Sentenza n. 2040/2026 - Palermo, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione di una sentenza del Tribunale ordinario di Palermo che aveva ordinato l’emissione della carta docente e l’accredito di euro 500,00 per l’anno scolastico 2023/2024
Esito
Favorevole al ricorrente (docenti)
Prevale il privato
La controversia
Le ricorrenti hanno promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza passata in giudicato del Tribunale ordinario di Palermo, sezione Lavoro, con la quale il Ministero era stato condannato all’emissione della carta docente in loro favore e all’assegnazione, su ciascuna carta, della somma di euro 500,00 per l’anno scolastico 2023/2024. È stato dedotto l’inadempimento dell’amministrazione nonostante la notificazione del titolo e l’inutile decorso del termine previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. Le ricorrenti hanno inoltre chiesto il riconoscimento della rivalutazione monetaria e l’applicazione della penalità di mora.
La decisione
Il TAR ha accertato la sussistenza dei presupposti per l’ottemperanza, in particolare il passaggio in giudicato della sentenza azionata e l’inutile decorso del termine previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. Ha quindi ordinato al Ministero di dare puntuale e integrale esecuzione al titolo, provvedendo entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore, al pagamento delle somme dovute. In caso di ulteriore inerzia, il Responsabile pro tempore della DGOSV è stato nominato commissario ad acta, con facoltà di delega e con un ulteriore termine di sessanta giorni su istanza della parte. È stata applicata, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., una penalità di mora pari agli interessi legali sulle somme dovute, decorrente dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento fino all’effettivo soddisfo oppure, in mancanza, fino alla scadenza del termine assegnato per l’adempimento. È stata invece respinta la domanda di rivalutazione monetaria, poiché non riconosciuta dal giudice ordinario e comunque non cumulabile con gli interessi legali per il periodo successivo al 31 dicembre 1994, salvo che la rivalutazione risulti superiore agli interessi, circostanza non documentata. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 189,00 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Consente al giudice amministrativo di imporre l’esecuzione del giudicato, fissare un termine per l’adempimento, nominare un commissario ad acta e disporre la penalità di mora prevista dal comma 4, lett. e).
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996
Il decorso infruttuoso del termine previsto per l’adempimento delle obbligazioni pecuniarie risultanti da titolo esecutivo nei confronti delle amministrazioni pubbliche costituisce, nel caso concreto, presupposto per l’azione di ottemperanza.
art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001
può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro
La regola sull’assenza di compenso per il commissario ad acta, quando è nominato un dirigente dell’amministrazione obbligata, è stata ritenuta applicabile per analogia anche all’ottemperanza di condanne pecuniarie diverse da quelle derivanti dalla legge Pinto.
art. 1, comma 777, lett. l), l. n. 208/2015
Richiamato quale disposizione che ha previsto la disciplina dell’art. 5-sexies, comma 8, della l. n. 89/2001.
art. 22, comma 36, l. n. 724/1994
Esclude il cumulo tra rivalutazione monetaria e interessi legali in materia retributiva per il periodo successivo al 31 dicembre 1994; la rivalutazione può essere riconosciuta soltanto per l’eventuale eccedenza rispetto agli interessi, con esclusione di questi ultimi.
art. 26 c.p.a.
Fondamento, unitamente all’art. 91 c.p.c., della condanna dell’amministrazione soccombente alle spese di giudizio.
art. 91 c.p.c.
Applicato per la regolazione delle spese secondo il principio della soccombenza.
d.m. n. 55/2014
Utilizzato analogicamente per liquidare le spese, facendo riferimento ai minimi tariffari delle procedure esecutive mobiliari e alle fasi di studio e istruttoria/trattazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza promosso per l’esecuzione di una condanna pecuniaria della pubblica amministrazione, il giudice può ordinare all’amministrazione di adempiere entro un termine determinato e, in caso di ulteriore inerzia, nominare un commissario ad acta con un termine ulteriore per l’esecuzione sostitutiva.
- La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute e decorrere dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento sino all’effettivo soddisfo o, se anteriore, sino alla scadenza del termine assegnato per l’adempimento.
- Quando il commissario ad acta è individuato in un dirigente dell’amministrazione obbligata, l’incarico è obbligatorio, non può essere rifiutato per disposizioni interne dell’amministrazione di appartenenza e deve essere svolto senza compenso aggiuntivo, in quanto riconducibile all’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
- In materia retributiva, per le somme dovute al pubblico dipendente dopo il 31 dicembre 1994, rivalutazione monetaria e interessi legali non sono cumulabili: la rivalutazione è riconoscibile soltanto per l’eventuale eccedenza rispetto agli interessi, che in tal caso non spettano.
- L’ottemperanza presuppone l’esistenza di un titolo passato in giudicato e, per le obbligazioni pecuniarie delle amministrazioni pubbliche, l’inutile decorso del termine previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996.
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