Cassazione Penale, Sentenza n. 11737/2023 del 20/03/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso avverso la conferma di condanna per peculato per aver destinato a finalità privatistiche (sostegno alla campagna elettorale di Giorgio Guazzaloca, giugno 2009) parte delle somme del fondo per il funzionamento del gruppo consiliare "Per l'Emilia Romagna" (spese di pubblicità per complessivi €71.656,80). Il ricorrente deduceva: errata interpretazione delle norme regionali sui rimborsi; assenza dell'elemento soggettivo (errore sul fatto); mancata valorizzazione del giudizio di regolarità del Comitato tecnico; errata qualificazione del reato (proposta derubricazione ad art. 316-ter c.p.); mancata estensione della sospensione condizionale alla pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici. Inoltre la difesa eccepiva la prescrizione dei fatti del 2009.
La decisione
La Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato esclusivamente con riguardo all'eccezione di prescrizione e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per intervenuta prescrizione. Sui profili sostanziali (qualificazione del fatto, elemento soggettivo, valorizzazione del controllo interno) i motivi sono stati ritenuti infondati; il motivo relativo alla sospensione condizionale della pena accessoria sarebbe stato fondato ma non applicabile retroattivamente. Tenuto conto del termine massimo di prescrizione per il peculato (12 anni e 6 mesi) e del periodo di sospensione computato (178 giorni), sono risultati prescritti tutti i fatti anteriori al 1/2/2010, ovvero le spese del 2009.
Norme richiamate
art. 314 cod. pen.
La disponibilità diretta del fondo al Presidente del gruppo è stata ritenuta sufficiente per integrare la fattispecie del peculato; l'appropriazione di somme destinate all'esercizio delle funzioni consiliari per finalità elettorali integra il reato.
art. 316-ter cod. pen.
La derubricazione della condotta ad una fattispecie meno grave (art. 316-ter) è stata ritenuta non condivisibile perché, nel caso, il denaro era nella disponibilità diretta del presidente del gruppo.
Leggi regionali n. 42/1995 e n. 32/1997
I contributi per il funzionamento dei gruppi sono destinati a spese di rappresentanza e a manifestazioni cui i consiglieri partecipano per incarico del gruppo; è espressamente vietato l'utilizzo dei fondi in favore dei partiti politici. Pertanto non possono essere utilizzati per iniziative di natura prettamente politica ed estranee al mandato consiliare.
Massime di principio
- I fondi per il funzionamento dei gruppi consiliari non possono essere impiegati per fini elettorali o iniziative prettamente politiche: usi del genere possono integrare il reato di peculato se il denaro è nella disponibilità del titolare del fondo.
- La disponibilità diretta del denaro (es. presidente del gruppo) è un elemento cruciale per la configurazione del peculato; l'eventuale richiesta di derubricazione va valutata alla luce di tale disponibilità effettiva.
- L'errore basato su regolamenti interni che autorizzerebbero rimborsi ampi e generici è qualificato come errore sulla legge penale (non esclude il dolo) se non sussiste una chiara norma extrapenale che legittimi l'uso.
- Il giudizio favorevole di un organo tecnico interno (Comitato) non obbliga automaticamente l'assoluzione: se il giudice d'ufficio o del merito disattende quel parere deve darne motivazione non manifestamente illogica; tuttavia la sola esistenza di un parere favorevole non esclude responsabilità penale.
- Nelle valutazioni di impugnazione è essenziale verificare i termini di prescrizione con contabilizzazione di eventuali sospensioni: anche profili sostanziali favorevoli all'imputato possono rimanere inutili se il reato è già estinto per prescrizione.
- Modifiche legislative intervenute dopo i fatti (es. disciplina sulla sospensione condizionale di pene accessorie) non si applicano retroattivamente; se la contestazione riguarda l'applicabilità di una norma nuova, l'eventuale vantaggio non può essere invocato per fatti anteriori.
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