Cassazione Penale, Sentenza n. 19445/2023 del 09/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Saglimbene è stato condannato per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. (resistenza a pubblico ufficiale) per avere, alla guida di un autoveicolo in una zona chiusa al transito, disobbedito all'intimazione di fermarsi e proferito frasi minacciose rivolte al Commissario della Polizia Locale (tra cui "qua finisce male io la testa te la sbatto qua"). Il ricorrente ha impugnato la sentenza deducendo: (1) che la sua condotta fosse mera resistenza passiva/disobbedienza senza elementi di violenza o minaccia rilevanti ai fini dell'art. 337; (2) che la Corte di appello avesse erroneamente escluso l'applicabilità della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen., fondandosi su una modifica normativa (d.l. n. 53/2019, poi integrata da successivi interventi) entrata in vigore dopo il fatto, che avrebbe escluso in astratto la tenuità per reati commessi nei confronti di pubblici ufficiali.
La decisione
Il ricorso è stato in parte respinto e in parte accolto. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile: la Corte ha confermato che la condotta di Saglimbene non si risolveva in una semplice resistenza passiva, ma includeva una minaccia diretta, finalizzata a impedire la contestazione dell'infrazione amministrativa, e pertanto integrava il delitto previsto dall'art. 337 cod. pen. Il secondo motivo è stato ritenuto fondato: la Corte ha annullato la decisione impugnata limitatamente alla valutazione dell'art. 131-bis cod. pen., rilevando che la norma che ha escluso l'applicabilità della causa di non punibilità per reati commessi contro pubblici ufficiali è intervenuta successivamente al fatto (18/02/2018) e, essendo meno favorevole all'imputato, non poteva operare retroattivamente. Perciò la sentenza è stata annullata con rinvio ai giudici di merito per un nuovo esame sulla possibile applicazione, secondo la disciplina piú favorevole vigente al momento del fatto, della causa di non punibilità ex art. 131-bis (valutando particolare tenuità e non abitualità).
Norme richiamate
art. 337 cod. pen.
resistenza a pubblico ufficiale
La fattispecie si configura quando con violenza o minaccia ci si oppone al compimento di un atto d'ufficio o di servizio da parte di un pubblico ufficiale; è sufficiente la finalizzazione a ostacolare l'attività dell'ufficio anche se l'atto non sia materialmente impedito.
art. 131-bis cod. pen.
causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto
L'art. 131-bis consente di escludere la punibilità per fatti di particolare tenuità se sussistono i presupposti (tenuità e non abitualità). Tuttavia modifiche legislative successive che escludono l'applicazione della causa a determinate fattispecie non possono essere applicate retroattivamente se sono meno favorevoli all'imputato.
d.l. 14 giugno 2019, n. 53, art. 16, comma 1, lett. b)
introduzione di una esclusione dall'art. 131-bis per reati commessi nei confronti di pubblici ufficiali
La modifica normativa ha escluso in astratto l'applicazione dell'art. 131-bis ai reati commessi contro ufficiali/agenti di polizia nell'esercizio delle funzioni; tuttavia essendo intervenuta dopo la data del fatto, non poteva precludere il beneficio per reati anteriori quando la norma originaria era più favorevole.
art. 7, d.l. 21 ottobre 2020, n. 130 (convertito)
modifica della formulazione della norma relativa ai destinatari dell'azione oppositiva
Ulteriore intervento normativo che ha inciso sulla portata dell'esclusione dalla causa di tenuità; conferma che variazioni legislative successive possono modificare il quadro di esclusione, ma valgono solo per il futuro se meno favorevoli.
art. 606 cod. proc. pen.
motivi di ricorso per cassazione (lett. b) ed e))
Norma processuale richiamata per inquadrare le censure svolte in cassazione (violazione di legge e vizi di motivazione).
art. 2 cod. pen.
principio di irretroattività delle norme penali sfavorevoli
Principio secondo cui la legge penale più severa non può retroagire a danno dell'imputato; la Corte ha richiamato tale principio per escludere l'applicazione retroattiva della norma che precludeva l'art. 131-bis.
Giurisprudenza: Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016 (Tushaj)
interpretazione della natura sostanziale dell'istituto della causa di non punibilità
La sentenza di legittimità afferma che modifiche che incidono sulla natura sostanziale della causa di non punibilità non possono operare retroattivamente se meno favorevoli.
Massime di principio
- La minaccia o la violenza sono rilevanti ai fini dell'art. 337 se sono dirette e finalizzate a impedire o ostacolare l'atto di ufficio o servizio, anche se l'atto in concreto non risulti materialmente impedito.
- La mera disobbedienza o la fuga non sempre integrano il reato di resistenza a pubblico ufficiale; è necessario valutare la presenza di una condotta intimidatoria/violenta con finalità ostativa rispetto all'azione del pubblico ufficiale.
- Per la causa di non punibilità ex art. 131-bis va applicata la disciplina vigente al momento del fatto: modifiche successive piú severe non possono essere retroattive in danno dell'imputato (principio di irretroattività della legge penale più sfavorevole).
- Quando il legislatore esclude in astratto l'applicabilità della causa di non punibilità per reati contro pubblici ufficiali, i giudici devono comunque verificare la normativa applicabile al momento del fatto e motivare in concreto l'insussistenza della tenuità (valutazione della consistenza dell'offesa e dell'abitualità).
- In casi di modifiche normative successive, la Corte può annullare e rinviare ai giudici di merito per un nuovo esame secondo la disciplina più favorevole all'imputato, richiedendo motivazione specifica sui presupposti di tenuità e non abitualità.
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