Cassazione Civile, Ordinanza n. 19682/2025 del 16/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia al ricorso depositata dalla successore della ricorrente, dell'accettazione della rinuncia da parte della controricorrente e delle procure speciali prodotte. In applicazione dell'art. 391 c.p.c. ha dichiarato l'estinzione del procedimento, senza pronunciarsi sulle spese, senza esaminare nel merito i motivi di ricorso.
Esito
Favorevole al resistente (appaltatore)
La controversia
La controversia nasce da un appalto di servizi affidato da una fondazione committente a una società cooperativa sociale. La cooperativa otteneva decreto ingiuntivo per il pagamento di € 122.867,14 oltre interessi, a titolo di corrispettivo per servizi fatturati con due fatture scadute nel 2017. La fondazione proponeva opposizione al decreto, poi rigettata sia in primo grado sia in appello. La Corte d'appello riteneva esigibile il credito dell'appaltatore verso la committente e osservava che la solidarietà ex art. 29 d.lgs. 276/2003 a tutela dei lavoratori dell'appaltatore non rendeva inesigibile il credito dell'appaltatore, né legittimava il mancato pagamento sulla sola base di una diffida proveniente da un soggetto estraneo al rapporto. Inoltre, la committente non aveva utilmente invocato la mancata collaborazione dell'appaltatore nella quantificazione delle spettanze, perché, anche dopo aver ricevuto la documentazione necessaria, non aveva provveduto al pagamento in favore dei lavoratori. Avverso tale decisione la fondazione proponeva ricorso per cassazione con tre motivi, ma nelle more la posizione della ricorrente era stata trasferita per fusione a un'altra fondazione, che depositava rinuncia al ricorso; la controparte accettava la rinuncia e le parti chiedevano l'estinzione del giudizio senza spese.
Norme richiamate
art. 29 d.lgs. n. 276/2003
La solidarietà del committente con l'appaltatore riguarda i crediti retributivi e contributivi dei lavoratori dipendenti dell'appaltatore, ma non comporta l'inesigibilità del credito dell'appaltatore verso la committente.
art. 391 c.p.c.
La rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte e munita delle necessarie procure speciali, determina l'estinzione del procedimento di cassazione.
Massime di principio
- Nel rapporto di appalto, la responsabilità solidale del committente verso i lavoratori dell'appaltatore non sospende né estingue, di per sé, il credito dell'appaltatore per il corrispettivo delle prestazioni eseguite.
- La diffida proveniente da un soggetto estraneo al rapporto contrattuale non è sufficiente, da sola, a rendere non esigibile il credito dell'appaltatore verso la committente.
- Se la committente intende opporre in compensazione o in regresso quanto pagato ai lavoratori dell'appaltatore, ciò presuppone che il pagamento sostitutivo sia effettivamente avvenuto e sia dedotto nel giudizio nei limiti consentiti.
- La rinuncia al ricorso per cassazione, una volta accettata dalla controparte con le forme richieste, comporta l'estinzione del giudizio e impedisce ogni decisione sul merito delle censure.
- rami
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