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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41305/2022 del 02/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Micelli ha chiesto la dichiarazione di estinzione del reato ai sensi dell'art. 167 cod. pen. relativo a una condanna con sospensione condizionale della pena divenuta irrevocabile il 12/07/2012, con conseguente possibilità di ottenere la sospensione condizionale anche per una successiva condanna del 17/01/2018. Il diniego dell'Appello si è fondato sul fatto che Micelli aveva commesso nuovi delitti entro il quinquennio (minaccia il 01/01/2014, con decreto penale esecutivo il 21/03/2019, e sostituzione di persona in data anteriore al 27/12/2013, con decreto penale esecutivo il 18/07/2019), eventi che precludono l'operatività dell'estinzione ex art.167.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato il principio secondo cui, ai fini dell'esclusione dell'estinzione ex art. 167, è sufficiente che la commissione del nuovo delitto nel termine di cinque anni sia poi accertata con sentenza irrevocabile, anche se la pronuncia definitiva interviene dopo il quinquennio; pertanto, se la dichiarazione di estinzione non è già irrevocabile, devono essere considerate le condotte sopravvenute che la precludono al momento in cui la condanna successiva diventa definitiva. Inoltre la Corte ha richiamato l'orientamento secondo cui, nelle sentenze di patteggiamento, l'effetto estintivo ai fini della reiterabilità della sospensione condizionale è limitato ai casi in cui era stata applicata una pena pecuniaria o sanzione sostitutiva; se era stata applicata una pena detentiva, tale circostanza rileva nel valutare la concessibilità di un secondo beneficio (artt.163 e 164 c.p.). Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e il ricorrente è stato condannato alle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 167 cod. pen.

    Richiede che la commissione del nuovo delitto nel termine di cinque anni sia accertata con sentenza irrevocabile; tuttavia la sentenza che accerta la recidiva non deve necessariamente essere pronunciata entro il quinquennio: se la dichiarazione di estinzione non è ancora irrevocabile, occorre tener conto delle condanne sopravvenute che, una volta passate in giudicato, precludono l'estinzione.

  • art. 163 cod. pen.

    Disciplina la sospensione condizionale della pena; la presenza di una pena detentiva precedente rileva come condizione ostativa alla concessione di una successiva sospensione condizionale secondo la valutazione prevista dall'art.163.

  • art. 164, comma 4, cod. pen.

    Va applicato nella valutazione della concedibilità di un secondo beneficio (sospensione condizionale) quando la precedente pena derivante da patteggiamento era detentiva; limita l'effetto 'estintivo' del decorso dei termini nei casi di pene detentive.

  • Legge n. 695 del 1967, art. 4

    Norma sostanziale del reato per il quale era stata pronunciata la prima condanna; qui richiamata come oggetto della richiesta di estinzione (non è stata oggetto di specifica interpretazione controfattuale nel provvedimento).

  • Giurisprudenza citata

    Sez. 1, n. 28616 del 27/05/2021, Rv. 281642 - 01; Sez. 6, n. 27589 del 22/03/2019, Rv. 276076 - 01

    Confermano che la sentenza irrevocabile che accerta la commissione di un nuovo reato nel quinquennio può intervenire anche oltre il quinquennio e che, in caso di patteggiamento, l'effetto estintivo del decorso del termine è limitato nei casi in cui sia stata inflitta una pena detentiva.

Massime di principio

  • Ai fini dell'estinzione del reato ex art.167 c.p. è necessario che la commissione di un nuovo reato entro cinque anni sia poi accertata con sentenza irrevocabile: tale sentenza può diventare definitiva anche dopo il quinquennio e, se la dichiarazione di estinzione non è ancora irrevocabile, le condanne sopravvenute che diventano definitive precludono l'estinzione.
  • La irrevocabilità della sentenza che accerta il reato commesso nel quinquennio è l'elemento decisivo, non il momento in cui tale sentenza è stata pronunciata rispetto al quinquennio.
  • Nel caso di patteggiamento, l'effetto estintivo derivante dal decorso del termine (due o cinque anni) è limitato: se la pena applicata è stata pecuniaria o una sanzione sostitutiva, la reiterabilità della sospensione è più agevole; se invece è stata applicata una pena detentiva, questa rileva negativamente nella valutazione per la concessione di un ulteriore beneficio (artt.163 e 164 c.p.).
  • La revoca del decreto penale in sede di esecuzione non esclude automaticamente la rilevanza di una condanna divenuta irrevocabile ai fini dell'esclusione dell'estinzione: ciò dipende dall'effettivo stato di irrevocabilità e dagli esiti procedurali concreti.
  • In situazioni analoghe occorre verificare (i) la decorrenza dei termini rispetto alla prima condanna, (ii) l'esistenza di condanne sopravvenute e il loro stato di irrevocabilità, e (iii) la natura della pena applicata in precedenti patteggiamenti (pecuniaria/sostitutiva vs detentiva) perché influisce sulla concedibilità di ulteriori sospensioni condizionali.

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