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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23281/2024 del 28/08/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Una società ha impugnato un avviso di accertamento con cui l'Amministrazione finanziaria recuperava IRES, IVA e IRAP per l'anno d'imposta 2006, assumendo l'esistenza di operazioni oggettivamente inesistenti riconducibili a un'altra società. Il ricorso in primo grado e l'appello erano stati respinti. In Cassazione la società ha dedotto due motivi: con il primo, la violazione degli artt. 43 d.P.R. n. 600/1973 e 57 d.P.R. n. 633/1972, come modificati dalla normativa del 2015, sostenendo che il raddoppio dei termini di accertamento non potesse operare perché la denuncia penale sarebbe stata tardiva rispetto al termine ordinario e, comunque, il reato era prescritto; con il secondo, la violazione dell'art. 2697 c.c., lamentando che la CTR non avesse correttamente posto a carico dell'Amministrazione l'onere di provare l'inesistenza oggettiva delle operazioni contestate.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché il raddoppio dei termini di accertamento opera in presenza dell'obbligo di denuncia penale per reati tributari, sulla base della sola astratta configurabilità del reato e dei seri indizi emersi in verifica; non è necessaria l'effettiva presentazione tempestiva della denuncia, né rilevano l'esito del procedimento penale, l'archiviazione o la prescrizione sopravvenuta, salvo uso pretestuoso o strumentale della disciplina, qui non dimostrato. Ha ritenuto infondato anche il secondo motivo perché la CTR aveva valorizzato elementi presuntivi idonei a fondare l'inesistenza delle operazioni e aveva poi correttamente richiesto alla contribuente di provare l'effettività delle prestazioni per ottenere detrazione IVA e deduzione dei costi; tale riparto dell'onere probatorio è conforme ai principi di legittimità. La ricorrente è stata condannata alle spese di legittimità e, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, è stato dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 43 d.P.R. n. 600/1973

    Il termine di accertamento è raddoppiato quando sussiste l'obbligo di denuncia penale per uno dei reati tributari previsti dal d.lgs. n. 74/2000; non rilevano la tardività della denuncia, la prescrizione del reato o l'esito del procedimento penale, salvo uso pretestuoso della disposizione.

  • art. 57 d.P.R. n. 633/1972

    Per l'IVA opera il medesimo meccanismo del raddoppio dei termini in presenza di seri indizi di reato che impongano la denuncia penale; le modifiche del 2015 non incidono sugli avvisi già notificati nei casi disciplinati dalla norma transitoria.

  • art. 331 c.p.p.

    L'obbligo di denuncia penale costituisce il presupposto del raddoppio dei termini di accertamento.

  • d.lgs. n. 74/2000

    La disciplina rileva per i reati tributari che, se astrattamente configurabili, fanno sorgere l'obbligo di denuncia e quindi il raddoppio dei termini.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il parametro formale delle censure di violazione di legge proposte in cassazione.

  • art. 2697 c.c.

    In tema di operazioni oggettivamente inesistenti, l'Amministrazione deve provare l'inesistenza, anche per presunzioni semplici, mentre il contribuente deve provare l'effettività delle operazioni per ottenere detrazione IVA e deduzione dei costi.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Sussistendo i presupposti, va dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228/2012

    Ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.

  • art. 37, comma 24, d.l. n. 223/2006

    È la fonte della disciplina del raddoppio dei termini richiamata dalla Corte.

  • d.lgs. n. 128/2015

    Le modifiche da esso introdotte, come coordinate con la l. n. 208/2015, non incidono sugli avvisi già notificati secondo la disciplina transitoria richiamata dalla Corte.

  • L. n. 208/2015

    commi da 130 a 132 dell'art. 1

    La riforma non ha effetti sugli avvisi già notificati per periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2016, in forza della disciplina transitoria.

  • art. 53 Cost.

    Richiamato come parametro costituzionale a sostegno della lettura favorevole al raddoppio dei termini.

  • art. 112 Cost.

    Richiamato come parametro costituzionale nel medesimo contesto.

Massime di principio

  • Il raddoppio dei termini di accertamento tributario opera quando, in sede di verifica, emergano seri indizi di reato tali da rendere obbligatoria la denuncia penale; non è richiesta la concreta e tempestiva presentazione della denuncia prima della scadenza del termine ordinario.
  • Ai fini del raddoppio dei termini, sono irrilevanti l'eventuale prescrizione del reato, l'archiviazione del procedimento penale o gli esiti successivi del giudizio penale, perché rileva la sola astratta configurabilità del reato al momento dell'attività accertativa, salva l'ipotesi di uso pretestuoso della disciplina da parte dell'Amministrazione.
  • In tema di operazioni oggettivamente inesistenti, l'Amministrazione può assolvere l'onere probatorio anche mediante presunzioni semplici; una volta raggiunta tale prova, spetta al contribuente dimostrare l'effettiva esistenza delle operazioni per poter detrarre l'IVA e dedurre i costi.
  • La mera regolarità formale delle fatture, della contabilità o dei pagamenti non è sufficiente a provare l'effettività di operazioni contestate come fittizie, poiché tali elementi possono essere impiegati proprio per simulare la realtà dell'operazione.
  • Le modifiche legislative intervenute sulla disciplina del raddoppio dei termini non incidono, secondo la disciplina transitoria richiamata, sugli avvisi di accertamento già notificati per annualità pregresse, salvo diversa previsione espressa.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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