Cassazione Penale, Sentenza n. 39286/2024 del 25/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l'applicazione della disciplina della continuazione tra due condanne: una per reati previsti dagli artt. 2 e 4 della L. 2/10/1967, n. 895 (reato commesso il 3/9/2014) e una per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 9/10/1990, n. 309 (reato commesso il 17/9/2014). Ha dedotto programmazione unitaria dei reati invocando la vicinanza spazio-temporale, la presenza del medesimo soggetto di contatto (Pierluigi Rollo), la non necessarietà della coincidenza soggettiva dei correi e il suo coinvolgimento in attività di traffico di armi e stupefacenti.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il secondo reato fosse estemporaneo sulla base delle dichiarazioni rese dallo stesso ricorrente (accettazione di un incarico di trasporto di stupefacente dietro compenso di 1.500 euro per difficoltà economiche), quindi frutto di autonoma volizione commissionata da un soggetto estraneo e non programmata insieme al primo reato. La sentenza richiama la giurisprudenza secondo cui l'estemporaneità impedisce il riconoscimento della continuazione anche se esistono alcuni indici favorevoli (contiguità spazio-temporale, omogeneità, ecc.). Il ricorso è stato ritenuto infondato e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Legge 2 ottobre 1967, n. 895, artt. 2 e 4
reato di cui all'art. 2 e 4 L. 2 ottobre 1967, n. 895, commesso in Lecce il 3 settembre 2014
Individuazione della prima condanna (reato connesso alle armi). La norma è richiamata per descrivere la fattispecie penalmente sanzionata; non è stata ritenuta di per sé sufficiente a dimostrare un progetto criminoso unitario con il secondo reato.
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73
reato di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, commesso in Lecce il 17 settembre 2014
Individuazione della seconda condanna (traffico di stupefacenti). La Corte ha ritenuto che questo reato fosse stato commesso per incarico e compenso, in modo estemporaneo e non programmato insieme al primo, escludendo la continuazione.
Codice di procedura penale, art. 616, comma 1
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Norma applicata per la statuizione sulle spese del procedimento in caso di rigetto del ricorso.
Giurisprudenza di legittimità (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo)
Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074
Principio richiamato secondo cui il riconoscimento della continuazione richiede una verifica approfondita di indicatori concreti (omogeneità dei reati e del bene protetto, contiguità spazio-temporale, cause, modalità, sistematicità, e la prova che i reati successivi fossero programmati almeno nelle linee essenziali); la estemporaneità impedisce il riconoscimento anche se alcuni indici sono presenti.
Giurisprudenza (Sez. 2, n. 8644 del 11/01/2019, Cannizzo)
Sez. 2, n. 8644 del 11/01/2019, Cannizzo, Rv. 276322
Richiamata la distinzione nel valore probatorio delle dichiarazioni: le dichiarazioni 'contra se' dell'imputato non richiedono lo stesso tipo di riscontro esterno delle dichiarazioni 'contra alios' e possono avere valore decisivo in sede di esecuzione.
Giurisprudenza (Sez. 5, n. 12788 del 24/01/2023, Bifone)
Sez. 5, n. 12788 del 24/01/2023, Bifone, Rv. 284264
In sede di esecuzione non è consentito accertare il fatto in modo diverso da quanto già ricostruito nel giudizio di cognizione; si rimane vincolati alle risultanze del processo di cognizione.
Massime di principio
- La continuazione richiede la prova di un disegno criminoso unitario: la mera vicinanza temporale e territoriale non è automaticamente sufficiente.
- L'estemporaneità di un reato (ossia la commissione su incarico esterno e per motivi contingenti) esclude la configurazione della continuazione anche se sussistono altri indici di collegamento.
- Le dichiarazioni rese dal reo, quando siano 'contra se', possono avere valore decisivo in sede di esecuzione e non richiedono per forza riscontri esterni.
- La presenza di una persona comune ai due episodi non prova di per sé la programmazione unitaria: occorre dimostrare il ruolo e il collegamento organico rispetto al progetto criminoso.
- In sede di esecuzione il giudice è vincolato alla ricostruzione dei fatti operata nel giudizio di cognizione e non può riesaminare liberamente le prove per invertire tale ricostruzione.
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