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Regolamento

Regolamento (UE) 2023/1128

Regolamento delegato (UE) 2023/1128 della Commissione del 24 marzo 2023 recante modifica del regolamento delegato (UE) 2015/2446 per stabilire formalità doganali semplificate destinate agli operatori affidabili e per l’invio di pacchi verso l’Irlanda del Nord da un’altra parte del Regno Unito

Normativa europea32023R1128

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna la disciplina doganale dell’Unione per tener conto del Quadro di Windsor e introdurre semplificazioni specifiche per l’Irlanda del Nord. Prevede un nuovo insieme di dati ridotto per l’immissione in libera pratica di merci considerate non a rischio, quando introdotte da altre parti del Regno Unito da operatori affidabili, e alleggerisce le formalità per determinate spedizioni in pacchi. Le misure sono condizionate alle autorizzazioni previste dalla decisione n. 1/2023 e sono soggette a sospensione automatica se cessano di applicarsi le disposizioni richiamate di tale decisione.

Modifica del regolamento delegato (UE) 2015/2446 per introdurre formalità doganali semplificate per operatori affidabili e per specifiche spedizioni in pacchi verso l’Irlanda del Nord da altre parti del Regno Unito.

Ambito di applicazione

Si applica alle operazioni doganali relative a merci introdotte in Irlanda del Nord da un’altra parte del Regno Unito mediante trasporto diretto, nell’ambito del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord e della decisione n. 1/2023 del comitato misto. Riguarda in particolare gli "operatori affidabili" autorizzati ai sensi degli articoli da 9 a 11 della decisione n. 1/2023 e i "vettori autorizzati" ai sensi dell’articolo 12 della medesima decisione, nonché talune spedizioni private o commerciali in pacchi e le merci reintrodotte ai sensi dell’articolo 203 del codice doganale dell’Unione. Sono escluse le "merci della categoria 1" definite nell’allegato IV della decisione n. 1/2023. L’applicazione decorre, in via generale, dal 30 settembre 2024 o, prima/oltre tale data, dal primo giorno del mese successivo all’ultima delle due dichiarazioni previste dall’articolo 23, paragrafo 5, della decisione n. 1/2023.

Regolamento delegato (UE) 2023/1128 – semplificazioni doganali per l’Irlanda del Nord

Il regolamento modifica il regolamento delegato (UE) 2015/2446 per adeguare le formalità doganali al regime speciale applicabile all’Irlanda del Nord nel quadro dell’accordo di recesso e del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord. La finalità è ridurre gli oneri dichiarativi per gli operatori affidabili e per alcune spedizioni in pacchi da e verso l’Irlanda del Nord, in coerenza con il Quadro di Windsor e con la decisione n. 1/2023 del comitato misto.

Contesto normativo e finalità

I considerando richiamano la fine del periodo di transizione il 31 dicembre 2020 e la conseguente applicazione della normativa doganale dell’Unione all’Irlanda del Nord nei termini previsti dal protocollo. In tale contesto, il regolamento prende atto che le merci introdotte in Irlanda del Nord da un’altra parte del Regno Unito sarebbero normalmente soggette a una dichiarazione doganale completa con l’insieme di dati H1, ma introduce un regime semplificato per merci non a rischio, in particolare quando movimentate da operatori autorizzati ai sensi della decisione n. 1/2023.

Nuove definizioni e operatori interessati

Il regolamento inserisce nell’articolo 1 del regolamento delegato 2015/2446 due definizioni chiave:

  • "operatore affidabile", cioè l’operatore economico autorizzato ai sensi degli articoli da 9 a 11 della decisione n. 1/2023;
  • "vettore autorizzato", cioè l’operatore economico che trasporta pacchi, compreso l’operatore postale designato nel Regno Unito, autorizzato ai sensi dell’articolo 12 della decisione n. 1/2023 a trasportare merci in pacchi verso l’Irlanda del Nord da un’altra parte del Regno Unito mediante trasporto diretto.

Merci e spedizioni coperte dalle semplificazioni

Le nuove semplificazioni riguardano tre grandi categorie:

  • merci prive di carattere commerciale inviate in pacco da un privato a un altro privato residente in Irlanda del Nord;
  • merci diverse dalle merci della categoria 1, inviate esclusivamente per uso personale in pacco da un operatore stabilito nel Regno Unito a un privato residente in Irlanda del Nord tramite vettore autorizzato;
  • merci diverse dalle merci della categoria 1, precedentemente inviate dall’Irlanda del Nord a un privato in un’altra parte del Regno Unito e poi reintrodotte immutate in Irlanda del Nord, mediante pacco e tramite vettore autorizzato, come merci in reintroduzione ai sensi dell’articolo 203 del codice.

Le merci della categoria 1, come definite nell’allegato IV della decisione n. 1/2023, sono espressamente escluse dalle semplificazioni previste dagli articoli nuovi o modificati.

Semplificazioni dichiarative e nuovi flussi documentali

L’articolo 143 ter consente a un operatore affidabile di utilizzare una nuova dichiarazione per l’immissione in libera pratica basata su uno specifico insieme di dati dell’allegato B, denominato H8. Tale regime si applica alle merci considerate non a rischio di successivo trasferimento nell’Unione ai sensi dell’articolo 5, paragrafi 1 e 2, del protocollo, quando sono introdotte in Irlanda del Nord da un’altra parte del Regno Unito mediante trasporto diretto, anche se spedite in pacchi a un altro operatore economico.

Parallelamente, l’articolo 150, paragrafo 1 bis, disciplina l’autorizzazione a presentare la dichiarazione doganale per l’immissione in libera pratica sotto forma di iscrizione nelle scritture del dichiarante. La semplificazione è concessa se:

  • il richiedente è un operatore affidabile;
  • le merci sono introdotte in Irlanda del Nord da un’altra parte del Regno Unito mediante trasporto diretto e sono considerate non a rischio;
  • il richiedente ha predisposto procedure interne e istruzioni ai dipendenti affinché informino le autorità doganali ogniqualvolta incontrino difficoltà nell’ottemperare alle norme doganali.

Regole speciali per i pacchi e obblighi dei vettori

Per le spedizioni in pacco, l’articolo 141 è integrato con regole differenziate a seconda della tipologia di merce. In particolare:

  • per i pacchi da privato a privato in Irlanda del Nord, il vettore deve trasmettere le informazioni dell’allegato 52-02 alle autorità doganali al più tardi il giorno successivo alla consegna;
  • per i pacchi spediti da un operatore stabilito nel Regno Unito a un privato residente in Irlanda del Nord tramite vettore autorizzato, il vettore deve trasmettere prima della consegna i dati dell’allegato 52-03; in casi debitamente giustificati dall’urgenza, l’autorità doganale del Regno Unito può consentire che parte dell’insieme di dati sia trasmessa dopo la consegna;
  • per i pacchi reintrodotti in Irlanda del Nord e già entrati prima in un’altra parte del Regno Unito, il vettore deve inoltre mettere a disposizione la dichiarazione doganale presentata al momento dell’ingresso nel Regno Unito.

Allegato H8 e dati ridotti

L’allegato B del regolamento delegato 2015/2446 è modificato per inserire la nuova colonna H8. Essa corrisponde alla dichiarazione in dogana per l’immissione in libera pratica di merci introdotte da un operatore affidabile in Irlanda del Nord da un’altra parte del Regno Unito mediante trasporto diretto e non considerate a rischio di successivo trasferimento nell’Unione.

La tabella dei requisiti in materia di dati associata alla colonna H8 è molto più contenuta rispetto alla dichiarazione ordinaria H1 e comprende, tra gli altri, dati relativi a:

  • numero di articolo;
  • documenti precedenti e giustificativi;
  • riferimenti aggiuntivi e documenti di trasporto;
  • LRN e autorizzazione;
  • esportatore, importatore, dichiarante e rappresentante;
  • importo totale fatturato;
  • paese e regione di destinazione;
  • ubicazione delle merci;
  • massa lorda, descrizione, imballaggio e codice delle merci.

Le note di dettaglio dell’allegato precisano inoltre che alcuni dati non devono essere forniti per la colonna H8, che alcuni possono essere ricavati dai sistemi informatizzati dell’autorità doganale del Regno Unito e che il codice di sottovoce del sistema armonizzato è richiesto solo per le merci della categoria 2 della decisione n. 1/2023.

Sospensioni automatiche e pubblicazione di avvisi

Numerose disposizioni introdotte o modificate sono soggette a sospensione automatica se cessano di applicarsi le disposizioni della decisione n. 1/2023 richiamate dal regolamento, in particolare l’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), punto ii), l’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), punto iii), l’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), punto ii), e gli articoli da 9 a 14. In tali casi, la Commissione deve pubblicare nella Gazzetta ufficiale un avviso con la data di inizio della sospensione e un ulteriore avviso con la data di cessazione della sospensione.

Entrata in vigore e data di applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. La sua applicazione è però differita al 30 settembre 2024, subordinatamente al rilascio in sede di comitato misto delle due dichiarazioni previste dall’articolo 23, paragrafo 5, della decisione n. 1/2023. Se entrambe le dichiarazioni sono già state rilasciate prima del 30 settembre 2024, oppure se una delle due non è stata rilasciata entro tale data, il regolamento si applica dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata rilasciata l’ultima dichiarazione. La Commissione è tenuta a pubblicare un avviso con la data effettiva di applicazione.

Disposizioni principali

Nuove definizioni di operatore affidabile e vettore autorizzato

L’articolo 1 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 è integrato con le definizioni di "operatore affidabile", ossia l’operatore economico autorizzato ai sensi degli articoli da 9 a 11 della decisione n. 1/2023, e di "vettore autorizzato", ossia l’operatore economico che trasporta pacchi, incluso l’operatore postale designato nel Regno Unito, autorizzato ai sensi dell’articolo 12 della decisione n. 1/2023 a trasportare merci in pacchi verso l’Irlanda del Nord da un’altra parte del Regno Unito mediante trasporto diretto.

Nuove ipotesi di semplificazione e assimilazione della dichiarazione doganale

Gli articoli 104, 138, 141 e 142 del regolamento delegato sono modificati per aggiungere categorie di merci per le quali si applicano semplificazioni documentali o una diversa assimilazione a dichiarazione doganale o di riesportazione. Le nuove ipotesi riguardano: merci prive di carattere commerciale inviate da privato a privato in Irlanda del Nord; merci inviate in pacchi da un operatore stabilito nel Regno Unito a un privato residente in Irlanda del Nord tramite vettore autorizzato; merci reintrodotte in Irlanda del Nord ai sensi dell’articolo 203 del codice e spedite in pacco tramite vettore autorizzato.

Obblighi informativi dei vettori e tempi di trasmissione

Per le spedizioni di cui all’articolo 138, lettere k), l) e m), l’articolo 141 impone al vettore di trasmettere alle autorità doganali, rispettivamente, le informazioni dell’allegato 52-02 al più tardi il giorno successivo alla consegna, oppure i dati dell’allegato 52-03 prima della consegna. Per una delle ipotesi è prevista, in casi debitamente giustificati dall’urgenza, la possibilità di trasmettere parte dei dati dopo la consegna. Per i pacchi già entrati in un’altra parte del Regno Unito prima della spedizione in Irlanda del Nord, il vettore deve mettere a disposizione anche la dichiarazione doganale presentata all’ingresso nel Regno Unito.

Nuova dichiarazione H8 per operatori affidabili

È inserito l’articolo 143 ter, che consente a un operatore affidabile di dichiarare per l’immissione in libera pratica, sulla base di uno specifico insieme di dati dell’allegato B, merci considerate non a rischio e introdotte in Irlanda del Nord da un’altra parte del Regno Unito mediante trasporto diretto, anche se spedite in pacchi a un altro operatore economico. La disposizione non si applica alle merci della categoria 1.

Semplificazione dell’autorizzazione all’iscrizione nelle scritture del dichiarante

L’articolo 150 è integrato con un nuovo paragrafo 1 bis che consente, in deroga alla disciplina generale, l’autorizzazione a presentare la dichiarazione doganale per l’immissione in libera pratica sotto forma di iscrizione nelle scritture del dichiarante, a condizione che: il richiedente sia un operatore affidabile; le merci siano introdotte in Irlanda del Nord da un’altra parte del Regno Unito mediante trasporto diretto e siano non a rischio; il richiedente assicuri procedure interne e istruzioni ai dipendenti per informare le autorità doganali in caso di difficoltà di conformità. Anche qui è prevista l’esclusione delle merci della categoria 1.

Nuovi allegati e adattamento dell’allegato B

L’allegato B del regolamento delegato (UE) 2015/2446 è modificato per introdurre la colonna H8, relativa alla dichiarazione in dogana per l’immissione in libera pratica di merci introdotte da un operatore affidabile in Irlanda del Nord da un’altra parte del Regno Unito mediante trasporto diretto e non considerate a rischio. Sono inoltre inseriti gli allegati 52-02 e 52-03, che specificano i dati da fornire rispettivamente per le spedizioni agevolate e per i pacchi gestiti dai vettori autorizzati.

Entrata in vigore, applicazione e clausole di sospensione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale, ma si applica dal 30 settembre 2024 solo se, in sede di comitato misto, sono state rilasciate le due dichiarazioni di cui all’articolo 23, paragrafo 5, della decisione n. 1/2023; in alternativa, si applica dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata rilasciata l’ultima dichiarazione. Molte disposizioni sono soggette a sospensione automatica se cessano di applicarsi le parti rilevanti della decisione n. 1/2023, con pubblicazione di avvisi della Commissione nella Gazzetta ufficiale.

Come è indicizzato

Materiedoganecommercio internazionalemercato internoirlanda del nordlibera circolazione delle merci

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