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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27411/2023 del 22/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Giove impugnava la conferma di condanna per il reato di bancarotta fraudolenta documentale (art. 216, primo comma, n.2 e artt. correlati), sostenendo che la Corte territoriale aveva erroneamente ravvisato il dolo (anche nella forma eventuale e nel concorso omissivo con l'amministratore di fatto Antonino Lo Bundio) laddove – secondo la difesa – risultava dimostrata l'assenza della documentazione contabile anteriore alla sua accettazione dell'incarico di liquidatore (14/02/2012). Ne conseguirebbe che la condotta, se valutata correttamente, sarebbe stata qualificabile al più come bancarotta documentale semplice o come omissione, non come bancarotta fraudolenta documentale a dolo specifico; inoltre la Corte d'appello avrebbe omesso di motivare adeguatamente la sussistenza della consapevolezza e volontà di arrecare un ingiusto profitto o un pregiudizio ai creditori.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha rilevato che la Corte d'appello non ha adeguatamente dimostrato la "effettiva e concreta consapevolezza" del Giove circa lo stato delle scritture contabili né ha argomentato il nesso con il dolo specifico richiesto per la fattispecie di sottrazione/occultamento delle scritture. La Cassazione ha richiamato la netta distinzione giurisprudenziale tra: (i) occultamento/sottrazione o distruzione delle scritture (che richiede dolo specifico volto a recare pregiudizio ai creditori) e (ii) fraudolenta tenuta delle scritture effettivamente rinvenute (reato a dolo generico). Avendo la Corte territoriale operato un salto logico, ritenendo sufficiente il dolo generico e basandosi solo sull'accettazione formale dell'incarico, la sentenza è stata annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Milano per nuovo giudizio.

Norme richiamate

  • art. 216, primo comma, n. 2, legge fallimentare

    Distinzione tra due ipotesi nel comma: (a) occultamento/sottrazione o distruzione delle scritture che richiede dolo specifico volto a recare pregiudizio ai creditori; (b) fraudolenta tenuta delle scritture (irregolare) che integra reato a dolo generico se i libri sono effettivamente rinvenuti e esaminati dagli organi fallimentari. Per la prima ipotesi è richiesta motivazione rigorosa sulla volontà di arrecare pregiudizio e sull'ingiusto profitto.

  • art. 217 legge fallimentare

    Norma richiamata in combinato con l'art. 216 per la configurazione delle ipotesi di bancarotta documentale contestate; la Corte ha valutato la necessità di accertare l'elemento soggettivo specifico quando imputata la sottrazione o distruzione delle scritture.

  • art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137 conv. con l. 18/12/2020, n. 176

    Norma procedurale richiamata per la trasmissione delle conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale durante il procedimento di legittimità.

Massime di principio

  • La mera accettazione formale dell'incarico di amministratore o liquidatore non è di per sé sufficiente per inferire la consapevolezza del dolo necessario a integrare la bancarotta fraudolenta documentale; è necessario provare la concreta conoscenza dello stato delle scritture e la volontà (o la rappresentazione) di arrecare pregiudizio ai creditori.
  • Quando la contestazione riguarda la sottrazione, distruzione o omessa tenuta delle scritture (ipotesi che richiede dolo specifico), il giudice deve svolgere una motivazione rigorosa e specifica sul nesso teleologico tra omissione/occultamento e il risultato pregiudizievole per i creditori (ingiusto profitto o danno).
  • Non è ammissibile, di fronte alla dimostrata assenza o sottrazione delle scritture, ricondurre la condotta ad una diversa fattispecie (tenuta irregolare o fraudolenta delle scritture) senza adeguata prova che le scritture siano state effettivamente rinvenute ed esaminate.
  • Nei casi in cui non emergano condotte distrattive o di spoglio del patrimonio, l'onere di prova sul dolo specifico è particolarmente stringente e richiede elementi probatori idonei a dimostrare la finalizzazione dell'omissione al pregiudizio dei creditori.
  • Se si ritiene l'esistenza di concorso omissivo con un amministratore di fatto, va dimostrata la consapevolezza concreta del soggetto formale circa le condotte illecite dell'amministratore di fatto; non basta la sola funzione 'di schermo formale'.
  • In fase di contestazione penale, qualificare correttamente la condotta (omissione/sottrazione vs tenuta fraudolenta) è cruciale: la diversa tipologia comporta differenti profili soggettivi e diverse esigenze probatorie.

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