Cassazione Penale, Sentenza n. 27911/2022 del 18/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha chiesto, con incidente di esecuzione, la rideterminazione della pena inflitta con sentenza di condanna per reati in materia di stupefacenti (artt. 73, comma 4 e 80, comma 2, d.P.R. 309/1990 e art. 7 L. 203/1991), sostenendo che la pena era stata determinata in base a una cornice edittale poi dichiarata incostituzionale dalla Corte costituzionale n. 32/2014 e che quindi doveva essere ridotta. Ha dedotto errori di applicazione e di motivazione con riferimento a norme processuali (art. 591, 606, 673 c.p.p.) e sostanziali (artt. 63, 64, 132, 133 c.p., nonché disciplina delle aggravanti e della recidiva), lamentando che la pena base fosse stata fissata in misura prossima al massimo nonostante il nuovo minimo edittale favorevole.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché la pronuncia di incostituzionalità richiamata era intervenuta prima dei giudizi di merito e di legittimità e in tali giudizi la nuova cornice edittale era già stata applicata. La Corte ha ritenuto manifestamente infondati tutti i motivi avanzati, ha confermato la correttezza della determinazione della pena entro la cornice risultante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 32/2014, ha precisato che non vige l'obbligo di fissare la pena base al minimo edittale e ha chiarito che, con riferimento alle aggravanti, è corretta l'applicazione dell'art. 63, comma 3, c.p. quando una aggravante ha effetto speciale. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 4
La Corte ha ritenuto che la pena sia stata determinata conformemente alla cornice edittale risultante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 32/2014, perché tale decisione era intervenuta prima dei giudizi di merito e di legittimità
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 80, comma 2
L'aggravante prevista ha effetto speciale; di conseguenza l'aumento previsto dall'aggravante comune (art. 73, comma 6) va operato sulla pena già aumentata dall'aggravante a effetto speciale, come correttamente applicato dal giudice
codice di procedura penale, art. 591
Richiamato nei motivi del ricorrente per censurare l'inammissibilità dell'incidente di esecuzione; la Corte ha ritenuto la decisione impugnata corretta e non violativa di tale norma
codice di procedura penale, art. 673
Invocato dal ricorrente in combinazione con altre norme per lamentare la mancata applicazione della nuova cornice edittale; la Corte ha ritenuto infondate le censure in quanto le pronunce di merito e di legittimità avevano già applicato la cornice risultante dalla sentenza costituzionale
codice penale, artt. 63 e 64
La Corte ha precisato che non si applicano gli artt. 63, comma 4, e 64, comma 1, quando un'aggravante ha effetto speciale; in tal caso va seguito il criterio dell'art. 63, comma 3
codice penale, artt. 132 e 133
Richiamati come norme sui criteri di commisurazione della pena; la Corte ha ritenuto che non vi sia stata errata applicazione tale da rendere illegittima la pena, anche alla luce della rimozione di talune aggravanti operata dalla Cassazione
legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 30, comma 4
Citada dal ricorrente in combinato disposto con norme processuali per contestare la determinazione della pena; la Corte non ha rilevato violazioni, confermando la correttezza della procedura di calcolo della pena
legge 23 giugno 2017, n. 103, art. 1, comma 67
Riferita alla possibilità di rideterminazione della pena da parte della Cassazione quando elimina aggravanti; la Corte ha rilevato che la rideterminazione operata in sede di legittimità non ha lasciato profili di illegittimità da sanare con incidente di esecuzione
Sentenza Corte costituzionale n. 32 del 2014
Ha dichiarato incostituzionale la disciplina intervenuta con la legge del 2006 limitando la cornice edittale; la Corte di cassazione ha sottolineato che tale pronuncia era antecedente ai giudizi di merito e di legittimità e pertanto il nuovo limite edittale era già stato applicato
Sez. un. n. 33040 del 2015 (Jazouli)
Citata dal ricorrente come precedente favorevole alla tesi di illegittimità della pena se fondata su limiti edittali dichiarati incostituzionali; la Corte ha ritenuto la citazione inapplicabile al caso concreto perché la pronuncia costituzionale era già stata applicata nei giudizi che hanno formato il titolo esecutivo
Massime di principio
- Un incidente di esecuzione per rideterminazione della pena fondato su una pronuncia di incostituzionalità è ammissibile solo se la condanna originaria è stata effettivamente pronunciata sulla base della norma poi dichiarata non conforme. Se la sentenza costituzionale è intervenuta prima dei giudizi di merito e di cassazione e questi ultimi hanno applicato la nuova cornice, l'incidente è inammissibile
- Non esiste un obbligo normativo di fissare la pena al minimo edittale: il giudice resta libero di motivare la determinazione della pena nei limiti della cornice applicabile
- Quando una aggravante ha effetto speciale, l'aumento derivante da altre aggravanti comuni va calcolato sull'entità della pena già maggiorata dall'aggravante a effetto speciale (art. 63, comma 3 c.p.)
- La mera eliminazione di un'aggravante in sede di legittimità non implica automaticamente la necessità di riaprire l'esecuzione per rideterminare la pena, se la motivazione di legittimità ha già provveduto in modo congruo alla nuova quantificazione
- Azionare incidenti esecutivi infondati comporta rischio di condanna alle spese e sanzioni pecuniarie per colpa processuale; valutare attentamente la novità giuridica e temporale della pronuncia cui si fa riferimento prima di proporre simili istanze
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 18 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 27686/2022 del 18/07/2022
- Sentenza penale · 18 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 27687/2022 del 18/07/2022
- Sentenza penale · 18 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 27688/2022 del 18/07/2022
- Sentenza penale · 18 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 27689/2022 del 18/07/2022
- Sentenza penale · 18 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 27690/2022 del 18/07/2022
- Sentenza penale · 18 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 27691/2022 del 18/07/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →