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Sentenza

Sentenza n. 861/2026 - Napoli, Sezione 4

per l'annullamento, per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del provvedimento, protocollo n. -OMISSIS- del 29.09.2025 dell'Istituto Comprensivo “-OMISSIS- - -OMISSIS-” - -OMISSIS-- -OMISSIS-- -OMISSIS-, ove il Dirigente Scolastico decreta l'assegnazione a favore dell'alunna -OMISSIS- di numero 18 ore settimanali di sostegno didattico, per l'anno scolastico 2025/2026; - di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e/o consequenziali comunque lesivi degli interessi del ricorrente; - dei provvedimenti (dei quali non si conoscono gli estremi) con i quali il Ministero dell'Istruzione, l'Ufficio scolastico provinciale e l'Ufficio scolastico regionale hanno assegnato alla scuola suindicata un numero d'insegnanti insufficiente ad assicurare un adeguato sostegno scolastico ai disabili gravi, iscritti presso la stessa E PER LA CONDANNA, ANCHE CON PROVVEDIMENTO CAUTELARE EX ART. 56 CPA: dell'Amministrazione scolastica ad assegnare a -OMISSIS- il sostegno didattico per l'intero orario di servizio settimanale del docente specializzato (rapporto 1:1), ossia per complessive 30 ore settimanali; per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 2.01.2026, ore 17.24: a) del P.E.I. 2025/2026, protocollo del 6.11.2025, emesso dall’ Istituto Comprensivo “-OMISSIS- – -OMISSIS-” - -OMISSIS- – -OMISSIS-; b) di tutti gli ulteriori atti presupposti, preparatori, connessi e/o consequenziali, comunque lesivi degli interessi del ricorrente; nonché per il rinnovato accertamento e la declaratoria del diritto dell’alunna -OMISSIS- ad essere assistita da un insegnante di sostegno specializzato per l’intero orario scolastico (rapporto 1 a 1);

Giustizia amministrativa202505329

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Assegnazione di 18 ore settimanali di sostegno e P.E.I. recante la previsione di 18 ore, con contestuale richiesta di riconoscimento di 30 ore settimanali di sostegno specializzato

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (genitore di studentessa)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, quale esercente la responsabilità genitoriale sulla minore, ha impugnato il provvedimento del dirigente scolastico che aveva assegnato 18 ore settimanali di sostegno per l'anno scolastico 2025/2026, nonché gli atti con cui l'amministrazione scolastica avrebbe assegnato alla scuola un numero insufficiente di docenti di sostegno. È stato inoltre impugnato, con motivi aggiunti, il P.E.I. del 6 novembre 2025, chiedendo l'accertamento del diritto della minore a un insegnante di sostegno specializzato per l'intero orario scolastico, pari a 30 ore settimanali. La domanda cautelare è stata fondata sulla gravità della disabilità, riconosciuta ai sensi dell'art. 3, comma 3, della l. 104/1992, e sulla prescrizione del sostegno in deroga. Il giudice monocratico aveva inizialmente ordinato il riesame dell'assegnazione; con successivo decreto cautelare aveva disposto il riesame del P.E.I., rilevando la contraddittorietà tra l'assegnazione di 18 ore e le indicazioni contenute nello stesso documento, secondo cui la minore necessitava di ulteriori 12 ore e di un supporto costante, esclusivo e dedicato.

La decisione

Dopo il decreto cautelare del 3 gennaio 2026, l'istituto scolastico ha integrato le ore di sostegno assegnate alla minore. Il ricorrente ha quindi chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, con condanna alle spese per soccombenza virtuale. Le amministrazioni resistenti non si sono opposte. Il TAR, rilevato che l'interesse sostanziale dedotto era stato integralmente soddisfatto in corso di causa, ha dichiarato cessata la materia del contendere. Ha posto solidalmente a carico delle parti resistenti e dell'amministrazione intimata le spese di lite, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori, con attribuzione al difensore antistatario, valorizzando la soccombenza virtuale.

Norme richiamate

  • art. 56 c.p.a.

    Consente l'adozione di misure cautelari monocratiche nei casi di estrema gravità e urgenza; nel caso concreto è stato utilizzato per ordinare il riesame dell'assegnazione e del P.E.I.

  • art. 60 c.p.a.

    Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza breve nella camera di consiglio, previo avviso alle parti.

  • art. 3, comma 3, l. 104/1992

    È richiamato quale fondamento del riconoscimento della situazione di handicap grave della minore.

  • art. 93 c.p.c.

    Ha fondato l'attribuzione delle spese al difensore del ricorrente che ne aveva dichiarato l'anticipo.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio, l'amministrazione adotta un provvedimento che soddisfa integralmente l'interesse sostanziale azionato, il giudice amministrativo dichiara cessata la materia del contendere.
  • In materia di sostegno scolastico, la valutazione dell'amministrazione deve essere coerente con gli elementi contenuti nel P.E.I.; è contraddittorio assegnare un numero di ore inferiore a quello che lo stesso documento individua come necessario per la piena inclusione dell'alunno.
  • Nei casi di estrema gravità e urgenza connessi alla necessità di garantire il sostegno scolastico a un alunno con disabilità grave, il giudice può ordinare in sede monocratica il riesame dell'assegnazione delle ore e del P.E.I.
  • La cessazione della materia del contendere non impedisce la regolazione delle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale, valutando quale parte avrebbe verosimilmente prevalso sulla domanda originaria.

Come è indicizzato

MaterieScuolaTutela cautelareEstinzione, perenzione e improcedibilitàDecisione e riti speciali
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnicaSopravvenuta carenza di interesse

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