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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18928/2026 del 26/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva respinto la richiesta di sostituzione della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari assistiti da controllo elettronico. La difesa deduceva: 1) carenza di motivazione sull'inidoneità degli arresti domiciliari e mancata considerazione dei verbali di dibattimento che avrebbero ridimensionato il quadro indiziario; 2) violazione dell'art. 275 c.p.p. in relazione alla presunzione sulla sussistenza delle esigenze cautelari, posto che i fatti sono datati e sarebbe venuta meno la necessita della custodia; 3) omissione di motivazione specifica sulla richiesta degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico; 4) mancata considerazione del decorso di oltre un anno di misura e della condotta lavorativa del ricorrente e dell'assenza di precedenti, nonché contestazione di un errore di individualizzazione nella motivazione (riferimento ad altro soggetto, Sfara Nicolò).

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che si fosse formato un giudicato cautelare a seguito delle precedenti conferme dell'impianto accusatorio e delle impugnazioni esaurite; pertanto la misura detentiva non poteva essere revocata se non sulla base di fatti sopravvenuti o comunque non esaminati dal GIP. I verbali di dibattimento prodotti dalla difesa non sono stati ritenuti elementi nuovi o idonei a scalfire il quadro indiziario consolidato; la sussistenza dell'aggravante mafiosa e la gravità delle condotte, l'ingente profitto e la componente organizzativa dei reati, oltre alla possibilità di reiterazione attraverso contatti telefonici/telematici o siti informatici, giustificano la custodia in carcere e l'esclusione di una misura meno afflittiva anche con controllo elettronico. È stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

    La presunzione relativa sulla sussistenza delle esigenze cautelari in relazione al tempo trascorso dai fatti: il decorso di anni (5 anni o 4 secondo il caso) non è di per sé decisivo per escludere la custodia preventivamente; occorre valutare il complesso degli elementi a sostegno del pericolo di reiterazione.

  • art. 299 cod. proc. pen.

    Quando si adisce il giudice ai sensi dell'art. 299, se si è formato un giudicato cautelare sono rilevanti ai fini della revisione solo fatti sopravvenuti o fatti preesistenti non valutati dal GIP che ha applicato la misura.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per la condanna alle spese processuali a carico del ricorrente in caso di rigetto/inammissibilità dell'impugnazione.

  • Giudicato cautelare e preclusione endoprocessuale (giurisprudenza consolidata)

    Una volta esaurite le impugnazioni, le questioni deliberate in materia cautelare non possono essere riproposte salvo che emergano nuovi elementi di valutazione: la preclusione opera allo stato degli atti e può essere superata solo da elementi nuovi e potenzialmente decisivi.

Massime di principio

  • Se la misura cautelare è divenuta definitiva in grado di impugnazione e l'impianto accusatorio è stato confermato, il giudice valuta solo fatti sopravvenuti o elementi non precedentemente esaminati; mere rielaborazioni del medesimo materiale probatorio raramente bastano a ottenere la revoca o la attenuazione della misura.
  • La produzione di verbali o dichiarazioni già riconducibili al materiale istruttorio precedente richiede che emergano elementi chiaramente nuovi o decisivi; dichiarazioni parziali o richiamo a singoli passaggi non sono necessariamente idonee a scalfire il quadro indiziario consolidato.
  • Il decorso del tempo non è, di per sé, causa automatica di attenuazione della misura cautelare: va dimostrata una modificazione delle esigenze cautelari con elementi concreti e nuovi.
  • Per ottenere la sostituzione con gli arresti domiciliari anche con controllo elettronico occorre una motivazione specifica e riferita al caso concreto che dimostri come la misura alternativa sia idonea a prevenire il pericolo di reiterazione, soprattutto se i reati possono essere commessi con mezzi telematici.
  • Il fatto che ad altri coimputati sia stata concessa una misura meno afflittiva non vincola automaticamente la decisione rispetto a un singolo imputato; la valutazione è individuale e richiede considerazione delle condotte e del ruolo specifico ricostruito per ciascuno.

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