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Sentenza

Sentenza del 25/02/2022 n. 6765 - Corte di Cassazione

Reati tributari - Evasione fiscale - Confisca prima casa - Fondo patrimoniale.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione del decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente della casa di abitazione inclusa in un fondo patrimoniale, in relazione a reati tributari (D.Lgs. n. 74/2000). Il ricorrente sosteneva che: 1) la normativa che tutela la "prima casa" dall'espropriazione fiscale (D.P.R. n. 602/1973, art. 76, come modificato dal D.L. 69/2013) si applica anche alla confisca penale; 2) l'immobile era costituito in fondo patrimoniale (art.170 c.c.) e pertanto sottratto a sequestro/impignorabilità.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e confermato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui: il limite alla espropriazione immobiliare previsto dall'art.76, comma 1, lett. a) del D.P.R. n. 602/1973 (nella formulazione introdotta dal D.L. 69/2013) opera solo nelle espropriazioni promosse dall'Erario per debiti fiscali e non si estende alla confisca penale (diretta o per equivalente) o al sequestro preventivo ad essa finalizzato; il citato limite riguarda l'"unico immobile di proprietà del debitore" e non la sola qualificazione di "prima casa"; i beni costituiti in fondo patrimoniale gravano di un mero vincolo di destinazione che non esclude la disponibilità del conferente e possono quindi essere sottoposti a sequestro e confisca se il conferente è autore del reato. La questione di legittimità costituzionale è stata ritenuta irrilevante per carenza del presupposto fattuale.

Norme richiamate

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 76, comma 1, lett. a)

    testo introdotto dall'art. 52, comma 1, lett. g) del D.L. 21 giugno 2013, n. 69 (conv. L. 9 agosto 2013, n. 98)

    Il limite alla espropriazione immobiliare riguarda solo le espropriazioni da parte dell'Erario per debiti tributari e il concetto è quello dell'"unico immobile di proprietà del debitore"; non si applica alla confisca penale né al sequestro preventivo ad essa finalizzato.

  • D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 12-bis

    Norma collegata alla confisca per equivalente nei reati tributari: la confisca mira al profitto del reato (risparmio economico dell'evasione) e non al debito tributario comprensivo di sanzioni/interessi; può quindi dar luogo a sequestro preventivo sui beni del responsabile, anche oltre i limiti dell'espropriazione fiscale.

  • Codice di procedura penale, art. 321, comma 2

    Norma procedurale sul provvedimento di sequestro preventivo e sul riesame; è stata richiamata nel motivo di ricorso ma la Corte ha ritenuto infondate le doglianze in ordine ai presupposti per il sequestro.

  • Codice penale, art. 322-ter c.p.

    Richiamato nella motivazione del ricorso a titolo di disciplina generale dei sequestri/effetti; la Corte ha confermato la corretta applicazione delle norme procedurali da parte del Tribunale.

  • Codice civile, art. 170

    Disciplina del fondo patrimoniale: determina un vincolo di destinazione dei beni ai bisogni della famiglia ma non elimina la titolarità/dispobilità dei beni da parte del conferente; pertanto i beni del fondo possono essere aggrediti da misure cautelari e confisca penale a carico del conferente autore del reato.

  • D.L. 21 giugno 2013, n. 69, art. 52, comma 1, lett. g) (conv. L. 9 agosto 2013, n. 98)

    Modifica normativa citata che ha limitato l'espropriazione immobiliare per alcune ipotesi fiscali; la Corte chiarisce che detta limitazione non si estende alla confisca penale.

  • Costituzione (artt. 2, 3, 29, 47)

    Richiamati nella questione di legittimità costituzionale sollevata dal ricorrente (diritti fondamentali, protezione della famiglia, tutela del risparmio), ma la Corte ha ritenuto la questione non rilevante per difetto del presupposto fattuale.

Massime di principio

  • Il limite previsto dall'art.76 D.P.R. n. 602/1973 tutela contro le espropriazioni fiscali promosse dall'Erario e riguarda l'"unico immobile di proprietà", non la qualifica di "prima casa"; non vincola la confisca penale o il sequestro preventivo ad essa finalizzato.
  • La confisca per equivalente nei reati tributari mira al profitto del reato (risparmio fiscale) e non al debito tributario comprensivo di sanzioni e interessi; perciò può dare luogo all'aggressione di patrimoni anche diversi dall'asset aziendale.
  • Il fondo patrimoniale (art.170 c.c.) impone un vincolo di destinazione ma non elimina la disponibilità del conferente: i beni del fondo possono essere sottoposti a sequestro e confisca se il conferente è responsabile del reato.
  • La qualifica di "prima casa" non è sufficiente, da sola, a impedire misure cautelari o confisca; per ottenere tutele nelle procedure espropriative fiscali occorre dimostrare che l'immobile è l'unico bene di proprietà secondo il significato di legge.
  • In sede di impugnazione è fondamentale dimostrare i presupposti fattuali rilevanti (es. che l'immobile sia l'unico bene di proprietà); senza prova del fatto, le questioni di costituzionalità o di interpretazione applicativa possono essere dichiarate irrilevanti.
  • Per la difesa in casi analoghi: documentare la situazione patrimoniale complessiva, contestare il nesso fra bene e profitto del reato, verificare vizi procedurali nel decreto di sequestro (art.321 c.p.p.) e, quando possibile, proporre misure meno invasive o garanzie alternative.

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