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Sentenza

Sentenza del 26/01/2022 n. 207 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente impugnava la cartella di pagamento emessa per il recupero di somme derivanti dalla revoca di un finanziamento agevolato (mutuo ex titolo II d.lgs. 185/2000) concesso alla Lxxxx; deduceva vizi procedurali (mancata notifica dell'ingiunzione prodromica, nullità del procedimento per vizi in procedendo, omissione di avviso della trattazione scritta pur avendo chiesto discussione orale, ammissione tardiva di atti dalla resistente) e difetto di motivazione della sentenza di primo grado.

La decisione

La Commissione tributaria d'appello ha ritenuto, in via preliminare e d'ufficio, che manchi la giurisdizione del giudice tributario: la controversia riguarda la legittimità della pretesa di restituzione di un finanziamento agevolato (diritto soggettivo patrimoniale) e non un tributo; pertanto la materia rientra nella giurisdizione del giudice ordinario. Ne consegue la riforma della sentenza di primo grado con dichiarazione di difetto di giurisdizione e rimessione della causa al giudice ordinario competente, con rimessione dello stato spese a quest'ultimo. La Corte ha anche osservato che non si era formato un giudicato sulla giurisdizione a favore del giudice tributario.

Norme richiamate

  • d.lgs. 546/1992

    art. 2 definisce l'ambito di giurisdizione del giudice tributario; la controversia, essendo relativa a restituzione/recupero di finanziamento, esula da tale ambito. L'art. 23 è richiamato in ordine ai termini di deposito di atti (eccezioni procedimentali sollevate dall'appellante).

  • d.lgs. 185/2000

    disciplinano gli strumenti di promozione dell'autoimpiego e gli aiuti agevolativi; dall'oggetto del finanziamento discende la natura privatistica della pretesa di restituzione, collocando la controversia davanti al giudice ordinario.

  • codice di procedura civile

    consente al giudice di rilevare d'ufficio l'eccezione di difetto di giurisdizione in qualunque stato e grado del processo.

  • decreto-legge 137/2020

    norme emergenziali relative alla possibilità di discussione a distanza; rilevante proceduralmente ma non decisiva sulla questione di giurisdizione.

  • Cassazione, sez. un., sent. n. 11498/2008

    giurisprudenza richiamata a supporto del principio secondo cui l'opposizione a cartelle emesse per il recupero di somme erogate a titolo di contributo/evento straordinario rientra nella giurisdizione ordinaria.

Massime di principio

  • La giurisdizione si determina in base all'oggetto della controversia (natura del diritto dedotto), non in base allo strumento di riscossione utilizzato (es. cartella esattoriale).
  • Il recupero di somme corrispondenti a finanziamenti/contributi/restituzioni di mutui agevolati è, di norma, questione di diritto civile/ordinario (giudice ordinario), non tributaria.
  • Il giudice tributario può rilevare d'ufficio il difetto di giurisdizione in qualsiasi stato del processo e deve, se ne rileva l'esistenza, dichiararlo e rimettere il processo al giudice competente.
  • L'utilizzo della cartella di pagamento o della riscossione coattiva non trasforma automaticamente la natura della pretesa in materia tributaria; la qualificazione sostanziale del credito è decisiva.
  • In situazioni analoghe il ricorrente dovrebbe valutare la proposizione dell'azione davanti al giudice ordinario; se inizialmente esperito ricorso in sede tributaria, l'appello può riuscire chiedendo il riconoscimento del difetto di giurisdizione.
  • Occorre comunque curare la prova delle notifiche e delle comunicazioni (ingiunzione, provvedimento di revoca) perché influiscono su termini e prescrizione, ma tali questioni saranno decise dal giudice ordinario una volta rimessa la causa.

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