Cassazione Penale, Sentenza n. 11127/2024 del 18/03/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la decisione della Corte d'appello che ha rigettato la richiesta di applicazione di sanzioni sostitutive alla pena (in parziale riforma della sentenza del Tribunale e preso atto del concordato), denunciando violazione di legge e carenza di motivazione. In particolare, si censura che la Corte abbia negato le misure alternative fondandosi esclusivamente su un provvedimento del Magistrato di sorveglianza che aveva revocato l'affidamento in prova, senza esaminare le concrete possibilità di applicazione delle singole misure sostitutive (compresa la detenzione domiciliare) e senza eseguire gli accertamenti istruttori previsti dall'art. 545-bis, comma 2, c.p.
La decisione
Il ricorso è stata dichiarato inammissibile. La Corte di cassazione ha ritenuto legittimo e non sindacabile in sede di legittimità l'esercizio discrezionale del giudice di merito nella valutazione negativa delle condizioni per le misure sostitutive, posto che la decisione della Corte d'appello è stata adeguatamente motivata richiamando la gravità dei fatti commessi subito dopo l'ammissione a una misura alternativa, la capacità del ricorrente a delinquere e il provvedimento del Magistrato di sorveglianza che evidenziava la necessità di misure detentive. Sul fondamento di tali elementi, valutabili ai sensi dell'art. 133 c.p., la Corte d'appello ha ritenuto ostativa qualsiasi misura sostitutiva per la prognosi negativa di adempimento spontaneo, risultando pertanto insindacabile la scelta discrezionale. Per questo motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
artt. 56 e 628 cod. pen.
presente nella sentenza come riferimento al reato contestato
individuazione del reato per cui è stata determinata la pena; costituisce la base fattuale per la valutazione della gravità degli illeciti ai fini della determinazione della pena e della valutazione delle misure alternative
art. 545-bis, comma 2, cod. pen.
citato nel ricorso come obbligo degli "incombenti istruttori"
norma che disciplina accertamenti istruttori in vista dell'applicazione di misure alternative; il ricorrente lamentava la mancata esecuzione di tali accertamenti da parte della Corte di appello
art. 58, L. n. 689/1981, come sostituito dall'art. 71, comma 1, lett. f), d.lgs. 10 novembre 2022, n. 150
richiamata nella motivazione della Corte di cassazione
stabilisce che il potere discrezionale del giudice nella scelta delle misure sostitutive è parametrato, per quanto riguarda l'adempimento delle prescrizioni, ai criteri previsti dall'art. 133 c.p.; tale quadro normativo legittima valutazioni discrezionali del giudice di merito
art. 133 cod. pen.
richiamato come criterio per la valutazione della pena e delle condizioni dell'imputato
indica i criteri per la determinazione della pena (gravità del fatto, personalità e pericolosità del reo, ecc.); la Corte di merito ha utilizzato questi elementi per escludere l'ammissibilità di misure sostitutive
art. 616 cod. proc. pen.
applicato per la condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria
prevede la condanna alle spese processuali e la possibilità di infliggere una sanzione pecuniaria a chi propone ricorsi infondati o inammissibili; qui è stata disposta la condanna al pagamento e la liquidazione di euro tremila alla Cassa delle ammende
Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186
citate le indicazioni in tema di liquidazione equitativa della sanzione
richiamata come principio per la valutazione equitativa della sanzione pecuniaria comminata per l'impugnazione ritenuta colposa o irrimediabilmente infondata
Giurisprudenza Corte di Cassazione (Sez. 4, n. 42847 del 11/10/2023; Sez. 6, n. 43263 del 13/09/2023)
citazioni giurisprudenziali richiamate nella sentenza
principio secondo cui le valutazioni discrezionali del giudice circa i criteri di cui all'art. 133 c.p. e l'ammissibilità delle misure alternative, se adeguatamente motivate, non sono sindacabili in sede di legittimità
Massime di principio
- La valutazione circa l'applicabilità di misure sostitutive alla pena è essenzialmente discrezionale e deve essere motivata in relazione ai criteri dell'art. 133 c.p.; se adeguatamente argomentata, non è sindacabile in Cassazione
- Il richiamo a provvedimenti del Magistrato di sorveglianza (ad es. revoca dell'affidamento) può essere utilizzato dal giudice di merito come elemento probatorio della necessità di misure detentive
- La semplice censura della mancata valutazione di singole misure alternative deve dimostrare che il giudice di merito ha omesso gli accertamenti istruttori obbligatori (art. 545-bis, comma 2) o che la motivazione è del tutto assente o manifestamente illogica per essere efficace in Cassazione
- In sede di legittimità non possono essere riesaminate le valutazioni prognostiche e di rischio individuale compiute dal giudice di merito salvo casi di motivazione insufficiente, contraddittoria o inesistente
- Ricorsi dichiarati inammissibili possono comportare condanna alle spese processuali e sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; è quindi opportuno valutare la fondatezza e la rilevanza giuridica dei motivi prima di proporre impugnazioni
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