sua effettiva instaurazione secondo il titolo autorizzato.
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