Sentenza n. 267/2026 - Lecce, Sezione 3
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento prot. nr. -OMISSIS- emesso dalla Questura di Lecce il 30/09/2024, notificato l’8/10/2024, con il quale è stata rigettata l’istanza presentata dall’extracomunitario ricorrente presso l’Ufficio Immigrazione della Questura di Lecce in data 12/08/2024 finalizzata al rilascio di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale, con contestuale avviso al predetto che, sussistendone i presupposti, si procederà nei suoi confronti per l’applicazione dell’espulsione ai sensi dell’art. 13 T.U.I., nonché di tutti gli atti connessi con quello impugnato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale, con avviso di possibile espulsione
Esito
Favorevole al resistente (ministero e questura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, entrato in Italia con visto di tipo D per lavoro stagionale valido dal 12 luglio 2023 al 21 aprile 2024, aveva ottenuto il nulla osta, sottoscritto il contratto di lavoro e il contratto di soggiorno e svolto attività lavorativa stagionale. Sosteneva di avere maturato il requisito delle giornate lavorative previsto dall’art. 24, comma 10, d.lgs. 286/1998 e di avere chiesto la conversione del titolo in permesso per lavoro subordinato ordinario. Impugnava il diniego notificato l’8 ottobre 2024 deducendo, con tre motivi trattati unitariamente, la violazione degli artt. 5 e 24 d.lgs. 286/1998, degli artt. 11 e 12 del relativo regolamento di attuazione, degli artt. 1, 2, 3, 7, 10-bis e 21-octies l. 241/1990 e degli artt. 2, 3, 10, 16, 24 e 97 Cost.; lamentava inoltre violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità, difetto di istruttoria, carenza motivazionale e lesione del diritto di difesa. In particolare, sosteneva che il superamento della scadenza del visto fosse imputabile ai tempi di convocazione della Prefettura e della Questura e che l’omesso preavviso di rigetto avesse inciso sulle sue possibilità difensive.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso, confermando in sede di merito la motivazione già espressa nell’ordinanza cautelare. Il permesso per lavoro stagionale è necessariamente coerente con il nulla osta e con il visto d’ingresso e non può avere durata complessiva superiore a nove mesi. Il visto del ricorrente consentiva soggiorno e lavoro dal 12 luglio 2023 al 21 aprile 2024; alla data dell’appuntamento in Questura, il 12 agosto 2024, il visto era scaduto e il ricorrente aveva già soggiornato in Italia per oltre nove mesi. Il ritardo nella definizione del procedimento non è stato ritenuto idoneo a superare i limiti temporali sostanziali del titolo, anche perché il ricorrente aveva sottoscritto il contratto di lavoro soltanto il 3 gennaio 2024 e si era recato all’ufficio postale il 9 febbraio 2024. La dedotta conversione in permesso per lavoro subordinato ordinario è stata ritenuta irrilevante e non provata; comunque, l’art. 24, comma 10, d.lgs. 286/1998 subordina la conversione alla disponibilità di una quota d’ingresso ai sensi dell’art. 3, comma 4, e non risultava che il datore di lavoro avesse richiesto una quota, peraltro indicata come insussistente per il decreto flussi 2024. Tale requisito è stato qualificato come indefettibile. Ne è derivata la natura vincolata del diniego e l’applicazione dell’art. 21-octies, comma 2, primo periodo, l. 241/1990, con conseguente irrilevanza dell’omesso preavviso di rigetto ex art. 10-bis. Le spese sono state compensate. Il TAR ha inoltre revocato il precedente diniego della Commissione per il patrocinio a spese dello Stato e ha ammesso il ricorrente al beneficio, ponendo a carico dell’Erario il compenso del difensore, liquidato in euro 2.000 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 3, comma 4, d.lgs. 286/1998
Il decreto flussi determina la capienza degli ingressi possibili.
Le quote di ingresso costituiscono il parametro quantitativo per gli ingressi e, secondo il TAR, anche il limite entro cui può avvenire la conversione del permesso stagionale.
art. 4, comma 2, d.lgs. 286/1998
Il visto d’ingresso deve essere coerente con il titolo e con la finalità dell’ingresso dello straniero.
art. 5, comma 3-bis, d.lgs. 286/1998
La durata del relativo permesso di soggiorno per lavoro è quella prevista dal contratto di soggiorno e comunque non può superare, in relazione ad uno o più contratti di lavoro stagionale, la durata complessiva di nove mesi.
Il permesso per lavoro stagionale non può avere durata complessiva superiore a nove mesi.
art. 5 d.lgs. 286/1998
Il permesso di soggiorno deve essere coerente con i titoli d’ingresso, visto e nulla osta.
art. 10-bis l. 241/1990
L’omesso preavviso di rigetto non determina l’illegittimità quando il provvedimento ha natura vincolata e trova applicazione l’art. 21-octies, comma 2.
art. 21-octies, comma 2, primo periodo, l. 241/1990
L’omissione del preavviso di rigetto è irrilevante per un provvedimento vincolato quando il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso.
art. 24, commi 7 e 8, d.lgs. 286/1998
Il nulla osta al lavoro stagionale autorizza lo svolgimento di attività lavorativa sul territorio nazionale fino ad un massimo di nove mesi in un periodo di dodici mesi.
Il nulla osta stagionale consente lavoro e soggiorno per un massimo di nove mesi; al termine il lavoratore deve rientrare nello Stato di provenienza, salvo possesso di un permesso per diverso motivo.
art. 24, comma 10, d.lgs. 286/1998
Il lavoratore stagionale, che ha svolto regolare attività lavorativa sul territorio nazionale per almeno tre mesi, al quale è offerto un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, può chiedere allo sportello unico per l’immigrazione la conversione del permesso di soggiorno in lavoro subordinato, nei limiti delle quote di cui all’articolo 3, comma 4.
La conversione richiede, oltre agli altri presupposti, la disponibilità di una quota d’ingresso; la personale titolarità della quota è qualificata come presupposto indefettibile.
artt. 5-bis e 24, comma 11, d.lgs. 286/1998
Regolano il contratto di soggiorno nell’iter di ingresso e rilascio del permesso per lavoro.
artt. 11 e 12 d.P.R. 394/1999
Richiamati dal ricorrente, ma non oggetto di una specifica autonoma interpretazione nella motivazione decisoria.
art. 126 d.P.R. 115/2002
Consente il diniego del patrocinio quando le pretese appaiano manifestamente infondate; il TAR ha tuttavia revocato il precedente diniego e ammesso il ricorrente al beneficio alla luce delle circostanze del giudizio e della precedente ordinanza cautelare d’appello.
Massime di principio
- Il permesso di soggiorno per lavoro stagionale deve essere coerente con il nulla osta e con il visto d’ingresso e non può avere durata complessiva superiore a nove mesi; il lavoratore stagionale deve rientrare nello Stato di provenienza al termine di tale periodo, salvo che disponga di un permesso di soggiorno rilasciato per un diverso motivo.
- La conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso per lavoro subordinato, ai sensi dell’art. 24, comma 10, d.lgs. 286/1998, è subordinata alla disponibilità della quota d’ingresso prevista dall’art. 3, comma 4, dello stesso decreto; la titolarità della quota costituisce presupposto indefettibile della conversione.
- Quando il diniego del permesso di soggiorno è vincolato dalla scadenza dei limiti temporali del titolo stagionale e dall’assenza dei presupposti per la conversione, l’omesso preavviso di rigetto non comporta l’annullabilità dell’atto se il suo contenuto non avrebbe potuto essere diverso, ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990.
- Il mero ritardo dell’amministrazione nella convocazione o nella definizione della procedura non consente di superare i limiti sostanziali di durata del visto e del permesso per lavoro stagionale, quando dagli atti emerga comunque il superamento del periodo massimo autorizzato e l’assenza dei presupposti per un diverso titolo di soggiorno.
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