Sentenza n. 1064/2026 - Brescia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di nulla osta alla conversione del permesso di soggiorno da stagionale a lavoro subordinato
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego prefettizio fondato su due autonome ragioni: l’insufficiente capacità economica del datore di lavoro e il mancato svolgimento, nei tre mesi antecedenti la domanda, di almeno 13 giornate lavorative mensili, per complessive 39 giornate. Ha dedotto, anzitutto, violazione dell’art. 3 l. 241/1990 per motivazione omessa o apparente, sostenendo che il provvedimento richiamasse genericamente il parere negativo dell’Ispettorato territoriale del lavoro senza illustrarne adeguatamente il contenuto e senza indicare i criteri di calcolo delle giornate. Ha inoltre dedotto violazione degli artt. 21, 24, comma 10, e 5 d.lgs. 286/1998, dell’art. 16 della direttiva 2014/36/UE, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento, illogicità e falso presupposto, sostenendo che la legge richiederebbe soltanto almeno tre mesi di regolare attività stagionale e un’offerta di lavoro, senza imporre un numero minimo di giornate né che il trimestre rilevante fosse quello antecedente alla domanda. Ha lamentato che l’amministrazione non avesse considerato la malattia che gli avrebbe impedito di completare le giornate richieste, la successiva regolarizzazione contributiva e l’attività agricola svolta per oltre un anno. Quanto al requisito reddituale, ha sostenuto che esso sarebbe stato raggiunto cumulando il reddito del datore di lavoro con quello della madre convivente. Ha infine dedotto che le circolari ministeriali e dell’INL, in quanto prive di natura normativa, non avrebbero potuto introdurre requisiti ulteriori rispetto alla legge e che avrebbe dovuto essere valutata complessivamente la sua posizione lavorativa e di integrazione.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo sufficiente a sorreggere il diniego il capo autonomo relativo all’insufficiente capacità economica del datore di lavoro, senza necessità di esaminare le censure concernenti il numero delle giornate lavorative. Il provvedimento è stato qualificato come plurimotivato, essendo fondato su due ragioni autonome, ciascuna idonea da sola a giustificarlo. Quanto alla motivazione, il Collegio ha ritenuto che, pur essendo succinta, essa indicasse gli elementi di fatto e le ragioni della decisione: il reddito imponibile del datore di lavoro risultava pari a 28.539 euro per il 2023 e a 20.924 euro per il 2024, importi inferiori alla soglia di 30.000 euro prevista dalle circolari richiamate dall’amministrazione. Sono state quindi respinte le censure di difetto di motivazione. Il TAR ha inoltre rilevato che le contestazioni del ricorrente sul requisito reddituale erano generiche e non supportate da elementi concreti. La deduzione relativa al cumulo del reddito con quello della madre è stata ritenuta non dimostrata, non prevista dalla normativa di settore per il caso in esame e comunque prospettata soltanto in giudizio, senza essere stata fatta valere nel procedimento né accompagnata dalla documentazione necessaria. Il giudice ha richiamato il principio secondo cui non può attribuirsi rilievo, ai fini della regolarizzazione, a documenti prodotti soltanto nel successivo giudizio, poiché ciò determinerebbe una non consentita rimessione in termini. Il ricorso è stato definitivamente respinto e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in 2.000 euro oltre oneri di legge.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
Sentenza in forma semplificata
Consente la definizione della controversia in camera di consiglio mediante sentenza semplificata, sentite le parti.
art. 10-bis l. 241/1990
Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza
Richiamato quale fondamento della comunicazione preventiva dei motivi ostativi trasmessa dalla Prefettura.
art. 3 l. 241/1990
Motivazione del provvedimento
Il giudice ha ritenuto sufficiente una motivazione succinta purché idonea a rendere comprensibili gli elementi di fatto e le ragioni giuridiche della decisione.
art. 24, comma 10, d.lgs. 286/1998
Conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale
Richiamato dalle parti quale disciplina del presupposto lavorativo per la conversione del permesso stagionale.
art. 5 d.lgs. 286/1998
Rilascio, rinnovo e conversione del permesso di soggiorno
Richiamato nel motivo di ricorso in relazione alla disciplina generale del permesso di soggiorno.
art. 21 d.lgs. 286/1998
Determinazione dei flussi di ingresso
Richiamato dal ricorrente tra le disposizioni asseritamente violate.
art. 16 direttiva 2014/36/UE
Parità di trattamento dei lavoratori stagionali
Richiamato dal ricorrente a sostegno della contestazione dei requisiti applicati alla conversione.
Circolare INL n. 3/2022
Reddito imponibile o fatturato non inferiore a 30.000 euro annui
Richiamata dall’amministrazione come fonte del requisito di capacità economica del datore di lavoro.
Circolare INL n. 2066/2023
Reddito imponibile o fatturato non inferiore a 30.000 euro annui
Richiamata insieme alla circolare INL n. 3/2022 per individuare la soglia reddituale richiesta al datore di lavoro.
Circolare ministeriale n. 37 del 16 dicembre 2016
Richiamata nel provvedimento con riferimento al requisito delle giornate lavorative necessario per la conversione.
Massime di principio
- Quando un provvedimento amministrativo è fondato su più motivazioni autonome, ciascuna idonea da sola a sorreggere il dispositivo, la legittimità di una sola di esse è sufficiente a determinare il rigetto dell’impugnazione e rende non necessario l’esame delle censure relative alle altre ragioni.
- La motivazione di un diniego può essere ritenuta sufficiente anche se succinta, quando consenta di individuare con chiarezza i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della decisione, mediante l’indicazione dei dati reddituali rilevanti e della soglia applicata.
- Nel procedimento di conversione del permesso di soggiorno stagionale, la verifica della capacità economica del datore di lavoro può fondarsi sul confronto tra il reddito imponibile dichiarato e la soglia reddituale prevista dagli indirizzi amministrativi applicati dall’amministrazione.
- La documentazione e le deduzioni dirette a dimostrare il possesso dei requisiti per la conversione del permesso di soggiorno devono essere fatte valere nel procedimento amministrativo; non può attribuirsi rilievo, ai fini della positiva definizione dell’istanza, a documentazione o argomentazioni introdotte soltanto nel giudizio, quando ciò comporti una non prevista rimessione in termini.
- La deduzione del cumulo del reddito del datore di lavoro con quello di un familiare non può essere utilmente valorizzata se non è prevista dalla disciplina applicabile al caso concreto, non è stata tempestivamente prospettata nel procedimento e non è corredata dalla documentazione necessaria.
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