Cassazione Penale, Ordinanza n. 11717/2026 del 27/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. Ne è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La sentenza impugnata di condanna per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 resta quindi ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello aveva confermato la condanna per il reato in materia di stupefacenti ex art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione deducendo: il mancato riconoscimento dell'ipotesi lieve di cui al comma 5 dell'art. 73; la mancata esclusione della recidiva; vizi nel giudizio di bilanciamento tra circostanze; e l'erronea dosimetria della pena. La Corte di cassazione ha ritenuto che tali censure fossero in parte meri tentativi di ottenere una nuova valutazione delle prove e una diversa ricostruzione dei fatti, già esaminate dai giudici di merito, e in parte generiche perché non confrontate con la motivazione della sentenza impugnata.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990
La doglianza sul mancato riconoscimento della fattispecie lieve è stata ritenuta inammissibile perché non si confrontava in modo specifico con la motivazione di merito e mirava sostanzialmente a una diversa valutazione del fatto.
art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990
Norma incriminatrice per il reato in materia di stupefacenti oggetto della condanna confermata nei giudizi di merito.
Massime di principio
- In sede di legittimità sono inammissibili le censure che, sotto l'apparenza di vizi di diritto, tendono a ottenere una nuova valutazione delle prove o una diversa ricostruzione del fatto già compiuta dai giudici di merito.
- È inammissibile il motivo di ricorso che si risolva in una riproposizione di doglianze già esaminate e confutate nella sentenza impugnata senza un confronto puntuale con la motivazione.
- La deduzione del mancato riconoscimento della fattispecie lieve o di altri profili di favore richiede una critica specifica e argomentata della motivazione di merito; in mancanza, il ricorso è generico.
- La contestazione sulla recidiva, sul bilanciamento tra circostanze e sulla quantificazione della pena deve indicare in modo preciso l'errore della decisione impugnata; una censura meramente assertiva è inammissibile.
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