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Sentenza

Sentenza del 18/10/2018 n. 2419 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna

Società a ristretta base sociale - presunzione di distribuzione pro quota ai soci degli utili occultati - sussiste - inversione dell'onere della prova - consegue.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La presunzione di distribuzione pro quota degli utili extracontabili è stata ritenuta legittima. Di conseguenza, l'accertamento a carico del socio può fondarsi su tale presunzione, salvo che il contribuente fornisca una prova contraria idonea. Il ricorso del contribuente risulta pertanto respinto o comunque sfavorevolmente definito.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda la legittimità della presunzione secondo cui gli utili extracontabili prodotti da una società di capitali con compagine sociale ristretta siano stati distribuiti ai soci, in proporzione alle rispettive partecipazioni, nello stesso esercizio in cui sono stati conseguiti. La presunzione è stata fondata sull'art. 39, comma 1, lettera d), del d.P.R. n. 600/1973 e comporta l'inversione dell'onere della prova: una volta dimostrata l'esistenza di ricavi o utili non contabilizzati e la ristretta base sociale, spetta al contribuente provare che gli utili non sono stati distribuiti o che egli non ne ha avuto la disponibilità.

Norme richiamate

  • Art. 39, comma 1, lettera d), d.P.R. n. 600/1973

    La disposizione consente l'accertamento analitico-induttivo dei maggiori ricavi o redditi non contabilizzati sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti. Nel caso di società a ristretta base sociale, può sostenere la presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili.

Massime di principio

  • Nelle società di capitali con compagine sociale ristretta, l'accertamento di utili extracontabili può comportare la presunzione della loro distribuzione ai soci in proporzione alle partecipazioni.
  • La presunzione non è necessariamente automatica in ogni caso: deve poggiare sull'accertamento dell'utile occulto e sulla concreta ristrettezza della base sociale, elementi idonei a rendere plausibile la conoscenza e la disponibilità degli utili da parte dei soci.
  • Una volta operante la presunzione, l'onere della prova si trasferisce sul contribuente, che deve dimostrare, ad esempio, la mancata distribuzione degli utili, il loro reinvestimento, l'assenza di disponibilità personale o la propria estraneità alla gestione societaria.
  • La mera negazione della distribuzione o la semplice contestazione dell'accertamento, senza elementi documentali e circostanze concrete, normalmente non è sufficiente a superare la presunzione.

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