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Sentenza

Sentenza del 10/07/2018 n. 1386 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana

Irpef - Imprenditore agricolo professionale - Imposta di registro - Imposta ipotecaria - Agevolazione art. 1, comma 4 D.Lgs. 99/2004 - Requisiti - Iscrizione all'albo ed alla gestione separata INPS - Sufficienza - Sussiste - Produzione attestazione Ispettorato provinciale agrario - Necessità - Esclusione.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

Il contribuente aveva acquistato un terreno agricolo il 30 luglio 2009 applicando le imposte di registro e ipotecaria in misura fissa, invocando l'agevolazione prevista dall'art. 1, comma 4, del D.Lgs. n. 99/2004 per l'imprenditore agricolo professionale. L'Agenzia delle Entrate aveva contestato il beneficio perché non era stata prodotta l'attestazione definitiva dell'Ispettorato provinciale agrario relativa ai requisiti per l'agevolazione prevista dalla legge n. 604/1954 sulla piccola proprietà contadina. Il contribuente aveva impugnato l'avviso di liquidazione e la C.T.P. di Arezzo aveva accolto il ricorso. L'Agenzia aveva proposto appello sostenendo che l'iscrizione previdenziale non potesse sostituire l'attestazione dell'Ispettorato.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale per la Toscana ha respinto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e confermato la sentenza di primo grado, seppure con una diversa motivazione. Il Collegio ha chiarito che il contribuente non aveva richiesto l'agevolazione per la piccola proprietà contadina prevista dalla legge n. 604/1954, ma quella specifica per l'imprenditore agricolo professionale prevista dall'art. 1 del D.Lgs. n. 99/2004. Poiché al momento dell'atto il contribuente era iscritto all'Albo degli imprenditori agricoli professionali e alla gestione previdenziale e assistenziale INPS e aveva mantenuto la qualifica per i cinque anni successivi, risultavano soddisfatti tutti i requisiti richiesti. Non era quindi necessaria l'attestazione dell'Ispettorato provinciale agrario. L'Agenzia è stata condannata al pagamento delle spese processuali, liquidate in 3.500 euro, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA.

Norme richiamate

  • Art. 1, comma 4, D.Lgs. n. 99/2004, come modificato dal D.Lgs. n. 101/2005

    All'imprenditore agricolo professionale persona fisica, se iscritto nella gestione previdenziale ed assistenziale, sono altresì riconosciute le agevolazioni tributarie in materia di imposizione indiretta e creditizie stabilite dalla normativa vigente a favore delle persone fisiche in possesso della qualifica di coltivatore diretto. La perdita dei requisiti di cui al comma 1, nei cinque anni dalla data di applicazione delle agevolazioni ricevute in qualità di imprenditore agricolo professionale, determina la decadenza dalle agevolazioni medesime.

    Per l'imprenditore agricolo professionale persona fisica, l'iscrizione all'albo degli IAP e alla gestione previdenziale e assistenziale, posseduta al momento dell'applicazione dell'agevolazione e mantenuta per i cinque anni successivi, è sufficiente per ottenere le agevolazioni indirette riconosciute ai coltivatori diretti. Non è richiesta un'ulteriore attestazione dell'Ispettorato provinciale agrario prevista per una diversa agevolazione.

  • Legge n. 604/1954

    Agevolazione fiscale per la formazione della piccola proprietà contadina.

    La disciplina riguarda un beneficio distinto da quello previsto per gli IAP dal D.Lgs. n. 99/2004. I requisiti e le certificazioni richiesti dalla legge n. 604/1954 non possono essere automaticamente applicati all'agevolazione richiesta sulla base del D.Lgs. n. 99/2004.

  • Art. 16 del D.Lgs. n. 546/1992

    La norma è stata richiamata dal contribuente in relazione alla modalità di notificazione telematica dell'appello, ma la questione non è stata esaminata nel merito, poiché l'appello è stato comunque respinto per infondatezza sostanziale.

Massime di principio

  • Quando un contribuente invoca un'agevolazione fiscale, occorre individuare con precisione la specifica norma agevolativa applicata: non si possono imporre i requisiti previsti per un beneficio diverso, anche se relativo allo stesso settore agricolo.
  • Per l'agevolazione prevista dall'art. 1, comma 4, del D.Lgs. n. 99/2004, i requisiti essenziali per l'IAP persona fisica sono l'iscrizione all'albo degli imprenditori agricoli professionali e alla gestione previdenziale e assistenziale, da mantenere per il quinquennio previsto dalla legge.
  • L'attestazione dell'Ispettorato provinciale agrario richiesta dalla disciplina sulla piccola proprietà contadina non costituisce un requisito aggiuntivo per l'agevolazione autonoma riconosciuta agli imprenditori agricoli professionali.
  • La perdita dei requisiti dell'IAP entro cinque anni dall'applicazione dell'agevolazione può determinare la decadenza dal beneficio; è quindi necessario conservare e documentare la continuità dell'iscrizione e della qualifica.
  • In controversie analoghe, l'Amministrazione deve contestare la mancanza dei requisiti effettivamente previsti dalla norma utilizzata dal contribuente e non quelli riferibili a una diversa fattispecie agevolativa.

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