Cassazione Civile, Ordinanza n. 19949/2021 del 13/07/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia trae origine da un contratto del 10 dicembre 2008 con cui una società aveva ceduto a un'altra un ramo d'azienda operante nel settore della produzione, trasporto e distribuzione di energia idroelettrica. Insorti contrasti sull'adempimento di varie obbligazioni contrattuali, la cedente aveva avviato arbitrato chiedendo il pagamento del deposito cauzionale, della penale per anticipato riscatto di beni in leasing e di somme per premi assicurativi. Il collegio arbitrale aveva invece rigettato le domande della cedente, accertato il suo inadempimento e disposto anche il trasferimento di diritti di proprietà e di servitù, con condanna al risarcimento dei danni in favore della cessionaria. La società cedente aveva impugnato il lodo davanti alla corte d'appello, deducendo sei profili di nullità ai sensi dell'art. 829 c.p.c., ma il giudice di merito aveva rigettato l'impugnazione ritenendo che le censure investissero il merito della decisione arbitrale e non i soli vizi deducibili nel giudizio di nullità. In cassazione la curatela ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato la violazione dell'art. 829, comma 1, n. 4, c.p.c., sostenendo che gli arbitri, vincolati a decidere secondo equità, avrebbero invece deciso secondo diritto o comunque senza adeguata motivazione equitativa; con il secondo ha censurato, sempre per violazione dell'art. 829 c.p.c., la declaratoria di inammissibilità delle ulteriori doglianze, assumendo che esse integrassero vizi di nullità del lodo e non mere contestazioni di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché gli arbitri, autorizzati a decidere secondo equità, possono far riferimento al diritto quando ritengano che diritto ed equità coincidano, e il vizio di ultrapetizione dei limiti della convenzione arbitrale sussiste solo se venga negata in via pregiudiziale la possibilità di esercitare il potere equitativo; nel caso concreto, dal lodo non emergeva alcun rifiuto aprioristico del giudizio secondo equità. Il motivo è stato inoltre giudicato generico e non autosufficiente, oltre che comunque incapace di scalfire una ratio decidendi autonoma della sentenza d'appello, fondata anche sull'inammissibilità della richiesta di rivalutazione del merito. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché costruito in modo meramente riproduttivo degli atti di appello, senza specifica confutazione delle rationes decidendi della corte territoriale e senza un'adeguata indicazione dei singoli vizi denunciati e del loro effettivo inquadramento nell'art. 829 c.p.c. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 822 c.p.c.
il lodo pronunciato secondo equità resta possibile e gli arbitri possono comunque richiamare criteri di diritto quando li ritengano coincidenti con l'equità
art. 817, comma 4, c.p.c.
preclude l'impugnazione per eccesso dai limiti della convenzione alla parte che non abbia eccepito tempestivamente l'esorbitanza delle conclusioni avversarie
art. 828 c.p.c.
indica il rimedio di impugnazione del lodo per nullità
art. 829, comma 1, n. 4, c.p.c.
il vizio riguarda la pronuncia oltre i limiti della convenzione arbitrale, non la mera critica al modo in cui gli arbitri hanno esercitato i poteri equitativi
art. 829, nn. 11 e 12, c.p.c.
le censure che mirano in sostanza a una rivalutazione del merito non sono riconducibili a tali vizi di nullità
art. 829, comma 3, c.p.c.
richiamato quale parametro invocato dalla ricorrente, ma ritenuto non utile a fondare le doglianze prospettate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
utilizzato per denunciare violazione di legge in cassazione
art. 366, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.
il ricorso deve contenere una chiara esposizione dei fatti e dei motivi; la mera riproduzione di atti e documenti non soddisfa il requisito di autosufficienza
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
presuppone, in caso di rigetto, il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- Nel giudizio di nullità del lodo arbitrale non è consentito una nuova valutazione del merito della controversia: il sindacato del giudice si limita ai vizi tassativamente previsti dall'art. 829 c.p.c.
- Quando la convenzione arbitrale impone la decisione secondo equità, il vizio di violazione dei limiti del mandato si configura solo se gli arbitri escludano aprioristicamente l'uso del criterio equitativo; non basta che nella motivazione facciano riferimento anche a regole di diritto o non enuncino espressamente la coincidenza tra equità e diritto.
- Il lodo equitativo non richiede una formula sacramentale di distinzione dall'applicazione del diritto, potendo la scelta equitativa emergere anche implicitamente dal complesso della motivazione.
- Il ricorso per cassazione deve contenere censure specifiche, autosufficienti e dirette contro tutte le rationes decidendi autonome della sentenza impugnata; la mancata contestazione di una ratio sufficiente determina l'inammissibilità del ricorso.
- La mera riproduzione integrale degli atti di merito, senza una critica argomentata della decisione impugnata e senza la chiara indicazione del vizio denunciato, non soddisfa il requisito di autosufficienza del ricorso per cassazione.
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