Sentenza n. 592/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del rimborso delle spese di patrocinio legale sostenute in due giudizi amministrativi relativi all'esclusione dall'avanzamento al grado di Luogotenente
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Ministero della Difesa aveva rigettato l'istanza di rimborso di euro 22.888,80 per le spese legali sostenute nei giudizi amministrativi conclusi, rispettivamente, con il rigetto in primo grado e con l'accoglimento dell'appello, che aveva annullato l'esclusione dall'avanzamento e disposto l'inserimento nell'aliquota straordinaria di avanzamento. Ha dedotto la violazione e l'erronea applicazione dell'art. 18, comma 1, d.l. n. 67/1997, convertito dalla l. n. 135/1997, nonché eccesso di potere per erronea presupposizione, illogicità, travisamento, manifesta ingiustizia, disparità di trattamento, carente ed erronea istruttoria, difetto di motivazione e sviamento. Secondo il ricorrente, il rimborso avrebbe dovuto essere riconosciuto perché il giudizio era connesso al servizio, l'azione amministrativa era stata accertata come illegittima e la controversia sarebbe stata sostanzialmente determinata da un'iniziativa dell'Amministrazione, che aveva adottato il provvedimento lesivo. Ha inoltre sostenuto che il diritto al rimborso avrebbe natura autonoma rispetto alla liquidazione giudiziale delle spese e che il parere dell'Avvocatura dello Stato, recepito dal Ministero, avrebbe introdotto un requisito non previsto dalla legge. Il Ministero ha eccepito l'inammissibilità per giudicato e ha comunque dedotto l'infondatezza del ricorso. Il TAR ha inoltre rilevato l'inammissibilità delle nuove doglianze introdotte nella memoria del 27 aprile 2026, in quanto non formulate mediante motivi aggiunti tempestivamente notificati.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto correttamente motivato il diniego, anche per relationem mediante il richiamo ai pareri dell'Avvocatura Generale dello Stato. L'art. 18, comma 1, d.l. n. 67/1997 riconosce il rimborso delle spese legali relative a giudizi per responsabilità civile, penale o amministrativa promossi nei confronti di dipendenti statali, conseguenti a fatti o atti connessi al servizio, conclusi con un provvedimento che escluda la responsabilità del dipendente, nei limiti di congruità riconosciuti dall'Avvocatura dello Stato. La disposizione presuppone quindi che il dipendente sia stato coinvolto, quale soggetto passivo, in un giudizio di responsabilità non da lui promosso. Nel caso concreto, invece, il dipendente aveva instaurato volontariamente il giudizio amministrativo per ottenere l'annullamento del provvedimento di esclusione dall'avanzamento; tale giudizio non era un procedimento per responsabilità civile, penale o amministrativa subito dal dipendente. Non rileva che il provvedimento amministrativo abbia reso necessaria l'iniziativa giudiziaria né che il Consiglio di Stato abbia annullato l'atto e liquidato le spese processuali: la soccombenza dell'Amministrazione non equivale al promovimento di un giudizio di responsabilità nei confronti del dipendente e non amplia l'ambito applicativo della norma eccezionale. Le ulteriori questioni sulla concreta attività difensiva e sulla liquidazione delle spese sono state ritenute prive di incidenza sull'esito. Il ricorrente è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in euro 1.500, oltre accessori di legge se dovuti.
Norme richiamate
art. 18, comma 1, d.l. 25 marzo 1997, n. 67, convertito dalla l. 23 maggio 1997, n. 135
«Le spese legali relative a giudizi per responsabilità civile, penale e amministrativa, promossi nei confronti di dipendenti di amministrazioni statali in conseguenza di fatti ed atti connessi con l’espletamento del servizio o con l’assolvimento di obblighi istituzionali e conclusi con sentenza o provvedimento che escluda la loro responsabilità, sono rimborsate dalle amministrazioni di appartenenza nei limiti riconosciuti congrui dall’Avvocatura dello Stato.»
Il rimborso richiede cumulativamente un giudizio di responsabilità civile, penale o amministrativa promosso nei confronti del dipendente, la connessione con il servizio e una conclusione favorevole che escluda la responsabilità. Non riguarda le spese sostenute dal dipendente quale attore o ricorrente in un giudizio da lui instaurato contro l'Amministrazione.
art. 1051, comma 2, lettera a), d.lgs. n. 66/2010
È richiamato quale disposizione posta dall'Amministrazione a fondamento dell'esclusione dall'avanzamento; il giudizio precedente ha annullato il provvedimento di esclusione, ma tale circostanza non trasforma il giudizio di annullamento in un giudizio di responsabilità rilevante ai fini dell'art. 18 d.l. n. 67/1997.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Richiamato per disporre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente all'art. 52 d.lgs. n. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante l'oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- L'art. 18, comma 1, d.l. n. 67/1997, quale disposizione eccezionale, riconosce il rimborso delle spese legali soltanto quando il dipendente di un'amministrazione statale sia stato coinvolto, quale soggetto passivo, in un giudizio per responsabilità civile, penale o amministrativa connesso al servizio e concluso con l'esclusione della sua responsabilità.
- Il rimborso previsto dall'art. 18 d.l. n. 67/1997 non spetta per le spese sostenute dal dipendente che abbia promosso un giudizio amministrativo di annullamento contro un provvedimento dell'Amministrazione, anche quando l'atto sia stato annullato per illegittimità e l'Amministrazione sia stata condannata alle spese processuali.
- La soccombenza dell'Amministrazione nel giudizio promosso dal dipendente e la conseguente liquidazione giudiziale delle spese sono istituti distinti dal rimborso previsto dall'art. 18 d.l. n. 67/1997 e non ne ampliano l'ambito applicativo.
- Le nuove censure introdotte per la prima volta in una memoria difensiva, quando non costituiscano meri sviluppi argomentativi dei motivi originari, sono inammissibili se non sono state proposte mediante motivi aggiunti tempestivamente notificati.
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