Sentenza n. 9814/2026 - Roma, Sezione 1B
per l'annullamento - del decreto del Ministero della Salute del 6 luglio 2022, pubblicato in G.U.R.I., Serie generale, n. 216 del 15 settembre 2022, recante “certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”, e dei relativi allegati A, B, C e D; - del decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, pubblicato in G.U.R.I., serie generale, n. 251 del 26 ottobre 2022, recante “adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”; nonché ove necessario - della circolare del Ministero della Salute prot. n. 22413 del 29 settembre 2019, che ha previsto una ricognizione, da parte degli Enti del SSN, della ripartizione del fatturato relativo ai dispositivi medici tra i singoli fornitori, riconciliato con i valori contabilizzati nel modello CE di ciascun anno 2015-2018; - dell’accordo del 7 novembre 2019 e relativi allegati, siglato tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano (Rep. Atti n. 181/CSR), sulla proposta del Ministero della Salute di attuazione dell’art. 9 ter, d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2015, n. 125, con il quale sono stati individuati, tra l’altro, i criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l’acquisto di dispositivi medici e le modalità procedurali di individuazione del superamento dei tetti di spesa regionali per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, fissando per i predetti anni il tetto di spesa di ciascuna Regione al 4,4% del fabbisogno sanitario regionale standard; - del decreto del Ministro della Salute 15 giugno 2012, assunto di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, recante “Nuovi modelli di rilevazione economica «Conto economico» (CE) e «Stato patrimoniale» (SP) delle aziende del Servizio sanitario nazionale”; - dell’intesa raggiunta dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 14 settembre 2022, nonché quella sancita dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 28 settembre 2022; - di ogni altro atto e provvedimento presupposto, connesso e/o conseguente a quelli sopra indicati, anche non cognito.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreti ministeriali del 6 luglio 2022 e del 6 ottobre 2022 sul superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici e sulle linee guida per il ripiano del payback relativo agli anni 2015-2018, nonché gli atti presupposti e connessi
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni statali)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impresa fornitrice ha impugnato cinque motivi di diritto, deducendo vizi propri dei decreti ministeriali e degli ulteriori atti presupposti, nonché l'illegittimità della normativa primaria che disciplina il meccanismo del payback nel settore dei dispositivi medici. Nel corso del giudizio ha dichiarato di avere aderito al meccanismo transattivo previsto dall'art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025, convertito dalla l. n. 118/2025, versando alle Regioni e alle Province autonome richiedenti il 25% degli importi indicati nei provvedimenti di ripiano. Ha quindi chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Ha ritenuto che, pur non potendo dichiarare formalmente la cessazione della materia del contendere secondo il procedimento previsto dall'art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025, in assenza del deposito da parte di tutte le Regioni della documentazione richiesta dalla norma, quanto dichiarato e documentato dalla ricorrente fosse sufficiente a far venir meno l'interesse alla decisione nel merito. Il versamento integrale della quota ridotta del 25% estingue infatti l'obbligazione relativa alle annualità 2015-2018 e preclude ulteriori azioni giurisdizionali connesse a tale obbligo. Il giudice ha precisato che l'adesione al meccanismo consente di conseguire un bene della vita diverso da quello originariamente perseguito con il ricorso: non l'eliminazione dei provvedimenti impugnati senza pagamento, ma l'estinzione dell'obbligazione mediante pagamento in misura ridotta. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 7, comma 1, d.l. 30 giugno 2025, n. 95, convertito dalla l. 8 agosto 2025, n. 118
per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici [...] si intendono assolti con il versamento [...] della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali
Il versamento integrale della quota ridotta del 25% estingue l'obbligazione delle aziende fornitrici per le annualità 2015-2018 e preclude ulteriori azioni giurisdizionali connesse all'obbligo di pagamento. In assenza della documentazione regionale necessaria per la declaratoria espressa di cessazione della materia del contendere, l'adesione documentata al meccanismo determina comunque la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso.
art. 9-ter, comma 9, d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla l. 6 agosto 2015, n. 125
La disposizione è richiamata quale fonte degli obblighi di payback gravanti sulle aziende fornitrici di dispositivi medici per le annualità considerate.
art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla l. 6 agosto 2015, n. 125
La disposizione è richiamata con riguardo ai provvedimenti regionali e provinciali di ripiano del superamento del tetto di spesa.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio di annullamento, il ricorrente aderisce a un meccanismo normativo sopravvenuto che estingue l'obbligazione sostanziale oggetto della controversia mediante il pagamento di una quota ridotta e preclude ulteriori azioni giurisdizionali, viene meno l'interesse concreto e attuale alla decisione sul ricorso, con conseguente improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
- La sopravvenuta carenza di interesse ricorre anche quando il beneficio conseguito dal ricorrente non coincide con quello originariamente perseguito mediante l'impugnazione, purché elimini l'utilità pratica della pronuncia richiesta; non occorre quindi che il ricorrente ottenga l'annullamento degli atti impugnati se ha conseguito, attraverso il pagamento ridotto, l'estinzione dell'obbligazione contestata.
- La declaratoria speciale di cessazione della materia del contendere prevista da una disposizione normativa può richiedere specifici adempimenti documentali; se tali adempimenti non risultano integralmente soddisfatti, il giudice può comunque dichiarare l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse sulla base della prova del venir meno dell'utilità della decisione.
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