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Sentenza

Sentenza n. 1094/2026 - Bari, Sezione 1

per l'annullamento - dell'ordinanza di demolizione n. -OMISSIS- emessa dalla Città di Vieste; - del presupposto verbale di accertamento del Corpo di Polizia Locale di Vieste n. -OMISSIS-; - di ogni altro atto e provvedimento preordinato, presupposto, connesso e consequenziale e di ogni altro atto facente parte del procedimento che qui si impugna, laddove lesivo dei diritti e interessi legittimi del ricorrente, anche se non conosciuto.

Giustizia amministrativa202500840

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Bari, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Ordinanza del Comune di Vieste di demolizione di un manufatto murario di circa 65 mq e di un porticato di circa 24 mq, nonché verbale di accertamento della Polizia Locale presupposto

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza che gli ingiungeva, insieme alla proprietaria dell’area, la demolizione di un manufatto e di un porticato realizzati senza titolo edilizio, autorizzazione paesaggistica e autorizzazione sismica. Ha dedotto: 1) l’omessa notifica dell’ordinanza alla moglie, asserita comproprietaria per metà, e l’erronea individuazione della proprietaria; 2) che il manufatto era già stato condonato con concessione in sanatoria n. 16 dell’8 ottobre 2008 e che la ricostruzione, dopo incendi boschivi del 1996 e del 2007, era sostanzialmente fedele e di superficie inferiore; ha inoltre rivendicato la proprietà dell’area per usucapione e contestato il presupposto fattuale dell’ordinanza; 3) la violazione degli artt. 7 e seguenti della l. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento; 4) in via subordinata, l’incompetenza del Comune e la tardività, qualora l’ordinanza fosse qualificata come ritiro della concessione in sanatoria del 2008. Il Comune non si è costituito e non ha adempiuto all’ordine istruttorio; si sono costituiti la Soprintendenza e la proprietaria controinteressata, che ha sostenuto di avere acquistato nel 2021 un’area priva di fabbricati.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Il primo motivo è infondato: l’omessa notificazione dell’ordinanza a uno dei comproprietari non ne determina l’illegittimità, ma incide soltanto sulla sua efficacia nei confronti del destinatario pretermesso e sulla decorrenza del termine per impugnare. Il terzo motivo è infondato perché l’ordine di demolizione, in presenza dei presupposti di legge, è vincolato e doveroso, sicché la comunicazione di avvio è superflua. Il quarto motivo è stato assorbito: l’ordinanza non costituisce ritiro della concessione in sanatoria, quindi non ricorre il presupposto della censura subordinata. Il secondo motivo è infondato: la ricostruzione successiva a un evento distruttivo può essere esclusa dall’obbligo di permesso di costruire solo se ripristina un fabbricato già legittimamente autorizzato. Qui gli incendi si verificarono nel 1996 e nel 2007, prima del rilascio della sanatoria dell’8 ottobre 2008; al momento della ricostruzione il manufatto era quindi privo di titolo edilizio. Inoltre il ricorrente non ha provato la fedele ricostruzione rispetto al manufatto oggetto della sola domanda di condono. La controversia sulla proprietà dell’area non è stata esaminata nel merito perché non rilevante ai fini delle censure. Spese compensate per la peculiarità della vicenda.

Norme richiamate

  • artt. 7 e ss. l. 241/1990

    La natura vincolata e doverosa, in presenza dei presupposti di legge, della tipologia di atti de quibus, la rende superflua, in quanto nessun apporto partecipativo del privato può modificarne il contenuto.

    Per gli ordini di demolizione vincolati e doverosi, una volta accertati i presupposti di legge, la comunicazione di avvio del procedimento è superflua perché la partecipazione del privato non può modificarne il contenuto.

  • art. 31 d.P.R. 380/2001

    Nel caso di specie difetta il presupposto della previa legittima autorizzazione: l’istanza di condono è stata presentata il 1^ aprile 1986 e l’immobile è stato interessato da due incendi boschivi nel 1996 e nel 2007, prima del rilascio della concessione in sanatoria dell’8 ottobre 2008. Ne deriva che, allorquando è stato ricostruito, il manufatto era privo di titolo edilizio e richiedeva il rilascio del permesso di costruire unitamente all’autorizzazione paesaggistica e all’autorizzazione sismica.

    La ricostruzione dopo la distruzione di un manufatto non può beneficiare dell’esenzione dal titolo edilizio propria del ripristino fedele quando, al momento dell’evento distruttivo e della ricostruzione, il manufatto non era ancora stato legittimato: la sola domanda di condono non equivale a previa legittima autorizzazione.

Massime di principio

  • L’omessa notificazione di un’ordinanza di demolizione a uno dei comproprietari non ne determina l’illegittimità; costituisce una condizione di efficacia nei confronti del destinatario non raggiunto dalla notifica, per il quale il termine d’impugnazione decorre dalla conoscenza dell’atto.
  • La comunicazione di avvio del procedimento è superflua prima dell’adozione di un ordine di demolizione vincolato e doveroso, quando ricorrano i presupposti di legge e l’apporto partecipativo del privato non possa incidere sul contenuto dell’atto.
  • La ricostruzione di un fabbricato distrutto da un evento non imputabile al proprietario può non richiedere un nuovo permesso di costruire soltanto se costituisce il ripristino di un edificio già legittimamente autorizzato; la pendenza di una domanda di condono, se la sanatoria interviene dopo la distruzione, non dimostra la previa legittimità dell’edificio.
  • Chi invoca la fedele ricostruzione per contestare l’obbligo di un titolo edilizio deve provarne la corrispondenza al manufatto preesistente legittimamente autorizzato.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioni
RamiEdilizia
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiPartecipazione procedimentale

Testo integrale

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