Sentenza n. 1004/2026 - Milano, Sezione 2
per l’ottemperanza - della sentenza n. 1710/2024, emessa dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, in data 3 aprile 2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero all’erogazione della Carta docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente scolastica)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l’ottemperanza della sentenza n. 1710/2024 del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, passata in giudicato e notificata al Ministero. La pronuncia aveva riconosciuto il diritto della docente alla Carta docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, per complessivi euro 2.500,00, oltre alle spese di lite. Nonostante la notifica del titolo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione nei confronti delle amministrazioni pubbliche, il Ministero non aveva provveduto all’erogazione. La ricorrente ha quindi domandato l’ordine di esecuzione e la nomina di un commissario ad acta per l’eventuale ulteriore inerzia.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha accertato che la sentenza del Tribunale di Milano era passata in giudicato ai sensi dell’art. 324 c.p.c., che era stata notificata all’Amministrazione in copia conforme e che, alla data di proposizione del ricorso, era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. In mancanza della prova dell’integrale esecuzione, il Ministero è stato condannato a erogare entro 60 giorni dalla notifica della sentenza euro 500,00 per ciascuno dei cinque anni scolastici riconosciuti, per complessivi euro 2.500,00, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla notifica della sentenza del giudice del lavoro sino al saldo. Il TAR ha nominato fin d’ora, per l’ipotesi di perdurante inottemperanza, il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza quale commissario ad acta, da attivarsi su istanza della creditrice dopo la scadenza del termine assegnato al Ministero. Il commissario dovrà adempiere entro i successivi 120 giorni, senza compenso, trattandosi di attività rientrante nei compiti istituzionali del funzionario. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese di giudizio, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori, nonché alla rifusione del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 324 c.p.c.
La sentenza del giudice del lavoro è stata ritenuta passata in giudicato sulla base dell’attestazione della cancelleria del Tribunale di Milano.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo costituisce il periodo minimo che deve decorrere prima di procedere all’esecuzione giudiziale nei confronti della pubblica amministrazione.
art. 474 c.p.c.
Ai fini dell’esecuzione, il titolo esecutivo è costituito dalla sentenza munita dell’attestazione di conformità.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
È la disposizione posta a fondamento del diritto alla Carta elettronica del docente, riconosciuto nella sentenza del giudice del lavoro oggetto di ottemperanza.
Massime di principio
- L’azione di ottemperanza è accoglibile quando il titolo giudiziale passato in giudicato è stato notificato all’amministrazione in copia conforme, è decorso il termine dilatorio previsto per l’esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione e l’amministrazione non dimostra di averlo integralmente eseguito.
- In sede di ottemperanza, il giudice può ordinare all’amministrazione di adempiere entro un termine determinato, disponendo contestualmente la nomina di un commissario ad acta per l’eventuale ulteriore inerzia.
- Il commissario ad acta può essere individuato in un dirigente o funzionario pubblico le cui funzioni istituzionali siano coerenti con l’attività esecutiva demandata; quando l’incarico rientra nei compiti istituzionali del dipendente pubblico, non è dovuto uno specifico compenso.
- L’esecuzione di un titolo giudiziale avente ad oggetto somme di denaro può comprendere, oltre all’importo capitale, la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla notifica del titolo sino all’effettivo saldo, quando ciò sia stabilito nel titolo o riconosciuto in sede di ottemperanza.
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