Cassazione Penale, Sentenza n. 50763/2023 del 20/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava per cassazione la conferma della condanna per il reato previsto dall'art. 10 D.Lgs. 74/2000 (occultamento delle scritture contabili obbligatorie). Deduceva carenza, contraddittorietà e illogicità della motivazione perché la Corte d'appello non aveva valutato la questione centrale relativa all'avvenuto sequestro della documentazione contabile del 2008 (tra cui le fatture contestate) acquisita presso terzi/cliente e quindi la mancanza di prova certa dell'occultamento da parte sua; deduceva inoltre violazione di legge per la mancata declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, sostenendo che la disposizione che ha aumentato il termine di prescrizione (introdotta nel 2011) non poteva riferirsi a lui essendosi dimesso da amministratore nel 2009, e comunque che il reato si era estinto entro il 05/12/2022.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto non manifestamente infondata la censura relativa all'omessa pronuncia della Corte territoriale sulla rilevante circostanza del sequestro della documentazione del 2008, materia centrale per la qualificazione della condotta contestata. Sulla base di ciò e del calcolo dei termini prescrizionali, la Cassazione ha preso atto dell'intervenuta estinzione del reato per decorso del termine massimo di prescrizione e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.
Norme richiamate
non riportata testualmente nel provvedimento
La norma è stata applicata come riferimento al reato contestato (occultamento delle scritture contabili obbligatorie); la questione centrale era se l'occultamento fosse provato alla luce della documentazione sequestrata presso terzi
Disposizione normativa introdotta nel 2011 che ha aumentato il termine di prescrizione
non specificata nel testo
La questione era se la modifica riferibile al 2011 potesse aumentare il termine prescrizionale per il ricorrente, considerando che aveva cessato la carica nel 2009; la Corte ha comunque accertato che il reato si era estinto per decorso del termine massimo prescrizionale
Massime di principio
- Se la Corte d'appello omette di pronunciarsi su circostanze decisive e già dedotte dalle parti (es. sequestro/acquisizione di documentazione presso terzi), tale omissione può rendere non manifestamente infondato il ricorso per cassazione.
- Quando sussistono dubbi sull'effettivo occultamento di documenti che risultano acquisiti o reperibili presso terzi, il giudice deve valutare la prova in modo esplicito: l'esistenza di copie o fatture reperite presso clienti può incidere sulla qualificazione della condotta come occultamento.
- La valutazione della prescrizione richiede un calcolo puntuale dei termini e la verifica dell'applicabilità di eventuali modifiche legislative che aumentano i termini: la decorrenza e il momento di cessazione della qualità soggettiva (es. fine mandato di amministratore) possono influire sull'applicabilità della norma modificativa.
- Se il reato è definitivamente estinto per prescrizione, la Corte di Cassazione può annullare la sentenza impugnata senza rinvio.
- Il Procuratore Generale può concordare con il ricorrente sulla declaratoria di prescrizione; l'adesione del P.M. alla tesi favorisce l'eventuale annullamento per estinzione del reato ma non è vincolante se la Corte ritiene diversamente sulla prova dei fatti.
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