Sentenza del 03/03/2017 n. 5402 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle entrate aveva contestato alla società, per l'anno d'imposta 2004, ricavi non dichiarati derivanti dalla vendita di immobili a prezzi ritenuti antieconomici e inferiori ai valori di mercato, recuperando maggiori IVA, IRES e IRAP, oltre a sanzioni e interessi. Ai soci erano stati notificati autonomi avvisi ai fini IRPEF e addizionali, imputando loro pro quota il maggior reddito della società in ragione della ristretta base sociale. I contribuenti hanno contestato l'utilizzo del valore normale degli immobili, la sufficienza degli elementi extracontabili e la motivazione dell'accertamento analitico-induttivo, nonché la presunta illegittimità della distribuzione degli utili ai soci.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo, il secondo e il quarto motivo di ricorso e ha dichiarato inammissibile il terzo. Ha ritenuto che i giudici di merito non avessero applicato una presunzione legale fondata sul semplice scostamento tra prezzo dichiarato e valore normale, ma avessero utilizzato presunzioni semplici basate su una pluralità di indizi gravi, precisi e concordanti: l'antieconomicità delle vendite, i valori indicati nel materiale promozionale della società, i valori di mercato del settore, l'assenza di una comprovata urgenza di liquidare gli immobili e precedenti condotte analoghe. Ha inoltre confermato che, nelle società di capitali a ristretta base sociale, l'accertamento di utili extracontabili consente di presumere la loro distribuzione ai soci. I ricorrenti sono stati condannati in solido al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 5.500 euro oltre eventuali spese prenotate a debito.
Norme richiamate
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54
La rettifica IVA può fondarsi, anche dopo l'eliminazione della presunzione legale collegata al valore normale, su presunzioni semplici purché gli indizi siano gravi, precisi e concordanti.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39
Consente l'accertamento analitico-induttivo del reddito sulla base della contabilità e di elementi extracontabili idonei a dimostrare ricavi non dichiarati.
Legge n. 88 del 2009, art. 24, comma 5
L'abrogazione della presunzione legale basata sullo scostamento tra corrispettivo e valore normale non impedisce all'amministrazione finanziaria di provare l'occultamento di ricavi mediante presunzioni semplici.
D.L. n. 223 del 2006, art. 35
La disciplina storicamente collegata al valore normale degli immobili non è stata applicata come presunzione legale nel caso esaminato; l'accertamento è stato valutato sulla base di elementi indiziari complessivi.
Direttiva CEE n. 112 del 2006, art. 73
La Corte ha ritenuto non sussistente un contrasto tra la disciplina nazionale applicata e il diritto dell'Unione europea in materia di base imponibile IVA.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, nn. 3 e 5
In cassazione è possibile censurare violazioni di legge e specifici vizi motivazionali, ma non chiedere una nuova valutazione del merito o una diversa ponderazione delle prove.
Codice di procedura civile, art. 112
L'eventuale omessa pronuncia sulla questione relativa ai soci può essere integrata dalla Corte di cassazione quando la soluzione giuridica è vincolata da un principio consolidato.
Massime di principio
- La vendita di immobili a prezzi molto inferiori ai valori di mercato o con margini manifestamente antieconomici può giustificare un accertamento induttivo, anche se la contabilità è formalmente regolare, quando l'amministrazione raccolga una pluralità di indizi coerenti.
- Dopo l'eliminazione della presunzione legale basata sul solo scostamento tra prezzo dichiarato e valore normale, il fisco deve comunque fornire una prova presuntiva qualificata, fondata su elementi gravi, precisi e concordanti; il solo scostamento non dovrebbe essere sufficiente.
- Materiale pubblicitario, prezzi praticati nello stesso settore, condizioni finanziarie dell'impresa, precedenti comportamenti e concreta situazione economica possono essere utilizzati congiuntamente per dimostrare ricavi occultati.
- Nelle società di capitali con ristretta base sociale, l'accertamento di utili extracontabili può far presumere la loro distribuzione ai soci, salvo che questi forniscano una prova specifica contraria.
- Il divieto di doppia presunzione non impedisce la presunzione di distribuzione degli utili ai soci: il fatto noto è la ristretta composizione societaria accompagnata da vincoli di controllo e solidarietà, non una presunzione costruita esclusivamente su un'altra presunzione.
- Nel giudizio di cassazione non è normalmente possibile ottenere una nuova valutazione dei fatti o delle prove: occorre dimostrare una reale omissione motivazionale, una contraddizione insanabile o una violazione giuridica specifica.
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