Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 02/12/2021 n. 38008 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Controversia sulla determinazione degli interessi moratori relativi a II.DD. e IVA anno 2001 richiesti con cartella di pagamento del 25/08/2006 e intimazione del 24/06/2010. La CTR aveva ritenuto applicabile il tasso legale "codicistico" perché non era stato emanato il decreto ministeriale previsto dall'art. 30 del D.P.R. n. 602/1973; l'agente della riscossione ha impugnato in Cassazione sostenendo che, per effetto del trasferimento di competenze al Direttore dell'Agenzia delle entrate (D.Lgs. n. 300/1999), in mancanza di un nuovo provvedimento il tasso fissato dall'ultimo decreto direttoriale o ministeriale resta efficace (ultrattività) e dunque vada applicato il tasso risultante dall'ultimo provvedimento utile.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo (sulla presunta carenza motivazionale) e accolto i secondi e terzi motivi riguardanti l'errata applicazione della norma sulla riscossione. Ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha respinto il ricorso introduttivo della società contribuente (ossia ha ritenuto corretta l'applicazione del tasso fissato dall'ultimo provvedimento amministrativo valido). Il quarto motivo è stato dichiarato assorbito. Spese compensate.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 602 del 1973, art. 30

    "Decorso inutilmente il termine previsto dall'art. 25, comma 2, sulle somme iscritte a ruolo si applicano, a partire dalla data della notifica della cartella e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora al tasso determinato annualmente con decreto del Ministero delle finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi"

    L'art. 30 stabilisce che gli interessi di mora per riscossione devono essere determinati annualmente con provvedimento; tuttavia, in caso di mancata emissione di nuovo provvedimento, resta applicabile l'ultimo provvedimento vigente (ultrattività) e non il tasso legale codicistico.

  • D.Lgs. n. 300 del 1999, artt. 57, 62, 68

    Queste disposizioni hanno trasferito al Direttore dell'Agenzia delle entrate le competenze praticate dal Ministero delle finanze, ivi inclusa la determinazione del tasso per gli interessi di riscossione; pertanto i provvedimenti direttoriali dell'Agenzia sono idonei a fissare il tasso e l'ultimo provvedimento resta efficace fino al suo aggiornamento.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4

    Norma sul contenuto motivazionale delle decisioni della Commissione tributaria; applicata qui nel richiamo ai parametri di adeguatezza della motivazione della sentenza di merito.

  • Art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4

    Richiamato in relazione ai requisiti di motivazione delle sentenze; la Corte ha ritenuto che la motivazione, pur sintetica, fosse sufficiente (minimo costituzionale).

  • Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e n. 4 (motivi di cassazione)

    Norme processuali utilizzate dalla ricorrente per dedurre vizio di motivazione e violazione/falsa applicazione di norme di diritto.

  • D.M. 28 luglio 2000 (provvedimento citato)

    Provvedimento ministeriale ultimo emesso prima del trasferimento di competenze; la giurisprudenza riconosce la sua ultrattività fino all'adozione di un nuovo provvedimento direttoriale.

  • Provvedimento direttoriale Agenzia delle entrate 4 settembre 2009 (citato)

    Primo provvedimento del Direttore dell'Agenzia dopo il trasferimento di competenze; segna la ripresa dell'attività regolamentare dell'Agenzia dopo il periodo di vuoto provvedimentale.

Massime di principio

  • Per la determinazione degli interessi di riscossione si applica il tasso fissato dall'ultimo provvedimento amministrativo valido (ministeriale o direttoriale) e non automaticamente il tasso legale, quando la legge demanda la fissazione a provvedimento annuale.
  • Il trasferimento di competenze dal Ministero all'Agenzia delle entrate implica che i provvedimenti dell'Agenzia (direttoriali) sostituiscono quelli ministeriali e l'ultimo provvedimento resta efficace fino alla sua sostituzione.
  • In assenza di un nuovo provvedimento la regola è l'ultrattività dell'ultimo atto: il periodo senza provvedimenti non produce applicazione del tasso legale codicistico.
  • La motivazione della sentenza può essere sintetica ma deve indicare la ragione giuridica essenziale ("minimo costituzionale"); non è nulla se consente di comprendere il fondamento della decisione.
  • In contenziosi simili verificare sempre la cronologia dei provvedimenti che hanno fissato il tasso (ultimo decreto ministeriale o provvedimento direttoriale dell'Agenzia) e la loro efficacia al periodo di interesse; la proposizione di impugnazioni deve tenere conto dell'ultrattività del provvedimento amministrativo.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.