Cassazione Penale, Sentenza n. 12480/2023 del 24/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza di rinvio della Corte di appello di Firenze che li ha ritenuti responsabili del reato di riciclaggio (art. 648-bis c.p.) relativo all'impiego di somme trasferite dalla società offshore Progtune Advantage Ltd. su conti corrente intestati ai due imputati e utilizzate per acquistare una villa a San Casciano. Le censure contestano: (1) vizio di motivazione sulla mancata prova della provenienza illecita delle somme e sulla presunta inversione dell'onere della prova; (2) vizio di motivazione sulla mancata prova del dolo/consapevolezza degli imputati; (3) errata applicazione della fattispecie di riciclaggio e mancata riqualificazione in ricettazione o in concorso in autoriciclaggio; (4) omissione dell'assunzione di prova decisiva (testimonianza del direttore di banca Franciosi); (5) violazione del divieto del ne bis in idem per precedente giudizio a San Marino. Sterlino deduce inoltre che la condotta avrebbe dovuto essere qualificata come concorso in autoriciclaggio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi come infondati o inammissibili. Ha confermato la valutazione di merito secondo cui la provenienza illecita delle somme risulta logicamente provata in base alla compresenza di elementi indizianti (reati contestati a Kalinichenko, ammontare dei profitti, utilizzo di una società offshore e trasferimenti su conti intestati ai ricorrenti, acquisto dell'immobile a nome della Matsneva e condotte volte a eludere i controlli). La Cassazione ha ritenuto non invertito l'onere della prova, ha affermato che il dolo può risultare da elementi indicativi e dal comportamento complessivo, che la condotta contestata era idonea a ostacolare l'identificazione della provenienza illecita (quindi integrava riciclaggio) e che la testimonianza del direttore di banca non sarebbe stata decisiva sul thema probandum. Quanto al ne bis in idem, la Corte ha escluso la sua operatività rispetto a sentenze di Stati terzi e ha rilevato l'assenza di idem factum rispetto al procedimento sanmarinese. Rimangono confermate le condanne per riciclaggio così come rideterminate in sede di rinvio (pena detentiva ridotta e sospensione condizionale della pena detentiva).
Norme richiamate
art. 648-bis cod. pen.
Disciplina il reato di riciclaggio: la Corte interpreta la norma nel senso che integra il reato anche l'operazione volta a rendere piu' difficile l'accertamento della provenienza del denaro; non e' richiesto che la tracciabilita' sia definitivamente impedita, e l'elemento soggettivo puo' risultare da circostanze indizianti e dall'omessa indicazione della provenienza
art. 648-ter.1 cod. pen.
Norma sull'autoriciclaggio: la Corte ricorda che l'autoriciclaggio e' configurabile solo quando l'illecito venga posto in essere dall'autore del reato presupposto; nel caso in esame i ricorrenti non erano autori dei reati presupposto e pertanto non si applica l'autoriciclaggio
art. 110 cod. pen.
Concorso di persone nel reato: richiamato come principio generale per la valutazione del ruolo degli imputati nell'insieme delle condotte
art. 117 cod. pen.
Mutamento del titolo del reato: il ricorso alla modifica della qualificazione non e' ritenuto necessario né corretta la qualificazione alternativa prospettata dai ricorrenti alla luce dei fatti accertati
art. 50 Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea (ne bis in idem)
Il principio non puo' essere invocato per condanne pronunciate da uno Stato terzo non appartenente all'UE; inoltre la Corte rileva l'assenza di idem factum tra il procedimento sanmarinese e quello italiano
art. 4 Protocollo n. 7 CEDU
Richiamato nel contesto del divieto del doppio processo nell'area del Consiglio d'Europa ma la Corte sottolinea l'operativita' limitata al caso in cui i fatti siano coincidenti nel territorio della parte contraente
art. 10 Cost.
Richiamato nella giurisprudenza citata circa i rapporti di diritto internazionale e l'operativita' di principi generali; la Corte nota che il divieto di bis in idem non e' principio generale del diritto internazionale automaticamente applicabile
Massime di principio
- La provenienza illecita delle somme puo' essere provata anche attraverso un concatenarsi di indici (reati dell'autore presunto, uso di societa' offshore, trasferimenti su conti intestati a terzi, acquisto di beni a nome di prestanome) senza che sia necessario individuare puntualmente il crimine presupposto o i singoli offesi
- L'elemento soggettivo del reato di riciclaggio puo' risultare da circostanze indiziarie e dall'omessa o non credibile spiegazione sulla provenienza dei fondi; non e' richiesta la prova diretta del dolo
- Per integrare il riciclaggio e' sufficiente che la condotta sia idonea a ostacolare o rendere piu' difficoltosa l'identificazione della provenienza illecita; non occorre che la tracciabilita' sia definitivamente impedita
- L'autoriciclaggio e' configurabile solo quando il soggetto che compie l'operazione e' l'autore del reato presupposto; se il soggetto ha solo agevolato il titolare dei proventi si configura riciclaggio, non autoriciclaggio
- Il divieto del ne bis in idem richiamato dalla Carta UE o dalla CEDU non opera automaticamente con riguardo a sentenze pronunciate da Stati terzi e va verificata la coincidenza materiale dei fatti (idem factum) tra i procedimenti
- La mancata assunzione di una testimonianza e' rilevante in cassazione solo se quella prova, se acquisita, avrebbe sicuramente determinato una diversa decisione; la rilevanza va valutata rispetto al thema probandum effettivo
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