Corte di giustizia, Sentenza C-322/22
Sentenza della Corte (Settima Sezione) dell'8 giugno 2023. — E. contro Dyrektor Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Naczelny Sąd Administracyjny. — Rinvio pregiudiziale – Principio di leale cooperazione – Principio di effettività – Imposta riscossa da uno Stato membro in violazione del diritto dell’Unione – Violazione constatata a seguito di una sentenza della Corte – Diritto al versamento di interessi sull’eccedenza – Normativa nazionale che riconosce il diritto al versamento di interessi solo sino al trentesimo giorno successivo alla pubblicazione della sentenza della Corte nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. — Causa C-322/22
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha esaminato una disciplina polacca che, per i rimborsi di imposte riscosse in violazione del diritto dell’Unione, faceva cessare o escludeva gli interessi oltre il trentesimo giorno dalla pubblicazione della sentenza europea rilevante. Ha affermato che il contribuente ha diritto non solo al rimborso dell’imposta indebitamente versata, ma anche agli interessi fino al rimborso integrale, quale compensazione della indisponibilità delle somme. Una limitazione temporale così rigida viola il principio di effettività, soprattutto perché il contribuente può non essere in grado di conoscere o di far valere tempestivamente la pronuncia della Corte.
Interessi dovuti sul rimborso di un tributo riscosso in violazione del diritto dell’Unione: incompatibilità di una disciplina nazionale che li limita al 30° giorno dalla pubblicazione della sentenza della Corte
La questione giuridica
Si chiede se i principi di effettività e di leale cooperazione, nonché il principio di equivalenza, ostino a una normativa polacca che, in caso di rimborso di un’eccedenza fiscale derivante da una sentenza della Corte che ha accertato l’incompatibilità del tributo con il diritto dell’Unione, limita gli interessi dovuti al contribuente al trentesimo giorno successivo alla pubblicazione della sentenza nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, o addirittura esclude ogni interesse se l’eccedenza è stata versata dopo tale termine.
Principio di diritto
Il diritto dell’Unione, in particolare il principio di effettività letto con il principio di leale cooperazione, osta a una disciplina nazionale che, quando la domanda di rimborso di un tributo indebitamente riscosso è proposta oltre 30 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea della sentenza della Corte che ha accertato l’illegittimità del prelievo, limita gli interessi dovuti al 30° giorno successivo a tale pubblicazione, oppure li esclude del tutto se il tributo è stato prelevato dopo quel termine; gli interessi devono coprire l’intero periodo tra il pagamento indebito e il rimborso, salvo modalità procedurali che non rendano eccessivamente difficile l’esercizio del diritto.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Articolo 4, paragrafo 3, TUE
- Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych (updop), articoli 3, 22 e 26
- Ustawa – Ordynacja podatkowa (codice tributario), articoli 8, 30, 72, 73, 74, 75, 77 e 78
Interessi sul rimborso di un’imposta riscossa in violazione del diritto dell’Unione
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Naczelny Sąd Administracyjny (Polonia) in materia tributaria. La Corte è chiamata a verificare se una normativa nazionale possa limitare, in presenza di una sentenza della Corte che accerta l’illegittimità del prelievo, la decorrenza degli interessi dovuti sul rimborso di un’eccedenza fiscale.
Fatti e procedimento principale
E., fondo di investimento con sede negli Stati Uniti, ha chiesto il rimborso di eccedenze di imposta sulle società versate per gli anni 2012, 2013 e 2014, nonché il pagamento degli interessi sulle somme indebitamente riscosse. Il contribuente ha sostenuto che l’eccedenza derivava dalla sentenza Emerging Markets Series of DFA Investment Trust Company (C‑190/12), con cui la Corte aveva dichiarato incompatibile con il diritto dell’Unione il prelievo in questione.
L’amministrazione fiscale polacca ha rimborsato le eccedenze ma ha negato integralmente gli interessi; successivamente il direttore dell’amministrazione tributaria ha riconosciuto gli interessi solo in parte, applicando l’articolo 78, paragrafo 5, punto 2, del codice tributario polacco. Per le eccedenze del 2012 e 2013, gli interessi sono stati riconosciuti solo fino al 30° giorno successivo alla pubblicazione della sentenza Emerging Markets nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea; per il 2014, invece, sono stati esclusi del tutto.
Normativa nazionale rilevante
Il giudice del rinvio ha richiamato, in particolare:
- l’articolo 74 del codice tributario, che disciplina la domanda di rimborso dell’eccedenza quando questa deriva da una sentenza della Corte;
- l’articolo 77, che prevede il rimborso entro 30 giorni dalla domanda;
- l’articolo 78, paragrafo 5, che riconosce gli interessi solo se la domanda è presentata entro 30 giorni dalla pubblicazione della sentenza della Corte nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, altrimenti limitandoli al 30° giorno o escludendoli.
Rilevano anche le disposizioni sull’obbligo del sostituto d’imposta di prelevare e versare l’imposta e di informare il contribuente, in particolare l’articolo 26 dell’updop.
Questione pregiudiziale
Il giudice del rinvio ha chiesto se i principi di effettività, leale cooperazione ed eventualmente equivalenza ostino a una normativa nazionale che, nei casi in cui la domanda di rimborso sia presentata oltre 30 giorni dalla pubblicazione della sentenza della Corte, limita gli interessi al 30° giorno successivo alla pubblicazione oppure li esclude totalmente se il tributo è stato prelevato dopo quel termine.
Ragionamento della Corte
La Corte ricorda anzitutto che, secondo una giurisprudenza costante, il principio di leale cooperazione impone agli Stati membri di eliminare le conseguenze illecite di una violazione del diritto dell’Unione e di prevedere modalità procedurali che rispettino i principi di equivalenza ed effettività.
La Corte ribadisce inoltre che il contribuente cui sia stata imposta una tassa in violazione del diritto dell’Unione ha diritto non solo alla restituzione della somma indebitamente percepita, ma anche agli interessi destinati a compensare l’indisponibilità di quella somma. Tale diritto costituisce espressione del principio generale di ripetizione dell’indebito.
In assenza di una disciplina armonizzata, spetta agli ordinamenti nazionali stabilire le modalità di versamento degli interessi, ma queste non possono rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio del diritto al rimborso e agli interessi. In particolare, gli interessi devono coprire, di regola, l’intero periodo compreso tra il pagamento indebito e il rimborso.
Applicando tali principi al caso polacco, la Corte osserva che il limite di 30 giorni può essere irragionevole:
- per i contribuenti che non erano parte nel procedimento che ha dato luogo alla sentenza della Corte e che possono non conoscere tempestivamente la decisione;
- persino per i contribuenti parte di quel procedimento, quando la constatazione dell’illegittimità dipende da verifiche ulteriori demandate al giudice del rinvio o all’amministrazione tributaria;
- soprattutto nei casi in cui l’imposta sia stata riscossa da un sostituto d’imposta, che informa il contribuente solo successivamente, con uno sfasamento temporale che può far scadere il termine prima ancora che il contribuente sia in grado di reagire.
La Corte respinge quindi l’idea che il contribuente debba sopportare la perdita degli interessi solo perché non ha presentato la domanda entro 30 giorni dalla pubblicazione della sentenza europea. Una simile disciplina non assicura un rimborso pieno e adeguato del pregiudizio subito.
Decisione
La Corte dichiara che il principio di effettività, in combinato disposto con il principio di leale cooperazione, osta a una normativa nazionale che, quando la domanda di rimborso di un’eccedenza fiscale è proposta oltre 30 giorni dalla pubblicazione della sentenza della Corte nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, limita gli interessi al 30° giorno successivo alla pubblicazione o li esclude del tutto se l’eccedenza è stata versata dopo tale termine.
La Corte non ritiene necessario pronunciarsi separatamente sul principio di equivalenza.
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